Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11213 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 11/06/2020), n.11213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26636/2015, promosso da:

Komas s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Emiliano Rossetto e presso il suo

studio elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Risorgimento,

14;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 2075/14/15 della Commissione

Tributaria Regionale del Lazio, emessa inter partes l’8 aprile 2015,

avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) della

Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Roma.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, confermò l’accertamento in oggetto, fondato su studio di settore, ritenendo erronea la riduzione del reddito accertato disposta dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale in considerazione del mancato rinnovo di un contratto da rappresentanza commerciale e del mancato incasso della relativa provvigione.

Ricorre per la cassazione di detta sentenza, per un unico motivo, la contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 5 novembre 2019, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

RITENUTO

CHE:

La ricorrente, che dichiara di svolgere attività di locazione di beni immobili, denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 in relazione al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies ed alla L. n. 146 del 1998, art. 10 nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c. in tema di onere della prova” in quanto la sentenza avrebbe confermato l’accertamento, fondato esclusivamente su studio di settore, e ignorato pressochè interamente le specificazioni date dalla ricorrente e secondo le quali nel corso del 2005 la stessa aveva tenuto in locazione un solo immobile e aveva perduto una rappresentanza commerciale, con conseguente perdita della provvigione di Euro 40.000,00.

Il motivo è infondato.

Secondo quanto risulta dall’esposizione contenuta nella sentenza impugnata, l’Ufficio già in sede amministrativa aveva tenuto conto dei rilievi della contribuente riducendo di poco più quattromila Euro il reddito risultante dallo studio di settore. Ha quindi ritenuto erronea l’ulteriore riduzione di 40.000 Euro operata dalla Commissione Tributaria Provinciale, motivata per la perdita della provvigione collegata al mancato rinnovo di una concessione contrattualmente scaduta il 31.12.2004; concessione che non era stata ovviamente tenuta in conto, come elemento indicativo di reddito, per l’esercizio 2005, al quale l’accertamento era riferito. A tal proposto la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la Commissione Tributaria Provinciale avesse confuso l’attesa di un maggior ricavo – giuridicamente infondata, trattandosi di evento portato da un contratto contrattualmente scaduto – con un minor ricavo dei fattori produttivi di reddito per il 2005.

Considerata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale gli studi di settore non hanno valore presuntivo in sè, ma lo acquistano attraverso il necessario contraddittorio, e salva comunque la prova contraria, che il contribuente può fornire anche in giudizio (Cass., 23252/’19; Cass., 27617/’18) la doglianza qui proposta dalla ricorrente, è inammissibile perchè la CTR applica la normativa di riferimento secondo l’interpretazione data da questa Corte mentre il mezzo, nei termini in cui è formulato, sotto l’egida della violazione di legge, tende a rivisitare inammissibilmente l’accertamento in fatto e la valutazione del materiale probatorio rimessi esclusivamente al Giudice di merito.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 giugno 2020

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