Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11213 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SIDERTECNO S.R.L., in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Rossini n. 26, presso lo

studio dell’avv. VASSELLI Laura, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sez. 29^, n. 67, depositata il 2 ottobre

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso rettifica Iva, con la quale l’Agenzia, in relazione all’anno 1990, le aveva contestato violazioni dell’obbligo di dichiarazione e di quello di compilazione degli elenchi clienti e fornitori;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, negando l’inerenza delle spese per acquisto di acqua minerale e per l’utenza telefonica a gettone;

– che in esito all’appello del Fallimento della società contribuente – che ribadiva l’inerenza dei costi dedotti e ed affermava l’intervenuta sanatoria delle violazioni formali – la decisione dei giudici di primo grado fu riformata dalla commissione regionale, che annullò l’avviso;

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi;

– che il Fallimento ha resistito con controricorso;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, censurando la decisione impugnata per non aver essa rilevato l’inammissibilità dell’appello di controparte in quanto proposto da “società senza indicazione del legale rappresentante p.t., società che oltrepiù nel frattempo era stata dichiarata fallita”;

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione del D.L. n. 69 del 1989, art. 21, convertito in L. n. 154 del 1989, censurando la decisione impugnata per aver ritenuto perfezionato l’invocato condono pur non essendo esteso a tutte le annualità interessate;

– che, con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto vizio di motivazione sia in merito alla negata inammissibilità dell’appello sia in merito all’affermata “inerenza” dei costi dedotti;

rilevato:

– che la decisione di appello, mentre disattende l’eccezione d’inammissibilità del gravame di parte contribuente sullo specifico presupposto che “esiste in atti un’autorizzazione giudiziale in favore del difensore costituito, richiesta dal curatore fallimentare rilasciata nei termini e conforme a normativa”, non contempla riferimento alcuno all’introduzione, nell’ambito della controversia, di questioni su condono;

che il dedotto vizio di motivazione risulta prospettato in termini di assoluta genericità;

considerato:

– che, alla luce degli esposti rilievi, tutti i motivi di ricorso, si rivelano inammissibili, per difetto di autosufficienza, non contenendo puntuale indicazione e descrizione delle circostanze che ne costituiscono il fondamento, al fine di consentire, immediatamente, il vaglio della relativa rilevanza e decisività (v.

Cass. 21621/07, 18506/06); il secondo motivo, segnatamente, sotto il profilo della mancata indicazione di tempi e modalità di deduzione nei pregressi gradi del giudizio delle circostanze di fatto (la mancata estensione del condono a tutte le annualità coinvolte) poste a fondamento della doglianza, ancorchè riferibili a profilo del thema decidendum del tutto estraneo alla sentenza impugnata (cfr.

Cass. 4391/07, 25546/06, 14599/05, 6656/04);

considerato:

– che il ricorso non appare, peraltro, ottemperare, almeno quanto ai primi due motivi di ricorso, alle prescrizioni di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006), che, a pena d’improcedibilità, sancisce l’onere di depositare atti processuali e documenti sui quali il ricorso si fonda insieme al ricorso e, quindi, entro quello stesso termine (di venti giorni dalla notificazione del ricorso alle controparti), che l’art. 369 c.p.c., comma 1, fissa per il deposito del ricorso in Cancelleria (cfr. Cass. 24940/09, 2855/09, 28547/08 e 21080/08 e, in relazione alla precedente formulazione della disposizione, Cass. 570/98; v., altresì Cass. 10722/02 e 4266/98);

– che tale onere non risulta esser stato assolto dall’Agenzia ricorrente, mediante il deposito, contestuale a quello del ricorso per cassazione, del ricorso in appello del Fallimento nonchè degli atti concernenti l’evocata istanza di condono e la sua introduzione nella controversia, sui quali sono fondati i primi due motivi;

ritenuto:

che il ricorso si rivela, pertanto, manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui all’art. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 2.300,00 (di cui Euro 2.100,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 2.300,00 (di cui Euro 2.100,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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