Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11212 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11212 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorso 7139-2014 proposto da:
CI-TEMI SERVICE SRL, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G0 DI TORRE
ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO
NIARTELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato EZIO
PALMARINI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la sentenza n. 334/33/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 18/06/2013,
depositata 1’01/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato Ezio Palmarini difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede raccoglimento del ricorso.

Ric. 2014 n. 07139 sez. MT – ud. 17-03-2016
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

La CTR di Napoli ha respinto l’appello della “Chemi Service srl” -appello
proposto contro la sentenza n.38/19/2012 della CTP di Napoli che aveva già
respinto il ricorso della anzidetta società- in causa concernente l’impugnazione
di avviso di accertamento per IRES 2005, avviso adottato in considerazione di
minori componenti negativi, disconosciuti siccome ritenuti “non inerenti” alla
attività di impresa.
La predetta CTR ha motivato la decisione (per ciò che qui concretamente rileva)
ritenendo che la notifica dell’avviso di accertamento prima della scadenza del
sessantesimo giorno dalla comunicazione del PVC non determini nullità
dell’accertamento (che è atto vincolato rispetto al predetto PVC sul quale
sostanzialmente si fonda), in assenza di una specifica previsione normativa,
atteso il principio di tassatività delle nullità provvedimentali. Entrando poi nel
merito delle ragioni della ripresa fiscale, la CTR ha ritenuto di non poter
concordare con la tesi di parte contribuente a riguardo della contestata
consistenza simulata dell’attività di impresa (noleggio) ritenuta utile ad
occultare l’uso personale delle imbarcazioni a favore dei soci, onde consentire la
detrazione dei costi a ciò correlati.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico
motivo.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Ricorso n. 7139/2014 R.G.

Pagina 3

osserva:

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore,
componente della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi
dell’art.375 cpe.
Infatti, con il primo motivo di censura (centrato sulla violazione dell’art.12
comma 7 della legge n.212/2000), la parte ricorrente si duole del fatto che la

nullità dell’atto impositivo, in assenza di una espressa sanzione di nullità
contenuta nella norma menzionata. Evidenzia, d’altronde, che nella specie di
causa l’atto impositivo recava una motivazione circa la particolare urgenza che
ne aveva giustificato l’adozione anticipata con riferimento al fatto che si trattava
di “annualità in scadenza” e protesta che detta giustificazione non è idonea a
convalidare l’omissione contenuta nel provvedimento (anche in considerazione
del fatto che la vicenda imponeva all’Agenzia la denuncia dell’esistenza di un
reato, con conseguente applicazione della regola del raddoppio del termine per
l’esercizio della potestà impositiva).
Detta doglianza è manifestamente fondata, siccome risulta coerente con il
principio di diritto adottato da Cass. S.U. Sent. n. 18184 del 29 luglio 2013
secondo cui:”In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere
interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni
per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al
contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una
verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo
verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano
specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante
tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del
contraddittorio procedirnentale, il quale costituisce primaria espressione dei
principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra
amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio
Ricorso n. 7139/2014 R.G.

Pagina 4

CTR abbia ritenuto che la violazione del termine dilatorio non comporta la

della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa
enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato
l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo
dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e
all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio”.

successivi), sicché il confliggente opinamento del giudice del merito giustifica la
cassazione della pronuncia, con restituzione della lite al medesimo giudicante
onde egli provveda (in ragione della corretta applicazione del diritto vivente) a
fare un nuovo esame delle censure formulate con l’appello, anche a riguardo
dell’idoneità della giustificazione espressa in atto di accertamento in ordine alle
ragioni della violazione del termine, su cui il giudicante (evidentemente perché
ha ritenuto assorbita la questione) nulla ha argomentato.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 10 novembre 2015

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui
contenuto non induce la Corte a rimeditare gli argomenti su cui è fondata la
proposta del relatore, specie alla luce dei principi enunciati dalla recente Cass.
Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, che —sia pur senza soffermarsi
espressamente sulla questione qui puntualmente in esame- definisce un quadro
complessivo del sistema rispetto al quale la proposta del relatore appare
perfettamente coerente. D’altronde, le ragioni ribadite dalla parte
controricorrente in memoria illustrativa (a riguardo del motivo dedotto in atto a
riguardo della deroga al termine dilatorio) appaiono vieppiù ininfluenti alla luce
dell’indicazione rivolta al giudice del rinvio del riesame della materia
Ricorso n. 7139/2014 R.G.

Pagina 5

Ne consegue che il primo motivo può essere accolto (con assorbimento dei

controversa “a riguardo dell’idoneità della giustificazione espressa in atto di
accertamento”;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
accolto;

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 17 marzo 2016
Il Pr.4.idente

che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

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