Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11212 del 09/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 23/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7622/2014 proposto da:

BANCA MEDIOLANUM SPA, in persona del dott. S.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO SIGGIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato IGNAZIO DANISI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO PATTI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3170/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato IGNAZIO DANISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.R. convenne la Banca Mediolanum S.p.A. e il promotore finanziario G.G. chiedendo la condanna dei medesimi in solido al pagamento dell’importo di Euro 312.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal fatto al pagamento, per avere il G. sottratto le utilità relative ai rapporti di conto corrente e finanziari intercorrenti tra L. e la Mediolanum. La Banca si costituì e il G. rimase contumace.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 10296/2010 accolse la domanda affermando la responsabilità oggettiva e solidale di Banca Mediolanum per illeciti compiuti dal promotore finanziario ai sensi dell’art. 31, comma 3 T.U.F. per le somme che aveva sottratto al cliente.

Condannò la Banca Mediolanum a pagare all’attore la somma di Euro 346.498,79 per capitale ed Euro 47.837,84 per interessi oltre alle spese del grado e il G. a tenere indenne la Banca di quanto la stessa fosse tenuta a versare in forza della sentenza.

Banca Mediolanum, dopo aver dato esecuzione alla sentenza e corrisposto la somma di Euro 412.983,66, senza aver ricevuto nulla dal G., propose appello e chiese il rigetto delle domande di condanna proposte dall’attore e l’esclusione del risarcimento dei danni che il cliente non avrebbe provato di aver subito.

La Corte d’Appello di Milano con sentenza dell’08/08/2013 rigettò l’appello, confermando la sentenza impugnata.

In sintesi ritenne che la banca preponente fosse responsabile in solido con il preposto in conseguenza dell’imputabilità alla medesima banca delle conseguenze dannose dell’attività del preposto stesso; quanto alla prova della colpevolezza del preposto ritenne che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., costituisse elemento di prova e che, pur nel sistema ispirato alla completa autonomia e separazione tra giudizio civile e giudizio penale, non fosse preclusa al giudice civile l’utilizzazione come fonte del proprio convincimento delle prove raccolte in un giudizio penale.

Avverso detta sentenza la Banca Mediolanum s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste il L. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387, 1388 e 1324 c.c..

Afferma che la Corte d’appello avrebbe violato le norme sulla rappresentanza affermando che tra il G. e la Banca Mediolanum vi fosse un rapporto di rappresentanza che autorizzasse il primo ad agire in nome e per conto della seconda. Questo rapporto ipotizzato con riguardo ad un documento di ricognizione di debito fatta dal G., non poteva in realtà produrre alcun effetto nei confronti della Banca e ciò perchè tra la Banca ed il G. era stato revocato qualunque rapporto di rappresentanza.

Il motivo è inammissibile perchè con esso il ricorrente richiede a questa Corte una rivisitazione in fatto dell’effettivo rapporto intercorrente tra la Banca ed il G. e la riferibilità alla Banca delle dichiarazioni rese stragiudizialmente e in un giudizio penale dal primo.

Il motivo è comunque infondato perchè la Corte d’Appello dà conto dell’art. 31 del T.U.F. secondo il quale il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2731 c.c..

Il ricorrente afferma che la Corte d’Appello avrebbe violato le norme in epigrafe ritenendo che Banca Mediolanum non avesse conoscenza del come e perchè la dichiarazione e il prospetto sottoscritti da L. facciano riferimento ad operazioni intrattenute con la società Programmi Isola snc. Vi sarebbero solo dichiarazioni unilaterali del L. che non potrebbero aver avuto efficacia confessoria o vincolante nei confronti della società.

Il motivo è infondato. La Corte non si è basata sulle dichiarazioni unilaterali di L., che ovviamente non potrebbero in alcun modo impegnare la società, ma su un complesso di elementi: le trascrizioni rese alla polizia dal G., le dichiarazioni rese dall’incolpato nel corso del processo penale, le operazioni registrate sul conto corrente del L. con bonifici andati a beneficio del promotore, dei suoi familiari o di società a lui riferite, etc..

Con il terzo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti.

In particolare il fatto decisivo consisterebbe nell’aver omesso, il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi, di riscontrare, nell’estratto conto del L., la mancanza di una somma di Euro 200.000 che non sarebbe mai transitata sul suo conto, e della quale il G. non avrebbe potuto appropriarsi.

La Corte d’Appello ha ritenuto che il doc. 10 (lettera della banca 26 novembre 2004) dal quale risultava la dichiarazione ricognitiva del L. circa l’ammontare dell’ammanco di Euro 312.000, accettata dalla Banca, non fosse neppure indicativa di tutte le somme mancanti poi ricostruite nel giudizio di primo grado. La indicazione di questa somma di Euro 200.000 non risulta aver fatto parte del compendio argomentativo di merito. In difetto di qualsiasi indicazione in senso contrario la censura è inammissibile perchè nuova. Sul quantum la Corte d’Appello ha tenuto conto del documento del 26 novembre 2004, predisposto dalla Banca, il cui contenuto non può essere sconfessato in questa sede attraverso una rivisitazione dei fatti e delle prove.

Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono motivi per porre l’onere del contributo unificato a carico della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna Banca Mediolanum al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA