Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11212 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.B.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale regina

Margherita n. 262-264, presso lo studio dell’avv. D’ANDRIA Cataldo,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, sez. 10^, n. 72, depositata il 26 maggio

2006.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei soli confronti della socia (al 60%), ha respinto l’appello dell’Agenzia avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente avverso accertamento per l’anno 1996, di maggiori redditi da partecipazione a fronte dei maggior redditi accertati nei confronti della s.a.s. De.Vi.Fin;

che l’intimata resiste con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

rilevato:

– che vertendosi in tema di controversia avente ad oggetto accertamento di reddito di partecipazione a carico di socio di società di persona, occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio;

che deve, invero, farsi applicazione del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite (sent. 14815/2008), a mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass SS.UU. 1052/07); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza: – che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); – che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”;

che, diversamente da quanto prospettato in memoria dalla contribuente, alla controversia non si attaglia l’applicazione del criterio adottato da Cass. 3830/10, a tacer d’altro, perchè questa è intervenuta in fattispecie caratterizzata dall’avvenuta trattazione disgiunta ma parallela, sin dal primo grado, della controversia relativa all’avviso di accertamento a carico della società e di quelle relative all’avviso di accertamento a carico di tutti i soci, mentre, nel caso in esame, nulla è dato sapere in merito agli esiti degli avvisi di accertamento a carico degli altri soci;

osservato:

che, riscontrata la violazione del suindicato litisconsorzio, nella specie, occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio;

considerato:

– che, conseguentemente e ricorrendo i presupposti per l’adozione del provvedimento ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., la decisione impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Livorno, che si atterrà alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

la Corte: decidendo sul ricorso; cassa la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Livorno; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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