Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11211 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11211 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 5971-2014 proposto da:
IMMOBILIARE VEGA SECONDA SRL ,in persona
dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO CRISPI 89, presno lo studio dell’avvocato LEONE
PONTECORVO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ARMANDO PONTECORVO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la decisione n. 372/1/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, del 20/11/2013 depositata il
29/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato Pontecorvo Leone, difensore del ricorrente, che
insiste per l’accoglimento e chiede la rimessione alla P.U.

Ric. 2014 n. 05971 sez. MT – ud. 16-03-2016
-2-

CARACCIOLO;

La Corte osserva:
La Commissione Tributaria Centrale-sezione regionale di Roma ha accolto il
ricorso dell’Ufficio -ricorso proposto contro la sentenza n.272/15/1993 della CT
di secondo grado di Roma che (in riforma della decisione della locale
Commissione di primo grado) aveva accolto il ricorso della “Vega Seconda srl”

l’ingiunzione di pagamento dell’imposta complementare INVIM dovuta a
seguito di omessa impugnazione di accertamento di maggior valore che si
assumeva notificato il 27.11.1980 e del quale la parte ricorrente aveva eccepito
di non essere stata destinataria di notifica, perciò assumendo la nullità
dell’avviso di liquidazione e della conseguente ingiunzione fiscale per difetto
del necessario atto prodromico.
La CTC —dato atto che secondo la tesi dell’Ufficio i termini di decadenza ai fini
della notifica dell’accertamento di maggior valore erano stati prorogati ex lege,
con conseguente tempestività della notifica di detto accertamento- ha rilevato
che era effettivamente intervenuto il D.M. 19.11.1980 a mezzo del quale i
termini in questione erano stati prorogati fino al 12.12.1980 (e cioè il decimo
giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. del decreto dianzi
menzionato) a causa dell’irregolare funzionamento degli uffici finanziari nei
giorni 28 e 29 giugno 1980.
Si trattava di provvedimento coerente con la sentenza n.177/1992 della Corte
Costituzionale con cui era stata dichiarata conforme a costituzione la disciplina
degli art. 1 e 3 del D.L. n.498/1961 contenente appunto le modalità di proroga
dei termini di decadenza e prescrizione in ragione di avvenimenti di carattere
eccezionale.
La parte contribuente ha interposto nuovo ricorso per cassazione affidato a unico
motivo.
L’Agenzia non si è difesa, se non con atto di costituzione finalizzato alla
salvezza della facoltà di partecipare all’udienza di discussione.
Ricorso n. 5971/2014 R.G.

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(incorporante della originaria ricorrente “Luirena spa”)- ed ha perciò confermato

Ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria una
relazione nella quale si conclude con la proposta di adozione del rito camerale e
di rigetto del ricorso.
Con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.1 del D.L.
n.498/1961), la parte ricorrente si duole per avere la CTC ritenuto prorogato al

era stata pagata il 20.10.1975 l’imposta principale INVIM), nonostante questo
periodo decadenziale non trovasse termine nei giorni 29 e 30 di giugno 1978,
giorni ai quali si riferiva l’accertamento dell’irregolare funzionamento degli
uffici ministeriali, e perciò in violazione del principio (insegnato dalla Suprema
Corte: Cass. n.540/1978) secondo cui la proroga è rilevante soltanto con
riferimento al “dies ad quem” e cioè a riguardo dei termini processuali scadenti
proprio nel periodo di mancato o irregolare funzionamento.
Il motivo appare infondato e da disattendersi.
Invero, la norma dell’articolo unico della legge n.770/1961 (di cui la CTC ha
dichiarato di voler fare applicazione, richiamando a tale riguardo anche la
declaratoria di legittimità costituzionale della disposizione in questione
contenuta nella sentenza n.177/1992 della Corte delle leggi), come integrata
dalla successiva legge n.57611975, prevede esplicitamente che “con lo stesso
decreto sono altresì prorogati i termini di cui sopra che vengono a scadere nel
periodo compreso tra la data di cessazione del mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari e quella di pubblicazione del medesimo
decreto nella Gazzetta Ufficiale”. Da qui i principi espressi nelle pronunce di
questa Corte (per tutte si veda Cass. sez. l sentenza n.5517/1993) a riguardo del
fatto che “la proroga dei termini si estende `ope legis’ ai termini che vengano a
scadere ….fino alla data di pubblicazionenella G.0 anche se l’estensione
medesima non è espressamente stabilita nel decreto ministeriale”. Ergo, già in
tesi (alla luce della pura e semplice ricostruzione degli antefatti forniti dalla
parte ricorrente) l’assunto oggetto dell’impugnazione deve considerarsi
Ricorso n. 5971/2014 R.G.

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12.12.1980 il termine di decadenza che sarebbe scaduto al 20.10.1978 (siccome

infondato, avendo il giudicante statuito conformemente all’anzidetto principio.
Le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa si è
costituita con le modalità di cui si è detto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2016
Il Pre dente

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà

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