Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11211 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G.G.P., in qualità di liquidatore della

Società AMORE I SRL in liquidazione, elettivamente domiciliata in

ROMA VIALE TITO LIVIO 59, presso lo studio dell’avvocato PIOLETTI

UGO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 121/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 29/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PIOLETTI, che si riporta al

ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato RANUCCI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/9/2005 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva in gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Milano (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di parziale accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente sig.ra P.G.G.P. in relazione a cartella di pagamento emessa a titolo di INVIM, con sanzioni ed interessi, per l’ammontare di Euro 14.567,50.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la P. G. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che, trattandosi di società in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, la notifica dell’impugnato avviso di accertamento avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti della persona avente la rappresentanza dell’ente sostanzialmente non estinto, e cioè al liquidatore, le cui generalità risultavano indicate nell’intestazione dell’atto stesso da notificare.

Si duole che il giudice dell’appello abbia affermato dover essere l’avviso di accertamento de quo notificato al liquidatore per poi contraddittoriamente ritenere il medesimo ritualmente notificato presso la sede legale della società.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierna ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come la medesima faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla cartella di pagamento; alla cancellazione dal registro delle imprese di Milano in data 23 ottobre 1996 e alla relativa trascrizione … effettuata dal medesimo Registro delle imprese in data 5 novembre 1996; all’avviso di accertamento; alla notifica dell’avviso di accertamento INVIM … in data 3 dicembre 1997 presso la suddetta sede legale, mediante consegna di copia a mani della Sig.ra C.M.L., qualificatasi addetta alla sede; alla sentenza della Commissione Tributaria di Milano … del 15 aprile 2002; all’atto di appello;

alle carte dei precedenti gradi del giudizio esperiti, con riferimento alla persona che aveva ricevuto l’avviso di accertamento INVIM Sig.ra C.M.L., che appare qualificata come addetta alla sede … qualifica … che infatti non esiste¯ ) di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 172/1995, n. 1161).

Va in ogni caso osservato che non sussiste la lamenta contraddittorietà della motivazione per aver il Giudice di Secondo Grado dichiarato che l’avviso d’accertamento debba essere notificato, in caso di società cancellata dal Registro Imprese, al Liquidatore senza tenere poi conto che tale atto di accertamento è stato invece … irritualmente notificato presso la sede legale della ricorrente.

All’esito di accertamento in fatto relativo al mancato esaurimento di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società cancellata dal registro delle imprese (sul punto, anche relativamente alla entrata in vigore e alla applicabilità del novellato art. 2945 bis c.c. con riferimento alla cancellazioni come nella specie anteriori al 1 gennaio 2004, v. Cass., Sez. Un., 22/2/2010, n. 4062 ), la corte di merito ha nell’impugnata sentenza infatti affermato, con motivazione congrua e coerente con le poste premesse giuridiche, affermato che può ben essere esperita un’azione autonoma e diretta contro la società, in persona del liquidatore peraltro nella sede di tale società e non nel domicilio del liquidatore, e che essendo nel caso la notifica dell’avviso di accertamento e della cartella in questione effettuata dall’Ufficio nella sede della società essa deve ritenersi validamente eseguita.

Quanto alla doglianza secondo cui la notificazione presso la sede legale, mediante consegna di copia a mani della Sig.ra C. M.L., qualificatasi addetta alla sede (in argomento cfr.

Cass., 20/9/2007, n. 19468 ), nella specie risulterebbe comunque inidonea in quanto la medesima non sarebbe tale come risulta con evidenza dalle carte dei precedenti gradi del giudizio esperiti, a parte il decisivo rilievo al riguardo assunto della già evidenziata carenza di autosufficienza non può invero sottacersi che essa si appalesa altresì connotata da inammissibili profili di novità.

Orbene, emerge evidente alla stregua dei suindicati rilievi come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contro ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, all’esito di riconvocazione del Collegio, nella medesima composizione, dall’udienza del 26/10/2010, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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