Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11211 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 11/06/2020), n.11211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 14546/2014 proposto da:

E.E., nella qualità di socio accomandatario della

cessata “La ginestra” s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, via

A. Riboty 23, presso lo studio dell’avv. Salvatore A. Napoli,

rappresentata e difesa dall’avv. Luigi d’Aniello, in virtù di

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Latina Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 109,

presso lo studio dell’avv. Enrico Volpetti, rappresentata e difesa

dall’avv. Giuseppe Ibello, in virtù di procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 720/39/13 della CTR del Lazio, sezione

staccata di Latina, depositata il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa REGGIANI ELEONORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. LUIGI D’ANIELLO, per la ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso; letti gli atti del procedimento in

epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 720/39/13, depositata il 28/11/2013, la CTR del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto dalla Latina Ambiente s.p.a., ha riformato la pronuncia di primo grado, rigettando il ricorso originario della contribuente avverso l’avviso di accertamento per il pagamento della TIA1 dovuta per conguaglio degli anni 2006-2007 e per l’anno 2008.

Il giudice del gravame ha, in sintesi, ritenuto che con la Delib. n. 44 del 2006 il Comune di Latina avesse legittimamente istituito la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1), in ossequio a quanto disposto dal D.P.R. n. 158 del 1999 e nei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2006.

Per la cassazione della sentenza ricorre E.E., sulla base di un solo motivo.

La Latina Ambiente s.p.a. resiste con controricorso.

Prima dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa delle proprie difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la ricorrente denuncia la nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), deducendo, in sintesi, che il decisum del giudice del gravame si era risolto in una motivazione apparente, che aveva omesso di esaminare un fatto decisivo e controverso, relativo al se il combinato disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e del D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, comma 1, potessero consentire ai comuni italiani di passare alla TIA successivamente alla sua soppressione. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto escludere tale possibilità e disapplicare la deliberazione comunale, ritenendo pertanto non dovute le somme richieste.

2. Prima di esaminare il motivo appena illustrato, si deve valutare l’eccezione sollevata dalla Latina Ambiente s.p.a., secondo la quale è da ritenersi irricevibile (rectius inammissibile), ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), l’argomentazione della contribuente, relativa alla dedotta illegittimità della deliberazione comunale n. 44 del 2006, per mancata individuazione dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Tale eccezione è senza dubbio infondata, tenuto conto che dalla lettura del motivo di ricorso, sopra sinteticamente riportato, si evince con chiarezza che la censura consiste proprio nella mancata valutazione degli argomenti dedotti dalla contribuente a sostegno della ritenuta illegittimità della menzionata deliberazione.

3. Sempre in via preliminare, si deve inoltre precisare che il fallimento della controricorrente, dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza n. 105 del 07/12/2016, e dunque intervenuto successivamente alla notifica del ricorso per cassazione, non produce alcun effetto in questa sede, rendendo inutilter data anche la riassunzione operata dalla ricorrente.

Il giudizio di legittimità è infatti dominato dall’impulso d’ufficio e pertanto non trova in esso applicazione l’istituto dell’interruzione del processo, previsto per le ipotesi disciplinate dall’art. 299 c.p.c. e s.s. (v., ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 1757 del 2016; Cass., Sez. 3, n. 24635 del 2015; Cass., Sez. 1, n. 22624 del 2011; Cass. Sez. U, n. 14385 del 2007) e dunque anche per il caso di fallimento di una delle parti (cfr., con riferimento alla riformulazione dell’art. 43 L. Fall., Sez. 1, n. 27143 del 2017 e Cass., Sez. L, n. 21153 del 2010).

4. Tanto premesso, rileva la Corte che il motivo di ricorso, da riqualificare (v. Cass. Sez. U, n. 17931 del 2013), avuto riguardo al suo effettivo contenuto deduttivo, in termini di violazione di legge (sostanziale), è fondato e deve pertanto essere accolto.

5. La ricognizione normativa della fattispecie evidenzia, sul punto, innanzitutto che il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 ha istituito (art. 49) la tariffa di igiene ambientale (cd. TIA 1) che, nel disegno del legislatore, avrebbe dovuto sostituire la TARSU.

L’articolo appena richiamato ha disposto, al comma 1, la soppressione della TARSU (istituita dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 58 e s.s.) “a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5” e ha previsto, al comma 5, che il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) dovesse elaborare “un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa, ed il graduale raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.”.

L’atto regolamentare in questione è stato adottato col D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11 ha previsto un regime transitorio (anche per effetto di successive modifiche normative) così articolato: “Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata: a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all’85%; b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l’85%; c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%; d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999”.

La soppressione della TARSU, quindi, non ha comportato l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma – secondo il cennato regime transitorio – detta imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68) almeno sino al 19 giugno 2006 (il D.P.R. n. 158 del 1999 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 e, come appena sopra ricordato, il termine più breve istituito dal regime transitorio prevedeva una durata di almeno 7 anni).

Detto regime transitorio, peraltro, non è stato portato a compimento, in quanto col D.Lgs. n. 152 del 2006 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del il 14 aprile 2006) il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia, disponendo la soppressione della TIA 1, istituita col D.Lgs. n. 22 del 1997.

Il D.Lgs. n. 152 del 2006 ha in particolare previsto che:

– “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.” (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 1);

– “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti” (D.Lgs. citato, art. 238, comma 11);

– è abrogato “il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto” (D.Lgs. citato, art. 264, comma 1, lett. l)).

6. In relazione ad analoghe controversie, questa Corte ha avuto modo di rilevare che – alla stregua della sopra ripercorsa sequenza normativa – “il Regolamento adottato con la Delib. cons. com. 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1 ‘in via sperimentalè nel Comune di Latina, si colloca temporalmente in una fase della trasformazione della disciplina fiscale in cui, stante la mancata adozione del regolamento attuativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già erano passati dalla TARSU alla TIA i potevano continuare ad applicarla, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino alla adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell’Ambiente, così come i Comuni che tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare ad applicare la TARSU – i cui criteri di determinazione sono stati peraltro estesi alla TIA – ma era loro precluso di passare alla ‘tariffà prevista dal Decreto Ronchi, ormai destinata ad essere sostituita dalla ‘tariffà del Codice dell’Ambiente, intesa come ‘corrispettivò del servizio prestato e, pertanto, necessitante di un’apposta regolamentazione (mai intervenuta)”, aggiungendo che, pertanto, detta delibera (adottata, si ribadisce, il 30 maggio 2006) “con cui è stata istituita la tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così determinandosi il passaggio dalla Tarsu alla Tia, è illegittima in quanto sin dal 29 aprile 2006 non era più in vigore la tariffa ambientale e sino alla emanazione delle norme attuative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, istitutivo della Tia 2, era consentito ai Comuni di continuare ad applicare le discipline regolamentari vigenti, da intendersi quali fonti secondarie di determinazione della tariffa stessa, tra le quali le delibere che gli enti locali avessero già adottato ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 6” (v. Cass., Sez. 5, n. 8650 del 2019; Cass., Sez. 5, n. 34283 del 2018; Cass., Sez. 5, n. 31286 del 2018; Cass., Sez. 5, n. 23820; Cass., Sez. 5, n. 17271 del 2017).

E si è, in particolare, rimarcato che alcun riflesso potevano produrre, su di un siffatto quadro regolativo, le disposizioni di proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, posto che dette disposizioni non conferivano (anche) il potere “di deliberare il passaggio dalla Tarsu” ad una tassa (la Tia 1) già soppressa (v., in particolare, Cass., Sez. 5, n. 31286 del 2018 e Cass., Sez. 5, n. 23820 del 2018; Cass., Sez. 5, n. 17271 del 2018).

Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che – contrariamente alla diversa opzione interpretativa pur emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., Sez. 5, n. 1999 del 2019; Cass., Sez. 5, n. 33424 del 2018), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i), citato).

In difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (nel segno cioè della ultrattività), dunque, oltre ai regolamentari “vigenti” e ai “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”, sopra richiamati, nessun regime transitorio, correlato all’istituzione della TIA 1, poteva residuare, all’indomani della soppressione di tale tassa.

7. All’accoglimento del motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè risultano altri profili controversi rilevanti ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

8. Le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alle obiettive incertezze indotte dal quadro normativo di riferimento, alle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali di merito ed allo stesso consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in momento successivo alla proposizione del ricorso in trattazione.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente;

– compensa integralmente, tra le parti, le spese dell’int o giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 5 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 giugno 2020

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