Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11210 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11210 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 3894-2015 proposto da:
CICOLANI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO LANIGRA, che lo rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 330, presso lo studio
dell’avvocato MARIA ASSUNTA IASEVOLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE DI PALMA;

– controricorrente nonché contro

45e2«.
7-6

Data pubblicazione: 31/05/2016

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

intimato

avverso la sentenza n. 4217/37/2014 della COMMISSIONE

il 25/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;
udito l’Avvocato Maurizio Lanigra difensore del ricorrente che si
riporta al ricorso e alla memoria.
Cicolani Carlo ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della
sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale Lazio, in
accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha riformato la
decisione di primo grado con cui la

crp

di Roma aveva accolto il

ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di rettifica e
liquidazione di imposta registro conseguente alla revoca delle
agevolazioni fiscali per acquisto di prima casa; revoca disposta in
quanto l’Agenzia aveva ritenuto che l’immobile oggetto della
compravendita possedesse i requisiti di abitazione di lusso ai sensi
dell’art. 6 del d.m. 2-8-1969 (superficie utile pari a mq 449,64) e non
potesse quindi godere di dette agevolazioni; la CTR, in particolare, nel
dichiarare che il contribuente non aveva usufruito legittimamente dei
benefici di legge, ha evidenziato che le argomentazioni e la
documentazione presentata dal ricorrente non chiarivano che i
parametri stabiliti dalla normativa in vigore non erano stati superati,
sicchè la detta qualifica di abitazione di lusso sembrava adeguata.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il contribuente ha presentato ulteriore memoria.
Ric. 2015 n. 03894 sez. MT ud. 02-03-2016
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 13/05/2014, depositata

Con il primo motivo di ricorso il contribuente, denunziando -ex art.
360 n. 4 cpc- nullità dell’impugnata sentenza in relazione all’art. 132
cpc, sostiene che la CTR, nell’evidenziare quanto sopra riportato, non
ha esposto neppure in forma sintetica le effettive ragioni e la
complessiva ratio della decisione; in particolare non ha precisato, a

l’elemento documentale per il quale la qualifica di abitazione di lusso
conferita dall’Agenzia dovesse ritenersi adeguata.
Il motivo è infondato.
Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di
motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito
indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza
di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a
rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra
di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od
obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez unite
8053/2014); nella specie, come appare evidente dalla su riportata
sintesi della statuizione impugnata, le argomentazioni addotte dalla
CTR, pur estremamente sintetiche, sono comunque da ritenere idonee
a rilevare la “rado decidendi” (riscontro, da parte della CTR, sulla base
delle risultanze istruttorie, della qualifica di abitazione di lusso,
attribuita dall’Agenzia all’immobile in questione per superamento dei
parametri di legge, ed inidoneità delle argomentazioni e della
documentazione presentata dal contribuente), sicchè non può ritenersi
sussistente il denunciato vizio di “motivazione solo apparente”.
Con il secondo motivo di ricorso il contribuente ritiene comunque
viziata -ex art. 360 n. 5 cpc- la motivazione, per omesso esame di fatto
decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione al combinato
disposto di cui agli artt. 112, 116, 324 e 329 cpc; al riguardo evidenzia
Rie. 2015 n. 03894 sez. MT – ud. 02-03-2016
-3-

fronte della produzione documentale del ricorrente, quale fosse

che la CTR non ha spiegato né il motivo per il quale non era
opponibile il giudicato opposto dal contribuente (giudicato relativo a
precedente sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di
primo grado con la quale la CTP, decidendo in relazione al precedente
acquisto dello stesso immobile da parte del contribuente, aveva

conclusioni delle due perizie tecniche offerte a conforto della tesi del
contribuente potevano conciliarsi con i parametri indicati dal d.m. 2-81969.
Il motivo è inammissibile, non essendo stato precisamente indicato il
fatto controverso; né, in proposito, può considerarsi tale la qualifica di
“bene di lusso” o il “giudicato”, non potendo gli stessi essere
considerati come “fatti” (Cass. Sez. unite 8053/2014)
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr115/2002, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale , a norma del comma 1 bis del cit. art.
13.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in
complessivi euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori
di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma il 2-3-2016
Ric. 2015 n. 03894 sez. MT – ud. 02-03-2016

ritenuto quest’ultimo non di lusso) né il motivo per il quale le

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