Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11210 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Piemonte n.

32, presso lo studio dell’Avv. Spada Giuseppe, che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avv. Corrado Micieli del foro di Siracusa come

da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, Dott.ssa T.C., elettivamente domiciliata in Roma,

Via Po n. 25/B, presso lo studio dell’Avv. PESSI Roberto, che la

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Marco

Rigi Luperti per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.

1266 del 20.11.2008/14.01.2009 R.G. n. 677/2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28.04.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Giuseppe Spada, per delega dell’Avv. Corrado Micieli,

per il ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 21.07.2000, C.M., esponeva:

– di essere stato assunto il 1.03.1978 della ASST- Azienda di Stato per i servizi telefonici – con la qualifica di “revisore tecnico” con inquadramento nel 5 livello e successivamente nel 6 livello in virtù del DM n. 49308;

– di essere stato inquadrato nel 7 livello con la qualifica di “revisore tecnico coordinatore” con decorrenza dal 1. 01.1984;

– di essere transitato – dal 1.01.1993 – nella IRITEL nel 6 livello con la qualifica di “lavoratore addetto ad attività specialistiche di tecniche numeriche – 5 livello retribuivo, e dal 18.08.1994 nella TELECOM ITALIA con la stessa qualifica e livello retributivo;

– di essere stato inquadrato dal 1.10.1996 come “tecnico specialista “con livello inferiore D )- livello retributivo E).

Ciò premesso, lamentava dequalificazione e demansionamento, per essere passato dalla iniziale cat. 7/B (revisore tecnico coordinatore) a l’inferiore livello 4 del nuovo contratto (tecnico specialista).

In conclusione chiedeva dichiarazione di nullità dell’inquadramento, con riconoscimento – dal 1.11.1993 (contratto SIP del 30.06.1992) nel livello 4 ^ con qualifica di “esperto in attività specialistiche”;

– dal 1.10.1996 nel livello F) con la qualifica di specialista (CCNL del 9.09.1996), cui corrisponde il livello 6, qualifica di “specialista”, giusta CCNL TELECOM ITALIA del 28.06.2000 e norme di raccordo del 19.07.2000. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna della convenuta al pagamento delle differenze degli elementi retributivi (ore straordinarie e supplementari, lavoro festivo e notturno, indennità di reperibilità), nonchè la condanna al risarcimento dei danni per la dequalificazione subita. La Telecom Italia S.p.A. costituendosi eccepiva in via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti vantati e, nel merito, contestava le domande, chiedendone il rigetto.

All’esito dell’istruzione, espletata con acquisizioni documentali, il Tribunale di Catania respingeva le domande. Tale decisione, impugnata dall’originario ricorrente, è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1266 del 2008.

La Corte territoriale ha ritenuto che il C. sia nel primo passaggio (da ASST a IRITEL) sia nel secondo passaggio (da IRITEL a TELECOM) abbia svolto sostanzialmente le stesse mansioni (categoria 7 ASST equivalenti al 5 livello CCNL SIP e poi livello D) TELECOM), e ciò in conformità all’accordo sindacale 15.02.1993 e relative tabelle di equiparazione, conservando la pregressa professionalità e il trattamento economico globalmente non inferiore al precedente, nel rispetto della L. n. 58 del 1992. Il C. ricorre per cassazione con due motivi. La Telecom Italia S.p.A. resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2112 c.c.; degli artt. 112, 414, 420 e 421 c.p.c.; degli artt. 35, 36 e 39 Cost.; della L. n. 58 del 1992, art. 4, comma 5 – e del pedissequo D.M. 29 dicembre 1992; del combinato disposto di cui alla L. n. 3 del 1980, art. 2 e art. 86 del CCNL SIP 2000.

Il C. premette che la L. n. 58 del 1992, nel disciplinare il processo di privatizzazione del settore delle telecomunicazioni, stabilisce il principio (in particolare all’art. 4, comma 5) della “tutela della professionalità”, acquisita dai lavoratori, e il mantenimento del trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, ed attribuisce alle organizzazioni sindacali il potere di concordare con il datore di lavoro le tabelle di equiparazione, le quali non sono destinate a disporre dei diritti dei lavoratori, ma alla conservazione delle posizioni giuridiche – ed economiche di ciascuno.

Nel delineato quadro normativo, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale giunge ad una interpretazione ed applicazione della L. n. 58 del 1992 di fatto errata, basandosi e-sclusivamente su un mero raffronto tra le declaratorie contrattuali, senza una verifica delle effettive mansioni svolte dal lavoratore, e non tenendo conto che allo stesso era attribuito il livello 5 solo ai fini retributivi “ad personam” e che tale livello configurava tipologia di lavoratore addetto esclusivamente a mansioni di operaio, a fronte dello svolgimento di fatto di mansioni di “tecnico specialista” di livello 4.

Tali censure sono sintetizzate nel quesito formulato a pag. 39 del ricorso. Consequenziale a tali censure è l’altra relativa al mancato riconoscimento, proprio in relazione all’anzidetto L. n. 58 del 1992, art. 4 di un trattamento economico globale corrispondente alla professionalità acquisita e alle mansioni svolte in precedenza.

Il ricorrente lamenta infine la mancata ammissione da parte del giudice di appello delle richieste istruttorie, sia in quanto articolate, sia alla luce della copiosa documentazione allegata a riprova delle circostanze addotte nell’originario ricorso.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per non avere il giudice di appello spiegato le ragioni dell’omesso esame delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, documentalmente provate. Un tale esame avrebbe consentito di verificare l’effettivo inquadramento di esso C. all’interno del livello 4 del CCNL del 2000 e del corrispondente precedente inquadramento in ambito ASST ed IRITEL, tutto imperniato sullo svolgimento di attività complesse e di coordinamento di altri lavoratori in piena autonomia, mentre dal novembre 2000 il medesimo era stato impiegato in compiti privi di rilievo tecnico ed aventi carattere manuale, sempre più svilenti per la propria formazione lavorativa.

2. Le esposte ed articolate censure, che possono essere esaminate congiuntamente in ragione della loro connessione, sono prive di pregio e vanno disattese. Con riguardo al valore delle tabelle di equiparazione l’impugnata sentenza è in linea con l’orientamento, espresso da questa Corte (cfr Cass. n. 15605 del 2004 e n. 12647 del 2004, Cass. n. 11936 del 2009), secondo il quale tali tabelle dovevano essere elaborate dalle parti collettive non in termini di corrispondenza meccanica ed assoluta (al che non corrisponde il concetto di “equiparazione”), ma secondo un raffronto complessivo delle declaratorie dei profili di volta in volta presi in considerazione, stante l’esigenza di raccordo (non di semplice giustapposizione) tra diversi o sistemi di classificazione e di inquadramento, propri dei sistema pubblicistico dell’ASST e, rispettivamente, delle società che ad essa per legge si sono sostituite. Corretta è pertanto l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della natura ricognitiva di dette tabelle, con la conseguenza che le stesse possono essere disapplicate dal giudice, ove non ravvisi la loro non corrispondenza con i criteri previsti dalla L. n. 58 del 1992, art. 4. Alla stregua dell’esposto orientamento e alla luce del quadro normativo di riferimento (L. n. 58 del 1992, accordo sindacale del 15 marzo 1993, declaratorie contrattuali del CCNL SIP) il giudice di appello ha analizzato l’inquadramento del lavoratore nel passaggio dall’ASST ad IRITEL, ritenendo, con accertamento immune da vizi logici e giuridici, che l’inquadramento del C. nel 5 livello CCNL SIP del 1992 tutelasse in maniera adeguata la professionalità da lui acquisita nella precedente esperienza lavorativa ed in relazione al precedente inquadramento (7A categoria ASST). Inadeguata, secondo la Corte territoriale, è l’equiparazione tra la 7A categoria ASST e 4 livello contratto SIP, che si riferisce al “coordinamento di importanti organismi operativi”, laddove il dipendente in questione non era adibito ad attività complesse attinenti a fasi di processo rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi produttivi.

Lo stesso giudice di appello ha poi osservato che era corretto l’inquadramento del lavoratore nel livello 5 e quindi E), sicchè non era giustificato il richiesto riconoscimento del livello F) del CCNL del 1996, dal che l’insussistenza di lesione della professionalità del medesimo C..

Alla stregua degli accertamenti fatto compiuti dal giudice di appello e sorretti da adeguata e logica motivazione, non censurabili in sede di legittimità, trova piena giustificazione e quindi è immune da vizi logici-giuridici la statuizione dei giudici di merito in ordine alla non ammissione della prova testimoniale.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 41,00 oltre Euro 2500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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