Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1121 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 22/01/2010), n.1121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.G., I.B., I.M.,

IA.Ma., I.R., I.M.F.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 28^, n. 114, depositata il 25 giugno 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che, deducendo “violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la decisione indicata in epigrafe, che, disattendendone l’appello e confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto legittima – in tema di impugnativa di avviso di liquidazione di imposta di registro relativa ad atto di compravendita immobiliare ed in merito alla determinazione del valore dell’immobile – l’estensione, ex art. 1306 c.c. degli effetti della decisione in proposito conseguita dal venditore, in esito ad autonomo ricorso;

– che – sottolineato come dalla stessa decisione impugnata emergesse che la decisione nei confronti del venditore non era passata in giudicato – l’Agenzia formula, in particolare il seguente quesito di diritto: “se, ai fini dell’applicazione dell’art. 1306 c.c. è necessario che la sentenza, di accertamenti, dei cui effetti il contribuente pretende di avvalersi, sia passata in giudicato e che nei confronti del contribuente stesso non sussista altro e diverso giudicato, con la conseguenza che l’acquirente di un immobile, nel caso sia risultato soccombente nel giudizio da lui promosso avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento di maggior valore, non possa invocare la sentenza, neppure passata in giudicato, adottata nei confronti dell’alienante avente ad oggetto analoga impugnazione”;

– che i contribuenti non si sono costituiti;

osservato:

– che il ricorso è manifestamente fondato;

che infatti – secondo consolidato canone ermeneutico di questa Corte (dal quale non vi è motivo di discostarsi) – in tema di solidarietà tributaria, l’opponibilità, da parte degli altri condebitori, della sentenza pronunziata tra l’Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori in solido, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2 presuppone, oltre all’estraneità del debitore nel giudizio intercorso tra il proprio creditore e l’altro condebitore, anche il passaggio in giudicato della decisione. (7334/08, 5889/06, 7783/03);

ritenuto:

– che il ricorso va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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