Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11209 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11209 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 20308-2014 proposto da:
SOLOFRA DOCKS SRL, in persona dell’amministratore e legale
rappresentante,

elettivamente

in

dorniciliata

ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato
ORESTE CANTILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI DI
MURO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE di SOLOFRA, in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocto CARMEN PEDICINO giusta procura a margine del
controricorso;
– contro ricorrente –

J559•

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la sentenza n. 6830/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI dell’8/05/2014, depositata
il 09/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato Luigi Di Muro difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede la fissazione del ricorso in P.U.;
udito l’Avvocato Carmen Pedicino, difensore del controricorrente che
si oppone alla richiesta della p.u.e chiede il rigetto del ricorso per
inammissibilitt e infondatezza.
In fatto e in diritto
La CTR della Campania, con sentenza n.6830/2014/02, depositata il 9.7.2014,
accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta dal Comune di Solafra nei
confronti della sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di
pagamento e la cartella emessa a carico della Solofra Docks srl a titolo di Tarsu
per l’anno 2009, riconoscendo una riduzione del 30 % al canone dovuto
nell’anno 2009. Riteneva che la contribuente si era limitata ad indicare le
superfici distinte fra uffici e deposito senza specificare il tipo di rifiuti prodotto
e che in assenza di elementi forniti dalla stessa la tipologia di rifiuti indicata dal
Comune giustificava la sottoposizione dell’area a TARSU, pur con la riduzione
del 30 %, in forza di quanto stabilito dal Regolamento TARSU comunale.
La Solofra Docks ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi al
quale ha resistito con controricorso il Comune intimato. La ricorrente ha
depositato memoria.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.62
c.3 d.lgs.n.507/1993. Si lamenta che la CTR non aveva considerato la
documentazione prodotta nei precedenti gradi di giudizio dalla quale risultava
la natura di rifiuti speciali costituiti da imballaggi che la ricorrente aveva
smaltito autonomamente. Ciò che confermava il diritto all’esenzione dal
pagamento del tributo.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.70 d.lgs.n.507/1993 La
CTR aveva interpretato erroneamente l’art.70 ult.cit., non avendo detta società
l’obbligo di comunicare null’altro se non i dati relativi alle superfici
interessate ai fini della tassazione.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art.36 e dell’art.57
d.lgs.n546/1992.La CTR aveva omesso di esaminare l’eccezione di novità delle
questioni per la prima volta dedotte dal comune in atto di appello. Ciò che
aveva determinato la nullità della sentenza impugnata.
Il comune di Solafra, costituitosi con controricorso, ha dedotto l’inammissibilità
e infondatezza dei motivi di ricorso.
Ric. 2014 n. 20308 sez. MT – ud. 02-03-2016
-2-

CONTI;

Ric. 2014 n. 20308 sez. MT – ud. 02-03-2016
-3-

CI

11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
La CTR, nella vicenda qui esaminata, ha ritenuto che la contribuente avesse
omesso di specificare la natura dei rifiuti prodotti e per l’effetto ha affermato
che l’individuazione del materiale di scarto della parte contribuente indicata dal
Comune fosse legittima in mancanza dì elementi idonei a dimostrare che si
trattasse di rifiuti speciali per i quali era prevista l’esenzione integrale dalla
corresponsione della TARSU. Tale ratio decidendi non è stata attinta dalla
censura esposta dalla parte ricorrente che si incentra sullo smaltimento in
proprio dei rifiuti da parte della contribuente senza tuttavia porre in discussione
l’esclusone del presupposto che secondo la CTR avrebbe potuto giustificare
l’esenzione dal tributo.
D’altra parte, la parte ricorrente non ha nemmeno indicato con precisione il
luogo e il momento processuale nel quale sarebbe stata dimostrata l’esistenza di
documentazione idonea ad asseverare il diritto all’esenzione totale dal
pagamento del tributo e della sua rituale allegazione al giudizio di merito. Ciò
che rende inammissibile ogni altra questione ventilata nella censura.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. La censura, nella parte
in cui prospetta il vizio di violazione dell’art.70 d.lgs.n.507/1993 non coglie,
ancora una volta, la ratto deciderdi della decisione, orientata ad escludere che
la parte contribuente a3,- esse fornito dimostrazione della tipologia di rifiuto
prodotta al fine di fruire del regime di esenzione dal pagamento della TARSU.
La ricorrente, invero, non ha considerato che incombeva sulla contribuente la
piena dimostrazione della tipologia del rifiuto e delle superfici ove gli stessi
venivano prodotti, senza peraltro considerare che per gli imballaggi non esiste
un regime di esenzione della Tarsu, ma semmai una specifica esclusione dalla
tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si
formano solo rifiuti speciali.
Il terzo motivo è inammissibile. La ricorrente non ha indicato quali fossero le
questioni ed eccezioni nuove che sarebbero state esposte per la prima volta in
appello dal Comune di Solofra, nè quali fossero i motivi specifici non collegati
alla sentenza di primo grado che sarebbero stati introdotti dal comune di
Solofra. Così facendo la ricorrente non ha adempiuto all’onere
dell’autosufficienza del motivo di ricorso.
Le questioni sollevate per la prima volta in memoria non possono essere
esaminate, involgendo l’accertamento di elementi fattuali che non possono
essere compiuti in sede di legittimità.
Il ricorso va quindi rigettato.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
che liquida in favore del controricorrente in curo 3.000,00 per compensi, euro
100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % del compenso
totale.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.13 comma 1 quater del
dPR n.115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso il 2.12016 nella camera di consiglio della sesta sezione

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