Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11209 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso

lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOSHI NYRANNE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 569/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/07/2006, R.G.N. 1/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI per delega ENZO MORRICO;

udito l’Avvocato MOSHI NYRANNE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 16.5.2006 (depositata in data 26.7.2006) la Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello proposto dalla società Autostrade per l’Italia spa avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno dal 8.12.1999, nonchè il diritto della ricorrente alla riammissione in servizio, con condanna della società Autostrade alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal 12.11.2001, detratto quanto percepito per effetto dei contratti a termine successivamente intervenuti.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Autostrade per l’Italia spa affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso R.M..

Successivamente la ricorrente ha depositato copia del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti in data 29.3.2011 ed entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’intervenuta transazione della controversia a seguito della conciliazione di cui al verbale indicato nelle premesse (contenente anche la rinuncia della R. al diritto ed all’azione e la rinuncia della società al ricorso per cassazione, entrambe accettate dalle controparti) determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo. La rinuncia, infatti, è stata prodotta dal difensore della ricorrente, che ne ha dato atto ed ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio, e, pur non essendo stata notificata o comunicata secondo le modalità previste dall’art. 390 c.p.c., comma 3, è stata accettata dalla resistente e portata a conoscenza del suo difensore, che ne ha preso atto alla pubblica udienza. A tanto consegue, dunque, la declaratoria di estinzione, dovendo riaffermarsi il principio per cui la rinuncia è efficace anche in difetto di notificazione o comunicazione ex art. 390 c.p.c. qualora sia certo che le parti costituite o i loro patroni ne abbiano avuto effettiva conoscenza, in applicazione del principio generale secondo il quale i vizi dell’atto processuale restano sanati dall’uguale raggiungimento dello scopo cui è destinato. Ciò in quanto il fine che la norma in esame (art. 390 c.p.c., comma 3) si propone di conseguire è quello di portare la rinunzia a conoscenza dei controinteressati, rendendola perciò stesso irretrattabile; di guisa che gli strumenti all’uopo canonizzati non possono ritenersi esclusivi, valendo essi soltanto a rendere incontestabile quella conoscenza suscettibile di essere attinta aliunde (Cass. n. 3456/2007, Cass. n. 27133/2006, Cass. n. 15980/2006; cfr. anche in motivazione Cass. sez. unite n. 3876/2010).

2.- Sussistono giusti motivi, desumibili anche dalla volontà delle parti di definire bonariamente ogni aspetto della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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