Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11208 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato POZZA MASSIMO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 677/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/05/2006 R.G.N. 2088/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TOSI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Torino n. 4040/2004, era stato accolto il ricorso presentato da I.R., accertata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con conseguente declaratoria di intercorrenza tra le parti un rapporto a t. i. a far data dal 19.1.2000, e la società Poste Italiane p. a. era stata condannata a riammettere in servizio la lavoratrice, nonchè alla corresponsione, in favore di quest’ultima, delle retribuzioni per il periodo successivo al 17.3.2004.

Con sentenza della Corte di Appello di Torino del 5.5.2006, veniva respinto l’appello della società, rilevandosi che non era emerso dagli atti alcun dato in ordine alla connessione tra la posizione della lavoratrice e le eventuali esigenze eccezionali collegate con la fase di ristrutturazione in corso; la Corte territoriale osservava, altresì, che il contratto era stato stipulato dopo io scadere del periodo “autorizzato” dalle norme collettive, quanto al risarcimento del danno affermando che l’offerta della prestazione lavorativa era stata correttamente individuata con la decorrenza indicata dal primo giudice in concomitanza con la ricezione della richiesta per il tentativo di conciliazione, effettuata con raccomandata inviata anche alle Poste.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi Resiste con controricorso la I..

La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3); deduce, infine, la contraddittoria ed omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Rileva che non vi era nessuna traccia nel testo dell’accordo de 25.9.1997 della necessità di specificazione del contenuto delle esigenze eccezionali, per cui non si spiegherebbe, secondo l’interpretazione della corte territoriale, l’imposizione all’autonomia collettiva dell’obbligo di costruire fattispecie di assunzione a tempo determinato correlate esclusivamente ad una situazione soggettiva, contraddetta, peraltro, dalla previsione della limitazione numerica della prerogativa datoriale di assunzione in base a siffatte fattispecie; deduce l’errore prospettico della Corte di Appello, considerati i caratteri della delega rilasciata alle parti sociali dalla L. n. 23 del 1987, art. 23. Osserva, in sintesi, che l’art. 8 ccnl del 26.11 1994, così come integrato dall’accordo 15.9.1997, subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda, donde l’erroneità della lettura della L. n. 56 del 1987, art. 23 e la concorrente violazione delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. e segg. (criterio letterale e comportamento delle parti posteriore alla stipulazione).

Formula, a conclusione della parte argomentativa della esposizione del motivo di impugnazione, quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 56 del 1987, art. 23 ed art. 1362 c.c. e segg.), nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Rileva che il termine finale dell’efficacia dell’autorizzazione ad assumere a tempo determinato fissato dalle parti sociali non poteva che avere una funzione meramente “gestionale”, di individuare, cioè, la data entro la quale le parti collettive avrebbero dovuto nuovamente incontrarsi per verificare congiuntamente l’andamento de processo di ristrutturazione. Anche a conclusione dell’esposizione di tale motivo, la ricorrente pone quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Devono essere, preliminarmente, disattesi i rilievi, contenuti nel controricorso, relativi all’inammissibilità del ricorso della società, osservandosi che, quanto al primo motivo, nello stesso è indicata esattamente la statuizione impugnata e sono esplicitate le ragioni della censura e, quanto al secondo, che dalla esposizione della censura si deducono agevolmente i canoni ermeneutici asseritamente violati.

Il ricorso deve essere respinto, in quanto la Corte ha fondato la decisione su una duplice ratio decidendi, onde, quand’anche fondati i rilievi formulati con il primo motivo, in ogni caso la pronunzia risulterebbe sorretta da ulteriore motivazione, non scalfita dalle considerazioni svolte con il secondo motivo di ricorso.

Al riguardo deve, invero, richiamarsi quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr., in tal senso. Cass. sez. lav., 18.5.2006 n. 11660; Cass. 8.8.2005 n. 16602; Cass. 8.2.2006 n. 2811;

Cass, 22.2.2006 n. 3881; Cass. 20.4.2006 n. 9233; Cass. 8.5.2007 n. 10374; Cass. sez. 1^ 14 6.2007 n. 13906, conf. a Cass,, sez. un. 16602/2005).

Osserva il Collegio che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … -ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto a contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità dei mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v, Cass. 4-8-2008 n. 21063, v anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra Se altre, Cass. 4^8-2008 n, 21062, Cass, 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass, 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998: ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprite 1962, n. 230, art. 1″ (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979. Cass, 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass, 29-7-2005 n. 15969. Cass 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, risultando superfluo l’esame di ogni altra censura, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra doglianza, che riguardi in qualche modo, le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento del danno.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6” anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

La soccombenza della società costituisce valido motivo per porre le spese di lite del presente giudizio a carico della stessa.

P.Q.M.

LA CORTE così provvede: rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente principale al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 20,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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