Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11207 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11207 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 3245-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
NIAGi’kNZA GIORGIO;
– intimato avverso la sentenza n. 140/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA 20/04/2012, depositata
il 12/12/2012;

Data pubblicazione: 31/05/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2014 n. 03245 sez. MT ud. 02-03-2016
-2-

La Corte

osserva:

La CTR di Genova ha rigettato l’appello dell’Agenzia contro la sentenza
n.126/04/2010 della CTP di Genova, che aveva solo parzialmente accolto il
ricorso del contribuente Maganza Giorgio, ed ha quindi accolto l’impugnazione

maggiore IRPEF ritenuta dall’INPS (ma limitatamente agli anni dal 2003 al
2007, mentre per le somme relative al periodo 1998-2002 rimaneva acclarata
l’intervenuta decadenza dalla pretesa di ripetizione) sugli importi erogati al
contribuente dal “Fondo CAP-Consorzio autonomo del porto di Genova”, a
titolo di trattamento pensionistico, siccome l’imposta era stata applicata
sull’intera base imponibile, anzicchè sull’87,50% del trattamento pensionistico.
La predetta CTR —dopo avere evidenziato come dato pacifico che si trattasse di
pensione integrativa e di fondo già esistente alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. n.124/1993- ha motivato la decisione ritenendo che, dovendosi
considerare integrative tutte le forme di previdenza preordinate all’erogazione di
trattamenti pensionistici complementari a quello del sistema obbligatorio
pubblico (con il fine di assicurare più elevati livelli di copertura assicurativa), si
doveva ritenere che “il diritto al beneficio fiscale non può essere escluso per la
sola ragione della trasformazione delle preesistenti forme pensionistiche
integrative in nuovi modelli di trattamento pensionistico complementare”. Circa
il quantum, alla luce della disciplina prevista dall’art.6 dello Statuto del
Contribuente, la CTR rilevava che la parte contribuente aveva identificato
nell’INPS il depositario della documentazione relativa alle ritenute subite,
assolvendo in tal modo all’onere di determinazione del quantum spettante.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria una
relazione che ha concluso per la adozione del rito camerale e per il rigetto del
Ricorso n. 3245/2014 R.G.

1. 1.) .g aj

del silenzio-rifiuto sull’istanza di data 23.07.2008 di rimborso concernente la

ricorso.
La Corte ritiene tuttavia di dover accogliere il primo motivo di impugnazione,
con assorbimento del secondo.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art.
7bis, 13, 14 del D.Lgs.n.124/1993; degli art.48 bis comma 1 del DPR

duole del fatto che il giudice di appello abbia omesso di considerare che “le
prestazioni pensionistiche erogate dal ‘Fondo CAP’ istituito presso l’INPS, in
ogni caso, non possano fruire del regime della tassazione nella misura
dell’87,50% in quanto esse non possono considerarsi prestazioni comunque
erogate in forma di trattamento periodico, ai sensi del D.Lgs.n.124/1993”, cui
faceva riferimento l’art.48-bis comma I del TUIR “ratione temporis
applicabile”. Il D.Lgs.n.47/2000 aveva introdotto nuove disposizioni applicabili
ai montanti maturati dal 10.1.2001, e perciò il regime della misura ridotta
continuava a trovare applicazione a tutte le prestazioni pensionistiche
complementari maturate fino al 31.12.2000, sebbene poste in pagamento dopo
tale data, ma limitatamente “al settore della previdenza complementare e cioè i
“trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i
lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base
volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione
contabile e patrimoniale”. E pertanto, secondo la ricorrente, per la fruizione
della tassazione agevolata, occorre controllare —caso per caso, in ragione delle
caratteristiche di ciascun fondo- se i fondi possano o meno inquadrarsi nel
settore della previdenza complementare. Il fondo in questione non avrebbe
potuto rientrarvi per tre ragioni e cioè: 1) Assenza di vigilanza COVIP; 2)
meccanismo di funzionamento; 3) l’INPS erogava agli iscritti al ‘Fondo Cap’ sia
la pensione a carico dell’AGO che la quota a carico del Fondo e perciò il
trattamento pensionistico risultava “complessivo”, con esclusione della natura
integrativo-complementare del trattamento.
Ricorso n. 3245/2014 R.G.

Datal

n.91711986; nonché dell’ art.13 della legge n.26/1987) la parte ricorrente si

Il motivo deve essere accolto perché manifestamente fondato e coerente con il
consolidato indirizzo di questa Corte.
Invero, in altre coeve ed analoghe controversie (nelle quali si è discusso delle
medesime questioni giuridiche proposte dalla ricorrente con il ricorso di cui qui
si tratta) questa Corte ha ritenuto che la disciplina normativa richiamata dalla

la tesi di quest’ultima indipendentemente dalla previa verifica della coerenza e
veridicità degli assunti di fatto dalla ricorrente prospettati (e cioè quelli riassunti
ai numeri 1-3 della relazione).
In specie, questa Corte ha posto in evidenza che “ad onta di quanto ritenuto
dalla CTR, proprio in relazione al mutato quadro normativo – D.P.R. n. 917 del
1986, art. 48 bis, lett. d) – risultano applicabili le nuove disposizioni che
impongono la tassazione sull’intera base imponibile (come d’altronde questa
Corte ha già affermato; v. Cass. n. 11156/2010; n. 14310/2009; Cass. n.
30751/2011) anche per i diritti maturati anteriormente giacché, a decorrere
dall’i gennaio 2001 e per tutto il periodo successivo che qui rileva “le
prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma l, comma 1, lett. h-bis),
erogate in forma periodica (.) si assumono al netto della parte corrispondente
ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett.
g quinquies), se determinabili”; ovverosia sono tassabili non già solo sull’87,5
per cento dell’ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla commissione
regionale nella presente controversia sulla scorta dell’originario testo
normativo, sibbene sull’intero, quel testo non essendo più in vigore al momento
(fiscalmente rilevante) dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale (colf.
Cass. n. 240/2015 e Cass. n. 30751/2011);
A tale principio -attenendo la controversia alle prestazioni pensionistiche
erogate successivamente al 31 dicembre 2000- necessita conformarsi anche nella
presente fattispecie e perciò necessita cassare la decisione impugnata nella parte
in cui ha riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul
Ricorso n. 324512014 RG.

1Da[a]

ricorrente a sostegno dei motivi di impugnazione consentisse di ritenere fondata

minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’INPS.
All’accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata segue
anche la decisione nel merito della causa (ai sensi dell’ultimo comma dell’art.
384 c.p.c.), non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, sicché la lite va
risolta con il rigetto del ricorso introduttivo.

giurisprudenziale sopra ricordato, per compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda della parte contribuente. Compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma il 2 marzo 2016
Il P esidente

Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi dell’indirizzo

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