Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11206 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11206 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 23382-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore _pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ACSI INFORMATICA SRL, in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FRANCESCO SLACCI 4, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO VOGLINO, che la rappresenta e difende giusta
procura per atto Notaio Umberto Scialpi di Roma del 20/01/2015,
rep. n. 1908 allegata in atti;

– resistente –

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la sentenza n. 1147/9/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 2/02/2014, depositata il
25/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

chiesto il rigetto del ricorso.
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale Lazio, nel rigettare sia l’appello principale dell’Ufficio sia
quello incidentale del contribuente, ha confermato la decisione di
primo grado con cui la CTP di Roma aveva accolto il ricorso
presentato da ACSI Informatica srl avverso l’avviso con il quale
l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, in applicazione degli studi di
settore di cui all’art. 62 bis di. 331/93, maggiori redditi per Vanno di
imposta 2005.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Per condiviso principio di questa Corte„ invero, “la notifica a mezzo
del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si
perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso
di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo
documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di
essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne
consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del
ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di
ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della
notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la
rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod, proc. civ.) e la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso medesimo” (Cass. 13639/2010).
Ric. 2014 n. 23382 sez. MT – ud. 04-02-2016
-2-

udito l’Avvocato Alessandro Voglino difensore della resistente che ha

Nella specie va rilevato che, nonostante l’avvenuta spedizione a mezzo
posta, manca agli atti il regolare avviso di ricevimento dell’atto da
parte del contribuente, sicchè non può ritenersi che sia stata fornita la
prova della rimale notifica del ricorso medesimo.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così decis

ma il 4-2-2016.

dott.

P. Q. M.

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