Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11206 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2006 R.G.N. 1587/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TRIFIRO’ SALVATORE;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21.3.2003, il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda di N.A., diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti stipulati per i periodi dal 2.1.1999 al 30.1.1999 e dal 3.5.1999 al 31.5,1999.

Con sentenza del 5 maggio 2006, la Corte di Appello di Roma accoglieva l’appello della N. e, in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 2.1.1999 e condannava la s.p.a. Poste Italiane al pagamento, in favore dell’appellante, delle retribuzioni maturate dal 14.6.2001 (data di comunicazione alla società della richiesta di espletamento tentativo obbligatorio di conciliazione), pari alla somma mensile di Euro 1.366,95, oltre accessori di legge.

Rilevava la Corte territoriale che gli accordi attuativi non avevano funzione di informazione e di partecipazione sindacale, ma avevano inteso introdurre limiti temporali alla deroga in materia di lavoro a tempo determinato, dovendo escludersi che la società potesse avvalersi della clausola in oggetto oltre i termini indicati.

Rilevava, altresì, che la società non aveva dato alcuna dimostrazione che la complessa ed estesa ristrutturazione e riorganizzazione aziendale avesse reso necessario, in attesa della definizione finale del riassetto in corso di attuazione, il ricorso alle dedotte assunzioni a termine.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a tre motivi.

Resiste con controricorso la N., che ha depositato, altresì memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 c.c. e segg., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine all’efficacia dell’accordo del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 ccnl del 1994.

Sostiene che l’efficacia dell’accordo del 25.9.1997 non vada ritenuta limitata al 30.4.1998, atteso che gli atti intervenuti tra le parti successivamente all’accordo del 25.9.1997 avevano natura ricognitiva e non fissavano alcun limite temporale. Anche il comportamento successivo delle parti, rilevante ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, era – a dire del ricorrente – da interpretarsi nel senso che e parti avevano inteso introdurre un’ipotesi che doveva essere efficace fino allo scadere del CCNL del 27.11.1994. Ed invero, nell’accordo del 18.1.2001, le parti sociali si erano date atto che fino ad allora i contratti a termine erano stati stipulati dalla società in conformità a quanto previsto nell’accordo del 25.9.1997 e, dall’altro, avevano convenuto che per ti futuro il ricorso ai contratti a termine sarebbe avvenuto in base a nuova disciplina pattizia di cui al ccnl 11.1.2001. Il contratto del 25.9.1997, era, dunque, integrativo della disciplina del ccnl e come tale destinato a valere per l’intera durata di questo, laddove gli accordi attuativi avevano il senso di verificare periodicamente la sussistenza delle ragioni giustificative del termine cosi come proceduralizzato nel successivo contatto collettivo del 2001.

Richiama, poi, le informazioni rese dai vari esponenti delle associazioni sindacali, da interpretare nel senso che gli accordi c.d. detti attuativi non potevano essere ritenuti limitativi dell’efficacia dell’accordo del 25.9.1997, in quanto contenenti esclusivamente prese d’atto della situazione in cui si trovava l’impresa.

Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 230 del 1962, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 c.c. e segg..

Rileva che l’accertamento del nesso di causalità va condotto unicamente nell’ambito della previsione collettiva, non essendo desumibile un limite ulteriore dalla norma contrattuale alla stregua della corretta applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg. Non era, dunque, necessaria la prova del coinvolgimento diretto dei singoli uffici di applicazione nel processo di riorganizzazione, in quanto tale ipotesi non rientrava nella previsione di cui all’art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’accordo del 25.9.1997, che invece riteneva sufficiente a legittimare le assunzioni a termine il processo riorganizzativo, interessante l’intera azienda.

Con il terzo motivo, infine, deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1217 e 1223 c.c..

Osserva che la domanda di annullamento del licenziamento illegittimo con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro non è idonea a determinare una situazione di mora accipiendi e che non poteva assumere a detti fini rilevanza l’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, prodromica all’instaurazione della controversia. Rileva la mancata verifica dell’entità del risarcimento, prospettando la possibilità che il lavoratore avesse espletato attività lavorativa retribuita da terzi e che l’aliunde perceptum non poteva che essere dedotto genericamente dalla società.

Premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c.:

ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. fra le altre Cass, 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che il ricorso risulta inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto imposti dalla detta norma.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, “nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4; ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod proc. Civ. all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass 25-2-2009 n, 4556).

In particolare, il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico – giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr Cass. 7-4- 2009 n. 8463) e “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v.

Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Pertanto, come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., “è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte” (v. Cass. S.U. 26-3- 2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dal contenuto del motivo, “poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione ai patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (v. Cass. 24-7-2008 n. 2040, cfr. Cass. SU. 10- 9-2009 n. 19444).

Orbene, nella fattispecie, la società ricorrente, che pur ha ampiamente illustrato i singoli motivi di ricorso, riguardanti sia asserite violazioni di norme di diritto che censure riferite all’art. 360 c.p.c., n. 5, non ha formulato alcun quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nè ha prospettato, sia pure in modo sintetico, le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente, in ragione della soccombenza va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE così provvede:

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 46,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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