Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11205 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11205 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 25844-2014 proposto da:
TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RONLk, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
N1ARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

G VARINO DOMENICO, DI COSTANZO PASQUALE,
PALMI ERI LUCIANO, DE DISCO RAFFAELE, DONATELLI
RODOLFO, OTTAIANO VINCENZO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 31/05/2016

RICCARDO BOLOGNESI, che Li rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrend nonché contro
HEWLETT PACKARD CUSTOMER DELIVERY SERVICES SRL,

domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO DE BERA.RDINIS che ha rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VINCENZO MOZZI, giusta procura
a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– contraricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
GUARINO DOMENICO, DI COSTANZO PASQUALE,
PALMIERI LUCIANO, DE FUSCO RAFFAELE, DONATELLI
RODOLFO, OTTAIANO VINCENZO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato
RICCARDO BOLOGNESI, che li rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
controricorrente al ricorso incidentale – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 3580/2014 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 05/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Riccardo Bolognesi difensore dei controricorrenti che
si riporta agli atti.

Ric. 2014 n. 25844 sez. ML – ud. 12-05-2016
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in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a
seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal
Collegio.

accoglimento del gravame svolto dai lavoratori, ha dichiarato la nullità
della cessione dei contratti di lavoro e ordinato il ripristino dei rapporti
di lavoro con TELECOM ITALIA S.p.a., previa declaratoria della
cessazione della materia del contendere tra Palmieri e la società
HEWLETT PACKARD — DITRIBUTED COMPUTING SERVICE
s.p.a.
3. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale
sentenza, affidato a tre motivi.
4. Resistono gli intimati con controricorso.
5. HEWLETT PACKARD — DITRIBUTED COMPUTING
SERVICE s.p.a. ha proposto controricorso denominato incidentale
per adesione (al ricorso principale).
6. Il ricorso principale è qualificatile come manifestamente
infondato; del pari infondato è il ricorso incidentale adesivo.
7. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art.
100 c.p.c., degli artt. 1362, 1406, 2094 e 2697 c.c., censura la sentenza
nella parte in cui ha affermato la sussistenza dell’interesse ad agire con
riferimento al lavoratore (Palmieri) con il quale era intervenuta una
transazione atteso che la predetta transazione con la cessionaria
implicava l’accettazione degli effetti dell’avvenuta modifica soggettiva.
8.

Il

motivo è qualificabile come inammissibile tenuto conto del

precedente specifico reso da questa Corte, con sentenza n.19985/2014.

Ric. 2014 n. 25844 sez. ML ud. 12-05-2016
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2. Con sentenza del 5.5.2014 la Corte di Appello di Napoli, in

9. «Questa Corte ha affermato che “la pronuncia di cessazione della
materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del
giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di
contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire ed
a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del

posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione
sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto
esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito
(cfr. Cass. 20.3.2009 n. 6909)” e che “l’interesse del lavoratore ad agire
per l’accertamento della illegittimità della cessione del ramo d’azienda si
configura in ragione della sussistenza di un’esigenza di tutela connessa
al generale divieto di esternalizzazione “come forma incontrollata di
espulsione di frazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o
uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà
dell’imprenditore”, divieto funzionale proprio all’interesse ad accertare
che il ramo di azienda ceduto consista in una “preesistente realtà
produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non in una
struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento” (in
tale senso, cfr. Cass. 6.4.2006 n. 8017 e Cass. 30.12.2003 n. 19842).
10. Quanto alla transazione … il ricorso difetta di autosufficienza non
essendo riportato il contenuto della transazione al fine di valutare i
termini dell’accordo ed in particolare se detta transazione abbia
riguardato il presente giudizio ed il mantenimento del rapporto con la
“Felecom e la richiesta di riammissione nell’originario posto di lavoro
occupato presso la cedente» (così Cass. 19985/2014 cit.).
Manifestamente infondato è qualificabile il secondo motivo, volto
a censurare la ritenuta ininfluenza del tempo trascorso tra le cessioni e
le intraprese iniziative giudiziarie dei lavoratori.
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giudice sull’oggetto della controversia, sicchè, con riguardo alla

12. Questa Corte di legittimità ha già statuito che affinché possa
configurarsi un’acquiescenza tacita ad un provvedimento datoriale, è
necessario un atto o un comportamento del lavoratore dal quale sia
possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non
contrastare gli effetti giuridici di quel provvedimento, e cioè un

avvalersi dei rimedi concessi dall’ordinamento

(fr.

Cass. n.

26957/2013, in fattispecie, simile alla vicenda all’esame, in cui il
lavoratore aveva manifestato in forma espressa il dissenso alla cessione
c, a seguito della cessione, prestato attività lavorativa alle dipendenze
della cessionaria).
13. La società ricorrente non ha introdotto alcuna argomentazione
idonea ad invalidarne la ratio decidendi.
14. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 cod. civ., la sentenza è censurata per avere la sentenza
ritenuto essenziale la preesistenza del ramo oggetto di cessione,
trascurando la rilevanza decisiva per configurare un ramo di azienda da
un lato della sola identità del ramo (da intendersi come riferita alla
capacità che il complesso aziendale deve mantenere di continuare ad
essere in grado di svolgere un’attività economica), e dall’altro lato della
sola autonomia funzionale (e non anche dell’autonomia organizzativa o
con struttura commerciale), caratteri nella specie entrambi sussistenti.
15. Come già ritenuto da questa Corte nell’esame di ricorsi relativi alla
medesima vicenda traslativa (v., fra le tante, Cass. 13617/2014) il
motivo è inammissibile, atteso che il denunziato vizio della sentenza
non concreta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la sola norma
richiamata, ma al più potrebbe concretare (in astratto) violazione
dell’art. 2112 cod. civ., nella specie invece non richiamato dal motivo.

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comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di

16. La valorizzazione – operata dalla sentenza – dello scorporo di
alcune funzioni (rimaste al cedente) da un ramo d’azienda ceduto ai fini
dell’esclusione del requisito dell’autonomia funzionale del ramo non ha
in alcun modo inciso sull’onere della prova a carico del datore,
dovendo questo avere ad oggetto pur sempre l’autonomia funzionale

l’autonomia funzionale del settore – sempre che fosse configurabile
prima della cessione- sia rimasta a seguito di questa.
17. Nella sentenza impugnata, in altri termini, il giudizio di
indefinitezza del ramo ceduto deriva, tra gli altri elementi considerati,
anche dalla presenza all’interno di esso di lavoratori con professionalità
varie, già adibiti a settori diversi da quello oggetto di cessione.
18. In definitiva, entrambi i ricorsi devono rigettarsi, mentre il verbale
di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra la ricorrente
principale e Guarino Domenico si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il
conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle predette parti a
proseguire il processo, con compensazione delle spese del giudizio.
19. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
20. La circostanza che entrambi i ricorsi siano stati proposti in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla
L. n. 228/2012, art. l, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia
Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).
21. Essendo i ricorsi in questione (di natura chiaramente
impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in
conformità.

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del ramo e dunque la circostanza che, uno volta scorporate le funzioni,

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; condanna le parti ricorrenti al
pagamento delle spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi, curo
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso

quanto al ricorso proposto nei confronti di Guarino Domenico,
spese compensate. Ai sensi dell’arti 3,comma 1-quater,
d.P.R.115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento,
a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex
art.13,comma 1-bis

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016
esidente

forfettario spese generali; dichiara cessata la materia del contendere

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