Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11205 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 28/04/2021), n.11205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16937/2016 R.G. proposto da:

D.G.V., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Lutezia, n. 8, presso lo studio dell’avvocato Antonio

Campagnola, e dell’avvocato Giampiero Laurino, che disgiuntamente e

congiuntamente all’avvocato Valeria Pellegrino, la rappresentano e

difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

P.A.M., c.f. (OMISSIS), rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale su foglio separato allegato in calce al

controricorso dall’avvocato Salvatore Brillante, ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Vito Artale, n. 6, presso lo studio

dell’avvocato Donato Toma.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 378/2016 della Corte d’Appello di Lecce;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2021 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto del 15.4.2009 P.A.M. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, D.G.V..

Esponeva che era proprietaria dell’appartamento con terrazzo, in (OMISSIS), per acquisto fattone, con rogito del 20.12.2007, da D.G.G., il quale, a sua volta, ne era divenuto proprietario in virtù di atto di donazione e divisione del 18.9.1993.

Esponeva che il suo appartamento confinava con l’appartamento, parimenti con terrazzo, della convenuta, sorella del suo dante causa, proprietaria del pari in virtù dell’atto del 18.9.1993.

Esponeva che negli anni 2005/2006, antecedentemente al suo acquisto, la convenuta aveva recintato con una inferriata il terrazzo di pertinenza del suo appartamento nondimeno sconfinando per circa 30/35 cm. nel terrazzo allora di proprietà del fratello.

Chiedeva accertarsi l’avvenuto sconfinamento nel terrazzo di sua proprietà e condannare la convenuta, a sue spese, all’arretramento.

2. Si costituiva D.G.V..

Instava per il rigetto delle avverse domande; in via riconvenzionale subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi l’intervenuto acquisto da parte sua per usucapione della proprietà della porzione del terrazzo oggetto dell’asserito sconfinamento.

3. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 308/2011 l’adito tribunale rigettava le domande attore.

4. Avverso tale sentenza proponeva appello P.A.M.. Resisteva D.G.V..

5. Espletata la c.t.u. all’uopo disposta, con sentenza n. 378/2016 la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il gravame ed, in riforma dell’appellata sentenza, respinta la domanda riconvenzionale in via subordinata esperita in prime cure dalla convenuta, dichiarava lo sconfinamento nel terrazzo dell’appellante secondo quanto accertato dal c.t.u. e condannava l’appellata al rilascio della corrispondente porzione mediante arretramento della recinzione.

Evidenziava la corte che l’ausiliario d’ufficio alla stregua degli esiti dell’esame della documentazione allegata e delle ricerche eseguite presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Lecce e presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Otranto aveva concluso per l’incontestabilità del denunciato sconfinamento.

Evidenziava altresì, in ordine alla domanda di usucapione esperita in via riconvenzionale subordinata dalla convenuta – appellata, che alla data – 15.4.2009 – di introduzione del giudizio di primo grado non erano decorsi venti anni a far tempo dagli anni 1994/1995, epoca di installazione dell’inferriata

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.G.V.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

P.A.M. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore – con distrazione – delle spese.

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 112 c.p.c. e degli artt. 948 e 950 c.c..

Deduce che, alla stregua della domanda inizialmente spiegata dall’attrice nonchè delle difese e della domanda riconvenzionale inizialmente spiegate da ella ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare la controversia de qua in guisa di giudizio di rivendicazione con conseguente operatività del correlato onere probatorio.

Deduce segnatamente che nella fattispecie si è prefigurato un contrasto tra i titoli d’acquisto delle parti in lite non già semplicemente un contrasto in ordine all’estensione dei rispettivi fondi.

8. Il primo motivo di ricorso va respinto.

9. Va debitamente rimarcato che l’impugnata statuizione non contiene alcun riferimento alla quaestio qualificatoria veicolata dal mezzo in disamina.

10. In questi termini si accredita il rilievo della controricorrente secondo cui, a fronte dell’azione di regolamento di confini da ella esperita, la controparte nulla ha eccepito nè in primo grado nè in secondo grado in ordine ed ai fini, appunto, alla qualificazione della domanda ai sensi dell’art. 948 c.c., anzichè ai sensi dell’art. 950 c.c. (cfr. controricorso, pag. 6).

Il tema della qualificazione, in guisa di azione di regolamento di confini, dell’azione proposta da P.A.M. è dunque coperto da giudicato, sicchè ogni valutazione al riguardo, di segno diverso, risulta senza dubbio preclusa (cfr. Cass. (ord.) 19.12.2019, n. 34026, secondo cui il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all’azione, quando essa abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto; Cass. 1.8.2013, n. 18427).

11. In ogni caso ben avrebbe dovuto D.G.V. addurre col ricorso a questa Corte, in assolvimento degli oneri di specificità e di “autosufficienza” ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 6), su di ella incombenti, di aver sollevato eccezione e in prime cure e in seconde cure in ordine alla qualificazione dell’avversa azione.

Ed, ulteriormente, ben avrebbe dovuto la ricorrente, a rigore, denunciare una omissione di pronuncia in ordine alla – in ipotesi – reiterata eccezione concernente l’erronea qualificazione dell’avversa domanda.

12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte territoriale ha determinato il confine alla stregua degli esiti della c.t.u..

Deduce quindi che la Corte di Lecce per nulla ha tenuto conto degli altri elementi di valutazione acquisiti nel corso del giudizio, ovvero del frazionamento allegato al proprio titolo d’acquisto, delle dichiarazioni rese dai testi escussi in prime cure, dei rilievi critici formulati dal proprio consulente tecnico, delle risultanze della documentazione fotografica.

Deduce inoltre che il consulente d’ufficio si è avvalso di documentazione inerente ad altro appartamento, per nulla afferente all’oggetto della controversia.

13. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

14. Evidentemente col mezzo in disamina la ricorrente censura, in sostanza, il giudizio di “fatto” sulla cui scorta la corte d’appello ha acclarato il confine tra le finitime terrazze.

Orbene, alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, l’iter motivazionale che sorregge il dictum del secondo giudice, risulta assolutamente congruo e esaustivo.

Per un verso, è dai escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato nel solco della summenzionata pronuncia delle sezioni unite possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

Per altro verso, la corte salentina di certo non ha omesso la disamina del fatto decisivo e controverso.

Per altro verso ancora, la ricorrente in fondo censura l’asserita omessa, erronea valutazione delle risultanze di causa.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

15. Si badi che già nel vigore dell’abrogato n. 5 del comma 1, dell’art. 360 c.p.c., si spiegava che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che, dopo averle vagliate nel complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

16. L’iter motivazionale che sorregge il dictum del secondo giudice, risulta al contempo ineccepibile in diritto.

Invero, nell’azione di regolamento di confini, che si configura come una “vindicatio incertae partis”, incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr. Cass. 7.9.2012, n. 14993).

17. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all’avvocato Salvatore Brillante, difensore della controricorrente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

La liquidazione segue come da dispositivo.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, D.G.V., a rimborsare all’avvocato Salvatore Brillante, difensore anticipatario della controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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