Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11205 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.08/05/2017),  n. 11205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 242/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO MAGGI;

– ricorrente –

contro

SIFRA SUD SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentata

difesa dall’avvocato ANGELO PISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6193/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata Il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Sifra Sud srl in liquidazione (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6193/33/2015, depositata in data 23/06/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un’intimazione di pagamento per IRAP dovuta, in relazione all’anno d’imposta 1998, e della correlata cartella di pagamento – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo tardiva, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, comma 1, la produzione da parte del Concessionario dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica della prodromica cartella.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame di Equitalia Sud, hanno sostenuto che la tardiva produzione di documenti nel giudizio determinando la decadenza della parte da potere di produrli non poteva essere “sanata” in appello, essendo consentita, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, soltanto la produzione di “nuovi documenti”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, a violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, avendo la C.T.R. omesso di valutare i documenti, attestanti la regolare notifica della cartella di pagamento, prodotti con l’atto di appello.

2. La censura è fondata.

Questa Corte, anche di recente (Cass. 22776/2015), ha ribadito che “D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova”.

La Corte ha poi chiarito che detta produzione deve avvenire “tempestivamente e ritualmente”, in sede di gravame, “entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado” e che possono, entro tali limiti, essere legittimamente prodotti in appello anche “documenti tardivamente prodotti in primo grado” (Cass. 3661/2015; Cass. 655/2014).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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