Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11205 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SRL ETTORE SIBILIA PUBBLICITA’ ed AFFISSIONI con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso,

dall’Avv. RINALDI Guido, nel cui studio, in Roma, Via Casperia, 30,

è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine delle

“controdeduzioni”, dall’Avv. LESTI Giorgio, elettivamente domiciliato

in Roma Via del Tempio di Giove 21 presso gli Uffici dell’Avvocatura

Comunale;

– intimato –

per la revocazione della sentenza n. 1160/2008 della Corte di

Cassazione Sezione Quinta Civile, in data 28/11/2007, depositata il

21 gennaio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, pure, l’Avv. Guido Rinaldi per la società ricorrente;

Presente il P.M., Dr. SORRENTINO Federico, che ha chiesto dichiararsi

l’estinzione del giudizio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 6762/2009 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 1160/2008 pronunziata dalla Sezione Civile n. 5 – Tributaria – il 28.11.2007, DEPOSITATO il 21 gennaio 2008.

Con tale decisione è stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Roma nei confronti dell’anzidetta società, in controversia concernente cartelle di pagamento relative all’imposta sulla pubblicità, con rinvio della causa ad altra sezione della CTR del Lazio.

Il Comune intimato ha chiesto il rigetto del ricorso.

2 – Espone la ricorrente che, nell’udienza del 22 dicembre 2004, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, la Corte aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario Monte Paschi di Siena assegnando il termine di giorni 60; successivamente, all’esito della nuova udienza del 28 novembre 2007, è stata emessa la sentenza ora impugnata, con la quale il Collegio ha deciso, nel modo suddetto, la causa, senza tener conto della circostanza, risultante dagli atti, che l’ordine di integrazione del contraddittorio non era stato adempiuto.

Ne deduce che la sentenza è affetta da errore di fatto ai sensi delle norme citate, essendo fondata, a causa di un mero errore percettivo, sulla supposizione di un fatto – l’avvenuta esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario – la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa, circostanza che, se presa in considerazione, avrebbe dovuto condurre la Corte a dichiarare l’inammissibilità del ricorso del Comune.

3 – Il ricorso appare inammissibile, dovendosi ritenere che la sentenza oggetto di istanza di revocazione, nel decidere la causa nel merito, abbia implicitamente revocato l’ordinanza di integrazione del contraddittorio precedentemente emessa, con la conseguenza che il ricorso si risolve in realtà nel denunciare un error iuris anzichè un errore di fatto. Premesso, infatti, che: a) la norma dell’art. 177 c.p.c., secondo cui le ordinanze lato sensu istruttorie comprese quelle destinate a disciplinare lo svolgimento del processo – possono (tranne i casi previsti dal terzo comma dello stesso articolo) essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, è applicabile anche al giudizio di cassazione (Cass. SS.UU. n. 251/1988, n. 2911/1999); b) le ordinanze predette sono revocabili anche implicitamente (Cass. n. 11580/2005, n. 1596/2007); c) l’ordine di integrazione del contraddittorio, emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è privo di effetti, sicchè la mancata ottemperanza allo stesso, essendo irrilevante, non determina l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 13097/2003, n. 2593/2006, n. 20251/2006, n,2672/2008, n, 7862/2008); d) che la sentenza revocanda va chiaramente interpretata nel senso che il Collegio ha ritenuto che la precedente ordinanza fosse stata adottata in carenza dei presupposti di legge, con ciò del resto uniformandosi al consolidato orientamento secondo il quale il concessionario della riscossione, nel caso in cui, come nella fattispecie, non si contestino vizi propri della cartella, è carente di legittimazione passiva nella relativa controversia, per cui l’eventuale coinvolgimento del concessionario nell’impugnazione dell’atto deve intendersi come mera denuntiatio litis, inidonea ad attribuirgli la qualità di parte ed a far sorgere la necessità del litisconsorzio in fase di gravame (Cass. n. 11746/2004, n. 11687/2008, n. 933/2009).

5 – In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile. Il Relatore Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato, in particolare, che con istanza del 17.03.2010 il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunziare al ricorso e chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio, evidenziando che la società rappresentata ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata prevista dalla Delib. Consiglio Comunale Roma n. 31 del 2009, e che la stessa è stata esitata positivamente, giusto provvedimento di perfezionamento del Dirigente del Servizio AA.PP. prot. n. 19245 del 9.3.2010;

Considerato che essendo cessata la materia del contendere e non sussistendo più interesse alla coltivazione del giudizio, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Considerato che non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per insussistenza dei relativi presupposti, stante la tardiva notifica dell’atto difensivo del Comune e l’assenza di attività all’udienza camerale;

Visti gli artt. 375 e 3 80 bis c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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