Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11204 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 15850/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Velletri con ordinanza del

02/05/2019 nel procedimento vertente tra:

P.M. e P.D., da una parte, e

P.L., dall’altra, ed iscritto al n. 102/2019 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari

inammissibile il regolamento.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ricorso in data 24.04.2018, P.D. e P.M. hanno richiesto al Tribunale di Roma di nominare un amministratore di sostegno per il proprio padre, P.L..

Con provvedimento in data 9.02.2019 il Tribunale di Roma, dopo aver rilevato che l’amministrato, pur risultando domiciliato in Roma, era residente anagraficamente a Ciampino, ha declinato la propria competenza e rimesso gli atti al Tribunale di Velletri.

Il Tribunale di Velletri con provvedimento del 02.05.2019 ha richiesto d’ufficio il presente regolamento rilevando di non essere competente alla trattazione del procedimento correttamente incardinato dinanzi al Tribunale di Roma.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il conflitto di competenza è stato tempestivamente sollevato dal Tribunale di Velletri e l’Ufficio originariamente adito dai ricorrenti deve ritenersi competente in quanto nel suo territorio domicilia il beneficiario, in (OMISSIS). Si vuole in tal modo dare continuità applicativa a quell’indirizzo di questa Corte di legittimità per il quale, in tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che il primo interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei bisogni e delle richieste del beneficiario, anche successivamente alla nomina dell’amministratore; nè opera, in tal caso, il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze (Cass. 11/10/2017 n. 23772; Cass. 17/04/2013 n. 9389);

Non vi è luogo di provvedere sulla pronuncia sulle spese trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio, non avendo le parti svolto attività difensiva.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Visto l’art. 380-ter c.p.c.:

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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