Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11204 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

V.P., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 134/04/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n. 04, in data

09/07/2007, depositata il 26 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. SORRENTINO Federico.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5188/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 134/04/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione Staccata di Salerno n. 04, il 09.07.2007 e DEPOSITATA il 26 settembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R., accogliendo l’appello del contribuente, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato illegittima la pretesa impositiva.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di cartelle di pagamento, ai fini IRPEF ed IRAP dell’anno 2000, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 7 ed 8 bis, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 19, comma 1 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 3, nonchè degli artt. 53 e 97 Cost..

3 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso in esame sembra doversi risolvere applicando il principio secondo cui In tema di imposte sui redditi, premesso che la dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, affetta da errore (di fatto o di diritto) commesso dal contribuente, è in linea di principio – emendabile e ritrattabile quando da essa possa derivare l’assoggettamento ad oneri contributivi più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a carico del dichiarante, la richiesta di rimborso presentata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 1, è idonea, per i periodi anteriori all’I gennaio 2002, a rettificare in senso favorevole al contribuente la dichiarazione stessa, non essendo previsti, prima di detta data, termini di decadenza, per tale rettifica favorevole, diversi da quelli prescritti per il rimborso dalla citata norma. Da un lato, infatti, il menzionato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 8, (comma aggiunto dalla L. 29 dicembre 1990, n. 408, art. 14, applicabile ratione temporis) – che prevede un termine per integrare la dichiarazione – si riferisce soltanto alle omissioni ed agli errori in danno dell’amministrazione e non anche a quelli in danno del contribuente; dall’altro, solo con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 2 – che ha modificato, con effetto dall’1 gennaio 2002, il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, introducendo il comma 8 bis -, è stata prevista una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni in danno del contribuente, da presentarsi non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

L’impugnata decisione, non ritenendo applicabili le norme del D.P.R. n. 322 del 1998, così come integrate, con effetto dall’1 gennaio 2002, dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 2, si è, quindi, adeguata al richiamato principio, trattandosi, pacificamente, di rapporto relativo all’anno 2000 e, quindi, antecedente all’entrata in vigore della disposizione modificata dalla novella del 2001.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, proponendosene la definizione, con declaratoria di rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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