Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11203 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35203-2018 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

LORENZO PRESOT, CATERINA BELLETTI;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROBERTA BANDELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 487/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.L. ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che – in parziale riforma di quella adottata dal Tribunale di Gorizia, che aveva posto a carico del ricorrente ed in favore del coniuge separato, C.R., un assegno di mantenimento pari ad Euro 250,00 mensili fintantochè la beneficiaria non avesse reperito un’occupazione o comunque per un anno – ha eliminato la disposizione modale inserita nell’appellata sentenza.

Ti ricorrente con i due proposti mezzi deduce: il vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza aveva omesso di valutare il fatto decisivo per il giudizio integrato dalla capacità lavorativa della appellata che nonostante la patologia della figlia, affetta fin dalla nascita da diparesi spastica, aveva lavorato part-time fino a che la minore non aveva raggiunto i dieci anni di età per poi essere licenziata per riduzione del personale.

Per produzione curata in appello e relativa a fatti successivi, il ricorrente deduce di aver comprovato, lo svolgimento all’attualità di attività lavorativa da parte del coniuge e quindi denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, in relazione all’art. 156 c.c., comma 2, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in punto di capacità reddituale del coniuge e dell’inerzia colpevole e prolungata nella ricerca di un lavoro.

Il primo ed il secondo motivo si prestano ad una valutazione di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non allegando la parte in quale atto difensivo e per quali contenuti avrebbe tempestivamente dedotto dinanzi alla Corte di appello lo svolgimento di attività lavorativa da parte del coniuge e la percezione di redditi aliunde derivati.

Nel resto la Corte di merito con l’impugnata motivazione dà conto di aver apprezzato debitamente e nell’osservanza dei principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità la questione dell’attitudine lavorativa dell’appellata, riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. 13/02/2013 n. 3502; Cass. 09/03/2018 n. 5817).

Il ricorso conclusivamente infondato va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato a rifondere a C.R. le spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 per competenze ed in Euro 100,00 per esborsi.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a C.R. le spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 per competenze ed in Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15 o forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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