Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11203 del 08/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.08/05/2017),  n. 11203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29785-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GIFRAB ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso

lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO PIGNATONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1974/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Gifrab Italia spa (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1974/24/2015, depositata in data 13/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IVA dovuta in relazione ad alcune operazioni commerciali (tre fatture di acquisto di beni strumentali ed alcune note di credito per reso merce, ritenute fittizie e volte a celare una cessione di azienda) ed all’anno d’imposta 2005 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che la tesi dell’Ufficio (secondo la quale le cessioni delle merci e dei cespiti costituivano “il frutto di un deliberato frazionamento dell’unica operazione di cessione d’azienda”, come dimostrato dalla brevità della frazione temporale in cui erano state realizzate e dalla immediata successiva apertura di tre punti vendita) non aveva trovato “sufficiente riscontro probatorio”, difettando un trasferimento d’azienda, di “mezzi di entità non trascurabile…non solo occasionalmente aggregati”, ma costituenti “un complesso aziendale organizzato”, nonchè il trasferimento di rapporti di lavoro e sussistendo uno specifico accordo contrattuale tra la Gifrab e la società Russo, concessionaria, nell’ambito di un contratto di affiliazione in franchising, in adempimento del quale era state emesse le note di accredito per prodotti eccedenti “resi”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 112 c.p.c., dovendo ritenersi la decisione impugnata viziata da difetto assoluto di motivazione.

2. La censura è infondata.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007).

Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto di dovere riformare quanto statuito dai giudici di primo grado in ordine alla legittimità dell’accertamento ed alla ritenuta cessione di azienda. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione. I profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand’anche sussistenti (e nella specie la motivazione risulta invece pienamente esaustiva), non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (cfr. Cass. 5315/2015).

3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo i giudici della C.T.R. tenuto conto del corredo probatorio addotto dall’Ufficio e, per contro, della carenza probatoria ascrivibile alla contribuente.

4. Tale censura è inammissibile. Invero, come chiarito da questa Corte (Cass. 21603/2013), “la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorchè motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge”.

La censura si risolve in una doglianza circa la scelta degli elementi probatori cui la CTR ha conferito determinante rilievo. Questa Corte ha chiarito come siano riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio di alcune risultanze, documentali, rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. 13054/2014; Cass. 21412/2006; Cass. 25454/2016).

5.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA