Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11203 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11203
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
S.P. residente a (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 233/65/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n. 65, in data
07/12/2006, depositata il 30 dicembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. Dr. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4744/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 233/65/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 65, il 07.12.2006 e DEPOSITATA il 30 dicembre 2006.
Con tale decisione, la C.T.R., accogliendo l’appello del contribuente, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento impugnata.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di cartella di pagamento, ai fini IRPEF e SSN dell’anno 1994, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973 art. 36 bis e della L. n. 449 del 1997, art. 28.
3 – L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
4 – Trattasi di doglianze fondate alla luce dell’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n. 21498/2004, n. 24964/2005, n. 26111/2005, Cass., n. 14164/2003) secondo cui, in materia di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, la disposizione, espressamente definita di interpretazione autentica, contenuta nella L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28, ha efficacia retroattiva, e il termine annuale per la rettifica delle dichiarazioni fissato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, non ha natura perentoria; il che comporta che il suo inutile decorso non è causa di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi.
L’impugnata decisione, negando l’efficacia retroattiva della L. n. 449 del 1997, art. 28, ed affermando la perentorietà del termine previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e, per tale via, giungendo all’annullamento della cartella esattoriale, ha fatto malgoverno del richiamato principio.
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, proponendosene la definizione, con declaratoria di accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;
Ritenuto, altresì, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, atteso che l’unica doglianza mossa con l’originario ricorso atteneva alla perentorietà del termine previsto dall’art. 36 bis citato, la causa, in applicazione dei richiamati principi, può essere decisa con il rigetto i dell’originario ricorso della contribuente;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro cento per spese vive ed Euro mille per onorario, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge, mentre quelle relative ai gradi di merito, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; condanna la medesima contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro millecento, come da parte motiva e compensa quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010