Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11202 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11202 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 8343-2014 proposto da:
TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO
ROMEI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FERRARA ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato CARLA
CORDESCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA
PETTINI, PIETRO RIZZO giusta procura a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 31/05/2016

- controricorrente nonché contro
HEWLETT PACKARD CUSTOMER DELIVERY SERVICES SRL,
– innanzi solo HP CDS – in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO di DONO

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO
MOZZI giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali

avverso la sentenza n. 1382/2013 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 28/11/2013, depositata il 04/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a.

seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal
Collegio, letta la memoria depositata dal lavoratore.
2. Con sentenza del 4.2.2014 la Corte di Appello di Firenze, in
accoglimento del gravame svolto da lavoratore attualmente intimato,
ha dichiarato l’insussistenza della cessione di ramo d’azienda fra
TELECOM ITALIA S.p.a. e HP DCS srl, la nullità della cessione del
contratto di lavoro e ordinato il ripristino dei rapporti di lavoro con
TELECOM ITALIA S.p.a.
3. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale
sentenza, affidato a due motivi.
Ric. 2014 n. 08343 sez. ML – ud. 12-05-2016
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3/A, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE BERARDINIS, che

4. HP DCS s.r.l. ha resistito con controricorso e proposto ricorso
incidentale adesivo affidato ad un motivo.
5. Resiste il lavoratore intimato con controricorso, anche avverso il
ricorso incidentale proposto da HP DCS s.r.l.
6. Il ricorso principale è qualificabile come manifestamente

7. Il primo motivo svolto dalla società ricorrente, imperniato
sull’apprezzamento dato dalla Corte territoriale alla condotta del
lavoratore nel tempo, censurando il preteso rilievo attribuito alla sola
condotta omissiva dei lavoratori (l’inerzia serbata nel tempo prima di
pretendere tutela in giudizio) e denunciando l’omesso esame di un
fatto decisivo (vale a dire la condotta commissiva, per aver dato
esecuzione al rapporto di lavoro in favore del cessionario), deve
ritenersi inammissibile perché non centrato, in realtà, sulla ragione del
decidere emergente dalla sentenza impugnata.
8. Orbene la Corte d’Appello ha rimarcato il dissenso esplicito
manifestato alla controparte datoriale reputando recessiva qualunque
ipotesi di acquiescenza o comportamento concludente in senso
adesivo alla asserita accettazione.
9. Tale proposizione, che in presenza di un immediato, esplicito e
inequivoco dissenso del lavoratore, ha escluso rilevanza a qualsivoglia
comportamento concludente (successivo) in senso adesivo
all’accettazione, non è stata fatto segno di alcuna censura, per essere la
doglianza incentrata, esclusivamente, sulla proposizione di una diversa
lettura della condotta inerte asscritamente protratta nel tempo e sul
preteso omesso esame di un fatto, reputato dalla ricorrente decisivo
(vale a dire l’esecuzione del rapporto lavorativo per il cessionario, per
lungo tempo, integrante l’aspetto commissivo della condotta dei
lavoratori nel tempo, a suo dire pretermesso dalla Corte di merito).
Ric. 2014 n. 08343 sez. ML – ucl. 12-05-2016
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infondato.

/0. Ebbene, questa Corte di legittimità ha già ritenuto che affinché

possa configurarsi un’acquiescenza tacita ad un provvedimento
datoriale, è necessario un atto o un comportamento del lavoratore dal
quale sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il
proposito di non contrastare gli effetti giuridici di quel provvedimento,

di avvalersi dei rimedi concessi dall’ordinamento (cfr. Cass. n.
26957/2013, in fattispecie, simile alla vicenda all’esame, in cui il
lavoratore aveva manifestato in forma espressa il dissenso alla cessione
e, a seguito della cessione, prestato attività lavorativa alle dipendenze
della cessionaria).
11. La sentenza impugnata, che ha attribuito valore pregnante
all’esplicito, inequivoco ed immediato dissenso, si è pertanto
conformata al principio appena richiamato e la società ricorrente non
ha introdotto alcuna argomentazione idonea ad invalidarne la ratio
deeidendi.
12. Manifestamente infondato è qualificabile il secondo motivo con il
quale la parte ricorrente denuncia esclusivamente violazione di legge
(art. 2112 c.c.).
13. Come già ritenuto da questa Corte con riferimento ad analoghe
controversie concernenti il medesimo trasferimento di ramo d’azienda
da Telecom Italia S.p.A. a Hewlett Packard Distributed Computing
Services S.r.l. (cfr., ad es., Cass. n. 18675/14 e, con riferimento al
medesimo ramo d’azienda trasferito e denominato IT User Support,
Cass. 16262/2015), ai sensi dell’art. 2112 c.c. (sia nel testo previgente,
sia in quello modificato, in applicazione della direttiva n. 50/98/CE,
dal Di gs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile ratione temporis alla
fattispecie in esame) deve intendersi come ramo autonomo d’azienda,
in quanto tale suscettibile di trasferimento riconducibile alla disciplina
Ric. 2014 n. 08343 sez. ML ud. 12-05-2016
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e cioè un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà

della norma citata, ogni entità economica organizzata in maniera stabile
la quale, in occasione del trasferimento medesimo, conservi la propria
identità.
14. Ciò presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e
funzionalmente esistente e non una struttura produttiva creata ad how in

negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma
incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di
semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate
soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza dei rapporti
di lavoro ad un ramo di azienda già costituito (v. Cass. n. 8017/06;
Cass. n. 2489/08 nonché, in controversie pressoché analoghe alla
presente, sempre relative a cessione di rami Telecom, Cass.

n.

21711/12; Cass. n. 20095/13; Cass. n. 22627/13; Cass. n. 22742/13;
Cass. n. 9949/14).
15. Ne discende che si applica l’art. 2112 c.c. anche in caso di cessione
di parte dello specifico settore aziendale, purché si tratti di un insieme
organicamente finalizzato

ex ante

all’esercizio dell’attività di impresa,

con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento
del trasferimento (e, dunque, non solo teorica o potenziale).
16. Ciò è confermato da Corte di giustizia UE 6.3.14 n. C- 458/12:
dalla quale risulta che: a) non si ha trasferimento di ramo d’azienda
qualora il ramo non preesista alla cessione; b) in tal caso spetta
all’ordinamento nazionale il compito di garantire il lavoratore, hi
presenza dei presupposti sopra indicati, si considerano facenti parte del
ramo d’azienda anche i dipendenti adibitivi, sicché ex art. 2112 c.c. i
rispettivi rapporti vengono trasferiti senza necessità di un loro
consenso.

Ric. 2014 n. 08343 sez. ML ud. 12-05-2016
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occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del

17. Resta fermo, tuttavia, che il lavoratore può far valere in giudizio la
non configurabilità del trasferimento di un ramo d’azienda ove
manchino i presupposti previsti dalla legge.
18. Con il ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt. 102 c.p.c. (in relazione all’art.360, n.5 c.p.c.), per avere

partecipazione al giudizio della cessionaria del ramo d’azienda, la
pronuncia richiesta dal lavoratore sarebbe stata intailiter data” (così si
legge nel ricorso incidentale).
19. La censura, nei termini in cui è stata devoluta, è inammissibile
perché omette di misurarsi con la ratio della decisione, che ha ritenuto,
in motivazione e dispositivo, nulla/inesistente la cessione di ramo
intervenuta tra IT TELECOM s.p.a. e HP DCS s.r.l. e che avrebbe
dovuto essere semmai confutata con appropriate argomentazioni.
20. In definitiva, il ricorso principale deve essere rigettato, perché
manifestamente infondato,

e l’incidentale deve dichiararsi

inammissibile.
21. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
22. La circostanza che entrambi i iicorsi siano stati proposti in
tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto
dell’applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater,
nel testo introdotto dalla l.. n. 228/2012, art. 1, comn -ia 17 (sulla
ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle
numerose successive conformi).
23. Essendo i ricorsi in questione (avente natura chiaramente
impugnatoria) da rigettarsi integralmente e da dichiararsi
inammissibile, deve provvedersi in conformità.

Ric. 2014 n. 08343 sez. ML – ud. 12-05-2016
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l’impugnata sentenza “mostrato di ritenere che, in caso di mancata

P.Q.M.

Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile
l’incidentale; condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese,

professionali, oltre -,iccessori C rimborso forfettatio spese generali.
Ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R.115/2002, dichiara
sussistenti i presupposti per il versamento, a carico delle parti
ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari
a quello dovuto per il ricorso ex art.13,comrna 1-bis

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

liquidate in curo 100,00 per esborsi, curo 3.000,00 per compensi

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