Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11202 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34072-2018 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RAFFAELE PACILIO;

– ricorrente –

contro

P.T., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2263/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. B.C. ricorre in cassazione con due motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli n. 2263/2018 che, confermando quella di primo grado, ha respinto la domanda di attribuzione di un assegno divorzile, ritenendo che l’appellante non avesse assolto all’onere di prova di dimostrare la propria non indipendenza-autosufficienza economica e tanto svolgendo la stessa, “a nero”, attività di colf ad ore.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel non fare applicazione dei criteri di determinazione dell’assegno divorzile fissati nell’interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e succ. modifiche da Cass. SU n. 18287/2018 e, segnatamente, del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare ed a quello personale dell’altro coniuge in ragione della durata del matrimonio.

3. Per i medesimi contenuti, con il secondo motivo di ricorso la parte denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

4. Il ricorso è fondato relativamente al primo motivo di ricorso che per i suoi contenuti è destinato ad assorbire il secondo.

5. Questa Corte di legittimità ha affermato a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 che “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificatone dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto” (in termini: Cass. 23/01/2019 n. 1882; Cass. 30/08/2019 n. 21926).

6. La Corte di appello di Napoli con l’impugnata sentenza ha pronunciato sulla domanda di corresponsione dell’assegno divorzile avuto riguardo unicamente alla autosufficienza economica dell’appellante, attrice in primo grado, senza estendere il formulato giudizio alla funzione compensativo-perequativa assolta dall’indicata posta nella interpretazione che della L. n. 898 del 1970, art. 5, offre l’indicata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

7. In accoglimento del primo motivo, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà, in applicazione dell’indicato principio, a valutare la domanda ed a regolamentare le spese di lite per questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia dinanzi alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA