Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11202 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11202
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
M.U. residente a (OMISSIS); GEST LINE SPA –
Concessionario Servizio Riscossione Tributi Bologna, in persona del
legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 48/03/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna – Sezione n. 03, in data 05/04/2006, depositata
il 03 maggio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
24 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. Dr. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 16893/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione :
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 48/03/06, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 03, il 05.04.2006 e DEPOSITATA il 03 maggio 2006.
Con tale decisione, la Commissione di merito, ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e della Gest Line spa e confermato la sentenza di primo grado.
2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda cartella di pagamento, relativa alla dichiarazione dell’anno 1993, per IRPEF ed altro, liquidata del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, si articola in più motivi, con i quali, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 43, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.
3 – Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
4 – Considerato che le formulate doglianze, appaiono infondate, in base al principio per cui in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25, ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il comma 2, dell’art. 36 del D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (Cass. n. 4745/2006, n. 1435/2006, n. 16826/2006).
Considerato che con le precitate sentenze è stato, pure, precisato che la norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice.
Considerato, altresì, che l’Agenzia è a ritenersi legittimata passivamente, trattandosi di questione afferente la formazione del ruolo, la relativa consegna al Concessionario, e la notifica della cartella;
Considerato, che l’impugnata decisione, appare in linea con i principi e con il quadro normativo, venutosi a delineare a seguito delle modifiche apportate, alle previgenti disposizioni di legge in materia, dal sopravvenuto del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito in L. n. 156 del 2005, e quindi, integrata nella motivazione, va confermata.
Considerato, infatti, che essendo circostanza pacifica che il carico tributario riguarda la dichiarazione dell’anno 1993 relativa ad Irpef, CSSN ed accessori, il precitato termine decadenziale era abbondantemente decorso sia alla data di notifica della cartella esattoriale, avvenuta, come detto, il 31.03.2001, sia pure alla data (aprile 2000) nella quale l’Agenzia asserisce avere formato e consegnato il ruolo al Concessionario.
Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, in applicazione dello ius superveniens e dei richiamati principi, il relativo rigetto per manifesta infondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;
Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010