Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11201 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 28/04/2021), n.11201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12945/2016 proposto da:

S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO,

8, presso lo studio dell’avvocato MARIACRISTINA TABANO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TRALDI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANUELA TRALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2055/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.A.M. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2055/2015, pubblicata il 31 marzo 2015.

2. Il Condominio di via (OMISSIS), resiste con controricorso.

3. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame presentato da S.A.M. contro la sentenza del Tribunale di Roma del 4 luglio 2008. Il Tribunale aveva respinto l’impugnazione ex art. 1137 c.c., presentata dalla condomina S.A.M. in relazione alla Delib. Assembleare 4 novembre 2004, adottata dal Condominio di (OMISSIS), affermando in via preliminare che tale delibera non avesse assunto alcuna decisione, pregiudizievole per l’attrice, in ordine alla installazione di un’antenna per telefonia cellulare sul terrazzo dell’edificio, essendosi limitata ad invitare l’amministratore a proseguire nei contatti con l’impresa interessata.

4. Il primo motivo del ricorso di S.A.M. allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 32 Cost., circa la sussistenza dell’interesse ad impugnare la Delib..

Anche il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., sotto il profilo dell’esistenza di una decisione assembleare da impugnare.

Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo (la rinuncia da parte dell’impresa interessata all’installazione dell’impianto fu successiva all’impugnazione delle Delib.).

Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., quanto alla impugnazione della Delib. inerente alla inosservanza dell’art. 1105 c.c., comma 3.

Il quinto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., quanto alla impugnazione della Delib. inerente alla inosservanza dell’art. 1136 c.c..

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c.. Il controricorrente ha depositato memoria.

5. Si impone un rilievo pregiudiziale.

5.1. Il ricorso per cassazione è stato avviato per la notifica il 12 maggio 2016, mentre la sentenza impugnata della Corte d’appello di Roma era stata pubblicata il 31 marzo 2015. Al termine lungo di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nella formulazione qui operante, ratione temporis, applicabile ai giudizi instaurati anteriormente al 4 luglio 2009: della L. n. 69 del 2009, artt. 46 e 58) occorreva aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015, secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1). Per tutte le impugnazioni proposte, invero, successivamente alla data del 1 gennaio 2015, opera del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1 (conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014), che, sostituendo della L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione al solo periodo compreso dall’1 al 31 agosto di ciascun anno. Il termine ex art. 327 c.p.c., vecchia formulazione, decorrente dal 31 marzo 2015, veniva quindi a scadere lunedì 2 maggio 2016, mentre il ricorso in esame è stato proposto il 12 maggio 2016.

5.2. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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