Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11201 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32698-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M., M.M., M.A., nella qualità di

eredi di M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIULIO CACCINI 1, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA PISTIS,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROSANNA PATTA;

– controricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, B.E.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LANUSEI, depositata il

09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Ministero della Giustizia ricorre in cassazione avverso l’ordinanza depositata il 9.05.2018 del Tribunale di Lanusei che pronunciando in sede di opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 ed ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al consulente tecnico emessi dal P.m. presso il medesimo Tribunale, proposta da M.P. condannava il ministero ricorrente al pagamento delle somme portate nel titolo opposto, ritenuta, tra l’altro, la tempestività del mezzo, in difetto di un termine di decadenza previsto per la sua proposizione.

2. Con unico motivo il Ministero ricorrente fa valere la nullità processuale in cui era incorso il Tribunale per la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, degli artt. 702-bis e 702-quater c.p.c..

3. Era pacifico in atti che il ricorrente M. avesse ricevuto comunicazione del decreto di liquidazione dei compensi il 24 giugno 2013 e che ciò nonostante il ricorso in opposizione fosse stato depositato il 17 marzo 2014 e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater c.p.c., applicabile ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, in materia di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliare del giudice, come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 106/2016, nell’apprezzata equiparazione dell’indicato decreto all’ordinanza del giudice monocratico emessa all’esito di rito a cognizione sommaria, appellabile ex art. 702-quater cit..

4. Resistono con controricorso, illustrato da memoria, S.M., M.M. e M.A. in qualità di eredi di M.P., nelle more deceduto, deducendo sulla portata innovativa della interpretazione propugnata dal Giudice delle leggi a fronte di un pregresso e stabile orientamento della Corte di cassazione per il quale l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice non avrebbe avuto natura di impugnazione, valendo piuttosto ad introdurre un procedimento speciale di cognizione di primo grado con conseguente esclusione dell’applicabilità del termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. 20485/2011).

5. Anticipando gli esiti delle valutazioni che verranno qui di seguito svolte sul sistema di norme processuali applicabili al rimedio dell’opposizione ai decreti in tema di spese di giustizia, il ricorso per cassazione, tempestivamente introdotto dinanzi a questa Corte di legittimità, è manifestamente fondato e l’opposizione proposta avverso i provvedimenti di liquidazione inammissibile per tardività.

6. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, nell’interpretazione offertane da questa Corte di legittimità (Cass. 21/02/2017 n. 4423; Cass. 25/10/2016 n. 21475), esclude che l’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze all’ausiliario del giudice sia proponibile sine die e soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, dovendosi al contrario ritenere che l’opposizione in esame sia stata attratta nel modello del rito sommario di cognizione e che, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, bensì quello di trenta giorni dalla comunicazione, stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario, nell’operato rilievo del giudice delle leggi che, “in definitiva, in forza del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 1, che dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario, deve ritenersi che il decreto di liquidazione delle spettanze all’ausiliario è equiparato all’ordinanza del giudice monocratico ed è suscettibile di opposizione nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c.”.

Tanto in applicazione del principio di diritto per il quale “Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 17, l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento” (Cass. 21/02/2017 n. 4423).

7. L’interpretazione destinata a rimanere ferma non offrendo il proposto mezzo ragioni di ripensamento non è d’altra parte in grado di integrare un prospective overruling.

Il “prospective overruling” è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità,) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all’atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell’orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell’atto, di produrre ugualmente i suoi effetti” (Cass. SU n. 4135 del 12/02/2019).

L’istituto del prospective overruling presuppone un imprevedibile mutamento di indirizzo giurisprudenziale successivo al compimento (o all’omissione) di un atto che esponga la parte a preclusione o decadenza che, come tale, non resta integrato là dove il mutamento non sia conseguenza di una diversa interpretazione, ma di una modifica della norma di riferimento.

Tanto è avvenuto con il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 1, che, in esito all’intervenuta abrogazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e della sua sostituzione ad opera del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 17, espressamente attrae al rito sommario di cognizione le opposizioni ai decreti di liquidazione in tema di spese di giustizia, con lo stabilire di questi ultimi l’equiparazione all’ordinanza del giudice monocratico e, quindi, il loro assoggettamento al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., nella interpretazione offertane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 2016.

Con la sentenza n. 106 del 2016, la Corte costituzionale – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17 e art. 15, comma 2, impugnati, in riferimento agli artt. 76 Cost. (in relazione alla L. n. 69 del 2009, art. 54, commi 1 e 4), agli artt. 3 e 24 Cost. ed all’art. 111 Cost., comma 7, nella parte in cui tale normativa, sostituendo il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 1, ha soppresso il termine ivi previsto di venti giorni dall’avvenuta comunicazione per la proposizione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia – ha affermato che va escluso, in via interpretativa, che l’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze all’ausiliario del giudice sia ora proponibile sine die e soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, dovendosi al contrario ritenere che l’opposizione in esame è stata attratta nel modello del rito sommario di cognizione e che, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.

8. L’attrazione dell’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi all’ausiliario del giudice nel rito sommario di cognizione ed il correlato sistema di impugnazione per intervenuta modifica normativa, che ha trovato sua inequivoca interpretazione nella sentenza del Giudice delle leggi n. 106 del 2016, fa sì che entri a comporre il primo anche il cd. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

9. Nella fattispecie in esame il provvedimento di liquidazione non è stato comunicato, come dedotto anche dai controricorrenti, e l’evidenza che lo stesso sia stato pubblicato il 9.05.2018 rende tempestivo il ricorso per cassazione proposto dal Ministero con atto inoltrato per la notifica, dies a quo, il 5.11.2018 e, quindi, nel rispetto del termine di sei mesi ai sensi dell’art. 327 c.p.c., su cui computare peraltro l’ulteriore periodo di un mese ex D.L. n. 132 del 2014, su “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, che ha modificato la durata della cosiddetta “sospensione feriale dei termini processuali” prevedendo che, a decorrere dal 2015, essa è stabilita dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

10. In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata va pertanto cassata e con decisione nel merito, assumibile da questa Corte di legittimità ex art. 384 c.p.c., comma 2, va dichiarata l’inammissibilità, per tardività, del ricorso proposto in data 17.03.2014 da M.P. avverso i decreti di liquidazione dei compensi del consulente tecnico emessi dal P.m. di Lanusei in data 22.03.2012 e 16.04.2013.

Le spese di lite restano compensate tra le parti in relazione alla natura della controversia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità, per tardività, del ricorso proposto in data 17.03.2014 da M.P. avverso i decreti di liquidazione dei compensi del consulente tecnico emessi dal P.m. di Lanusei in data 22.03.2012 e 16.04.2013. Compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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