Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11200 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso n. 31442-2019 proposto da:

M.A., nella qualità di tutore provvisorio del minore

L.A., elettivamente domiciliata presso l’avv. TRUCCHI

ANDREA dal quale è rappresentata e difesa, con procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

P.S.; L.M.; LE.AN.EL.;

L.V.; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 29119/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ricorso del 25.10.19 l’avv. M.A., nella qualità di tutore del minore L.A., ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa da questa Corte, pubblicata in data 5.12.17 – che aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova pubblicata il 10.10.16, confermativa del decreto con cui il Tribunale per i minorenni dichiarò lo stato di abbandono del minore A.L. – consistito nell’aver indicato che la stessa avv. Magnani era in giudizio senza l’assistenza di difensore mentre, invece, era regolarmente assistita dall’avv. Trucchi Andrea con procura speciale in atti.

Non si sono costituite le parti intimate.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso è fondato, poichè emerge dagli atti che l’ordinanza emessa da questa Corte il 5.12.17 riporta nell’intestazione, per mero errore materiale, che l’avv. Magnani, nell’indicata qualità, era priva di ministero di difensore, risultando invece la procura speciale rilasciata per il giudizio in questione all’avv. Trucchi Andrea.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione dell’ordinanza n. 29119/17 emessa da questa Corte nella camera di consiglio del 20.9.17, pubblicata in data 5.12.17, disponendo che laddove in essa si legge “avv. M.A., tutore provvisorio del minore L.A., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), in giudizio senza ministero di altro difensore..”, debba leggersi ed intendersi “avv. M.A., tutore provvisorio del minore L.A., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. Trucchi Andrea, elett.te domic. presso quest’ultimo in Genova, alla via Fieschi nn. 2/24.”

Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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