Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11200 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Giotto s.a.s., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via XX Settembre n. 26, presso lo studio

dell’avv. Yeuillaz Marco, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di La Morra, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, viale G. Cesare n, 14, presso l’Avv. Pafundi

Gabriele che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Gian

Carlo Bongioanni, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte n. 27/2008/14 depositata il 11/7/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 24/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. SORRENTINO Federico che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Giotto s.a.s., contro il Comune di La Morra è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Cuneo n. 72/04/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Tarsu 2003. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 24/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 78, comma 2, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.. Il Regolamento comunale e le conseguenti delibere attuative discriminerebbero gli esercizi alberghieri. La censura è inammissibile. Nel quesito di diritto formulato nei termini ” se è illegittima una pretesa di riscossione della Tarsu quando il previo Regolamento comunale e le conseguenti delibere attuative notevolmente discrimino … e senza motivazione alcuna locali ed aree ad uso abitativo …”, non risultano invero indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Sentenza n. 18202 del 2008) Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso; insufficiente sarebbe la motivazione che giustificherebbe la discriminazione tariffaria sulla base della maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero.

La censura è infondata: nel ragionamento del giudice di merito non è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il medesimo alla formazione del proprio convincimento, avendo la CTR ritenuto giustificata la discriminazione tariffaria tra esercizi alberghieri e unità abitative “nella inconfutabile differente propensione alla produzione di rifiuti degli esercizi alberghieri rispetto alle abitazioni”. Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria, con rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre C.U. e accessori di legge.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre C.U. e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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