Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1120 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33883/2018 R.G. proposto da:

D.P.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Luciano Romanelli;

– ricorrente –

contro

Allianz S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Clemente,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n.

17/A;

– controricorrente –

e nei confronti di:

M.M., M.G. e P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 776/2018,

depositata il 5 giugno 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre

2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. D.P.A. adì il Tribunale di Fermo chiedendo la condanna degli eredi di M.R. e della compagnia assicuratrice Allianz S.p.A. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 20/05/2015.

Instaurato il contraddittorio il Tribunale, all’esito dell’istruttoria condotta, accolse solo in parte la domanda risarcitoria, riconoscendo la responsabilità concorrente di entrambi i conducenti, e condannò i resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di Euro 130.325,32, oltre interessi e rivalutazione, al lordo dell’acconto già ricevuto.

2. La Corte d’appello di Ancona ha confermato tale decisione, respingendo i motivi di gravame con i quali il D.P. si doleva dell’attribuzione di una responsabilità solo concorrente, anzichè esclusiva, in capo al conducente del veicolo antagonista e del mancato riconoscimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.

3. Avverso tale sentenza D.P.A. propone ricorso per cassazione con due mezzi, cui resiste Allianz S.p.a., depositando controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2054 c.c., agli artt. 112,116 e 132 c.p.c., e all’art. 111 Cost.. Nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione – motivazione solo apparente – travisamento dei fatti” (questa testualmente l’intestazione del motivo).

Lamenta che la decisione della Corte territoriale “è motivata solo in apparenza e viola l’art. 2054 c.c.”.

Assume che dalla circostanza che l’autoveicolo antagonista era “sobbalzato” (provenendo da un by pass stradale intersecante la strada da lui percorsa) “parandosi contro il ciclomotore da lui condotto a soli dieci metri”, avrebbe dovuto desumersi che il ciclomotore non poteva fare niente per evitare l’impatto e che viaggiava al di sotto dei 50 km/h.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.L. n. 857 del 1976, art. 4, e successive modificazioni ed integrazioni”, lamentandone la mancata applicazione da parte della corte di merito.

L’illustrazione del motivo è svolta, nelle successive quattro righe, nei seguenti testuali termini: “(Cfr. perizia C.T.U. medico legale pag. 11) rigo 13 che ravvisava: “… un disagio… specifico nelle mansioni lavorative proprie dell’attore agente di commercio il cui danno viene demandato alla ponderazione equitativa del Giudice” e sentenza impugnata pag. 3) da rigo 26 a rigo 29: “… nel caso di specie il D.P. è un agente di commercio…”)”.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Quanto al primo è anzitutto evidente l’intrinseca contraddittorietà della contemporanea denuncia, con riferimento alla medesima doglianza, di vizi cassatori tra di essi incompatibili (quello di violazione di legge supponendo, evidentemente, l’identificazione della regola di giudizio applicata dal giudice di merito che si assume erronea in diritto e, dunque, la piena comprensione della motivazione della sentenza impugnata, che si assume invece, al contempo, apparente, ossia incomprensibile e sostanzialmente assente).

Esso, inoltre, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle prove, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito.

4. Ancor più marcata, se possibile, è la mancanza, nel secondo motivo, dei requisiti minimi necessari perchè possa ammissibilmente richiedersi un sindacato di legittimità.

La censura risulta anzitutto inosservante dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente si limita, invero, a richiamare brevissimi stralci della c.t.u. medico legale espletata in primo grado, senza però puntualmente indicare in quale sede processuale risulti questa prodotta, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701).

Il motivo manca, comunque, di alcun minimo apparato argomentativo che, muovendo dalla motivazione della sentenza impugnata (della quale il ricorrente mostra di disinteressarsi, prescindendone del tutto), prospetti intellegibilmente e ne illustri le ragioni di critica riconducibili ad alcuno dei vizi cassatori tassativamente indicati dall’art. 360 c.p.c..

5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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