Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1120 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1120 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 7591-2008 proposto da:
DI

RENZO

ANTONIO

(DRNNTN44B27D896G),

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 44, presso lo studio
dell’avvocato GENTILI CARLA MARIA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRATANGELO GIOVANNI giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

COMUNE DI CAMPOBASSO (00071560700), in persona del Sindaco
pro tempore,

considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CALISE ANTONIO, della Avvocatura
comunale, giusta delega in atti;
– controrícorrente nonchè contro

1

Data pubblicazione: 21/01/2014

COLAVECCHIA CORRADO, PIETRANTONIO RINA, BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI GAMBATESA S.C.A.R.L., TECNITALIA CONSULENZE
PROGETTAZIONI PARTECIPAZIONI DELL’ING. C. DI TULLIO S.R.L.,
GUACCI BRUNO, GUACCI SERGIO, GUACCI DINO, IMPALLOMENI SILVANA
LICIA, GUACCI GABRIELLA;
– intimati –

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAMBATESA S.C.A.R.L.
(00068860709), in persona del Presidente

pro

tempore del

Consiglio di Amministrazione dott. PASQUALE ABIUSO,
considerata domiciliata

ex lege

in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati TANDOI ANDREA, OCCHIONERO MAURIZIO giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

COMUNE DI CAMPOBASSO, DI RENZO ANTONIO, COLAVECCHIA CORRADO,
PIETRANTONIO RINA, TECNITALIA CONSULENZE PROGETTAZIONI
PARTECIPAZIONI DELL’ING. C. DI TULLIO S.R.L., GUACCI BRUNO,
GUACCI SERGIO, GUACCI DINO, IMPALLOMENI SILVANA LICIA, GUACCI
GABRIELLA;
– intimati avverso la sentenza n. 233/2007 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata 1’11/10/2007, R.G.N. 222/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 15/11/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato CARLA MARIA GENTILI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso, previa riunione dei
ricorsi, per l’accoglimento del primo motivo del ricorso

2

sul ricorso 11197-2008 proposto da:

incidentale e assorbiti gli altri, nonché assorbito il
ricorso principale.
RITENUTO IN FATTO
l. – A seguito di appello proposto dal Comune di
Campobasso avverso la sentenza del Tribunale della stessa
città del luglio 2000, la Corte di appello di Campobasso, con
sentenza resa pubblica 1’11 ottobre 2007, in parziale riforma

interessa in questa sede “la sopravvenuta
nullità/inefficacia dell’opposto pignoramento rispetto” a
Corrado Colavecchia, Rina Pietrantonio, Antonio Di Renzo,
Banca di credito cooperativo di Gambatesa s.c.a.r.1.,
Curatela del fallimento Tecnitalia s.r.1., con condanna di
“costoro a restituire al Comune le somme incamerate per
effetto dell’intervenute assegnazione”, nonché al pagamento
delle spese processuali del doppio grado.
La Corte territoriale – dato atto che il Comune aveva
prodotto, in corso di giudizio, la sentenza n. 143 del 2003,
passata in giudicato, con la quale la medesima Corte di
appello di Campobasso aveva revocato i decreti ingiuntivi,
provvisoriamente esecutivi, già emessi in favore dei predetti
creditori e sulla cui base era stato effettuato il
pignoramento presso terzi, avverso il quale il Comune aveva
proposto opposizione – riteneva essersi verificata la
sopravvenuta inefficacia di detto pignoramento, rilevabile in
ogni stato e grado del giudizio.
Il giudice di appello escludeva, altresì, che le somme
incamerate dalla Banca di credito cooperativo e dalla
Curatela fallimentare potessero essere richieste dal Comune
solo nei confronti dei loro debitori sostituiti, giacché la
Banca e la Curatela avevano materialmente incamerato le somme
in forza dell’intervento ai sensi dell’art. 511 cod. proc.
civ. nella procedura esecutiva originata dal pignoramento poi
divenuto inefficace e, dunque, sui medesimi soggetti gravava
il relativo obbligo restitutorio, non potendo il Comune farsi

3

della predetta decisione, dichiarava – per quanto ancora

carico di rapporti interni di credito/debito ai quali era
estraneo.
Quanto alla condanna alle spese processuali del doppio
grado di giudizio, la Corte territoriale riteneva che l’avere
i creditori agito sulla base di un titolo giudiziale
provvisoriamente esecutivo non li esonerava dal rischio del
venir meno del titolo stesso, sicché su di essi dovevano

declaratoria di sopravvenuta inefficacia del pignoramento.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Antonio
Di Renzo, affidando le sorti dell’impugnazione a quattro
motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Campobasso,
nonché la Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa
s.c.a.r.1., la quale ha proposto, inoltre, ricorso
incidentale sulla base di quattro motivi, facendo proprio
anche il terzo motivo del ricorso principale.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati Corrado
Colavecchia, Rina Pietrantonio, quale erede di Cosmo Taccone
e procuratrice speciale di Erasmo Taccone, Alessandro Taccone
e

Pierangela Taccone, quali eredi di Cosmo Taccone, la

Curatela del fallimento di Tecnitalia s.r.1., Bruno Guacci,
Sergio Guacci, Dino Guacci, Gabriella Guacci e Silvana Licia
Impallomeni, quali eredi di Alfredo Guacci.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – I ricorsi, giacché proposti avverso la medesima
sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc.
civ.
2. – Con il primo mezzo del ricorso principale proposto
da Antonio Di Renzo, assistito da quesiti

ex art. 366-bis

cod. proc. civ., è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 345 cod. proc. civ.
Si sostiene che, avendo il Comune di Campobasso, con
l’opposizione

ex

art. 615 cod. proc. civ., sempre ed
4

gravare le spese del giudizio di opposizione risoltosi nella

unicamente addotto motivi concernenti la pignorabilità o meno
dei credito oggetto dell’esecuzione forzata presso terzi,
sarebbe domanda nuova, proposta per la prima volta in appello
(segnatamente, a seguito del deposito della sentenza del 2003
di revoca dei decreti ingiuntivi azionati, passata in
giudicato), e come tale inammissibile, quella concernente la
sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.

La censura che esso propone svapora, infatti, al solo
misurarsi con la solidità di un diritto da tempo “vivente”,
che si compendia nel principio così massimato: “ai fini della
legittimità dell’esecuzione forzata, non è sufficiente che il
titolo esecutivo sussista quando l’azione esecutiva è
minacciata o iniziata, ma è necessario che la sua validità ed
efficacia permangano durante tutto il corso della fase
esecutiva; pertanto, se il provvedimento giudiziale
costituente il titolo alla base dell’esecuzione forzata è
annullato, l’esecuzione deve arrestarsi e non può più
proseguire, e tale sopravvenuta caducazione è deducibile in
ogni stato e grado del giudizio di opposizione” (tra le
tante, Cass., 9 gennaio 2002, n. 210).
3. – Con il secondo mezzo del ricorso principale,
assistito da quesito

ex

art. 366-bis cod. proc. civ., è

prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909
cod. civ. e dei principi in materia di rilevanza del
giudicato esterno, nonché vizio di motivazione, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere
deducibile d’ufficio il giudicato esterno formatosi sulla
revoca dei decreti ingiuntivi posti a base dell’esecuzione
forzata presso terzi, giacché l’esecuzione stessa si era
orami esaurita “attraverso l’erogazione ai creditori, da
parte del terzo pignorato, delle somme pignorate ed assegnate
in virtù dell’ordinanza pretorile di assegnazione”. Sicché,
5

2.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

non vi era più alcuna procedura esecutiva da arrestare,
dovendo semmai il Comune agire per la ripetizione
dell’indebito.
3.1. – Il motivo è infondato.
Il principio di diritto che priva di consistenza le
censure proposte con il primo mezzo spiega incidenza anche in
riferimento alle doglianze mosse con il mezzo in esame, posto

dell’intera procedura esecutiva (tra le altre, Cass., sez.
un., 28 novembre 2012, n. 21110), dovendosi ulteriormente
rilevare, nella specie, che l’opposizione all’esecuzione era
stata proposta prima della distribuzione del ricavato e,
dunque, non poteva non avere effetti sulla stessa procedura
esecutiva. Peraltro, stante il carattere “chiuso” di tale
procedura, proprio l’eventuale mancanza del giudizio di
opposizione non avrebbe più consentito al Comune di avvalersi
dell’azione di ripetizione di indebito (in tale prospettiva,
Cass., 8 maggio 2003, n. 7036).
4. – Con il terzo mezzo del ricorso principale,
assistito da quesiti

ex

art. 366-bis cod. pr oc. civ., è

dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112
e 277 cod. proc. civ., nonché dell’art. 111 Cost.
La Corte territoriale, nell’accogliere “la domanda nuova
dell’appellante”, ha “implicitamente ritenuto assorbita, nei
soli confronti dei creditori interessati alla revoca dei
titoli esecutivi …, la domanda relativa all’impignorabilità
delle somme”, che ha invece ha esaminato nei confronti di
altri creditori, con ciò omettendo di pronunciarsi sulla
anzidetta domanda, che lo stesso Comune non aveva rinunciato.
4.1. – Il motivo è infondato.
Non

è addebitabile alla Corte territoriale alcuna

omissione di pronuncia secondo quanto postulato dalla
censura, posto che il rilievo d’ufficio sulla sopravvenuta
inefficacia del pignoramento, con conseguente assunzione di
6

che la validità del titolo si palesa come presupposto

una decisione coerente al rilievo officioso (dunque, di
declaratoria della inefficacia del pignoramento stesso), è
statuizione assorbente di ogni altro profilo del

thema

decidendum che in essa si risolva anche implicitamente (in
tal senso, tra le altre, Cass., 16 maggio 2012, n. 7663),
come, nella specie, è da ritenersi la domanda relativa
all’impignorabilità delle somme oggetto di decreti ingiuntivi

5. – Con il quarto mezzo del ricorso principale,
assistito da quesito

ex art.

366-bis cod. proc. civ., è

denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 92 cod.
proc. civ., nonché omessa motivazione su un punto decisivo in
materia di condanna alle spese di lite.
La Corte territoriale avrebbe dovuto, in ragione della
reciproca soccombenza, alla luce della infondatezza della
domanda originariamente proposta dal Comune in ordine alla
impignorabilità delle somme colpite dall’esecuzione forzata
(domanda rigettata dalla Corte territoriale nei confronti
“degli appellati Guacci”), compensare, totalmente o quanto
meno per la metà, le spese del secondo grado e compensare
integralmente quelle di primo grado, invece di condannare il
ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado “senza
tener conto della sia pur parziale soccombenza
dell’appellante e senza nulla motivare al riguardo”.
5.1. – Il motivo è infondato.
E’ principio consolidato quello per cui il criterio
della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese
processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie
fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito
finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o
fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente
abbia conseguito un esito ad essa favorevole (di recente,
Cass., 13 marzo 2013, n. 6369).
A tale principio si è conformata la Corte territoriale

nell’applicare il criterio della soccombenza, di cui all’art.
7

revocati con sentenza passata in giudicato.

91 cod. proc. civ., nei confronti del Di Renzo, rimasto, per
l’appunto, totalmente soccombente all’esito della lite, là
dove la evocata soccombenza del Comune ha riguardato la
posizione di altre parti processuali.
6. – Con il primo mezzo del ricorso incidentale della
Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa, assistito da
quesito

ex art. 366-bis cod. proc. civ., è denunciata, ai

violazione dell’art. 301 cod. proc. civ. e “nullità della
sentenza pronunciata dopo il decesso del procuratore
costituito”.
La sentenza della Corte di appello di Campobasso, resa
pubblica 1’11 ottobre 2007, sarebbe nulla in quanto
pronunciata dopo la morte, in data 3 settembre 2007,
dell’avv. Pizzuti, procuratore costituito nel grado di
appello di essa Banca attuale ricorrente incidentale, con ciò
essendo stato violando l’art. 301 cod. proc. civ.
7.

– Con il secondo mezzo del ricorso incidentale,

assistito da quesito

ex

art. 366-bis cod. proc. civ., è

dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.
Il Comune avrebbe sempre ed esclusivamente proposto, in
sede di giudizio di opposizione, una domanda relativa
all’impignorabilità delle somme assoggettate ad esecuzione,
sicché sarebbe nuova ed ulteriore, e come tale inammissibile,
la domanda, avanzata solo in sede di precisazione delle
conclusioni in grado di appello, relativa alla nullità del
pignoramento per sopravvenuta inefficacia del titolo azionato
dai creditori procedenti.
8.

– Con il terzo mezzo del ricorso incidentale

assistito da quesito

ex

art. 366-bis cod. proc. civ., è

prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., violazione degli artt. 111 e 511 cod. proc. civ.,
nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ., vizio di motivazione.

8

sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,

La Corte territoriale avrebbe errato nel condannare la
Banca alla restituzione delle somme incamerate per non aver
considerato che essa agiva “nella procedura esecutiva non
nella qualità di creditrice del Comune bensì quale creditrice
del procedente Di Renzo Antonio, in forza di un titolo
autonomo ed irrevocabile (contratto di mutuo ipotecario),
diverso e del tutto avulso da quello azionato dal

Comune in grado di appello”. In tal senso, la Banca aveva
agito in base all’art. 511 cod. proc. civ., che non concerne
un’ipotesi di successione nel diritto controverso, così da
percepire dal terzo esecutato parte delle somme spettanti al
Di Renzo “e ad integrale tacitazione delle proprie ragioni
nei confronti di costui”. L’operato della Banca sarebbe,
dunque, equiparabile “ad un autonomo pignoramento” effettuato
in danno del Di Renzo e “sulle somme da costui riscosse da un
proprio (seppur provvisoriamente) debitore”, senza che possa
ritenersi esistente alcuna “commistione tra il rapporto
intercorrente tra il Comune ed il Di Renzo e quello tra
quest’ultimo e la Banca, che non era parte del giudizio che
ha portato alla revoca del titolo azionato dal
professionista”, ai cui relativi effetti “resta totalmente
insensibile”.
9. – Con il quarto mezzo del ricorso incidentale,
assistito da quesiti

ex

art. 366-bis cod. proc. civ., è

denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., nonché,
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
vizio di motivazione.
Con esso vengono proposte le stesse censure avanzate nel
quarto mezzo del ricorso principale del Di Renzo, deducendosi
che la Corte territoriale avrebbe errato a condannare essa
Banca al pagamento delle spese del doppio grado “senza tener
conto della sia pur parziale soccombenza dell’appellante e
senza alcuna motivazione al riguardo”.
9

professionista ed annullato con la sentenza prodotta dal

10. – Il ricorso incidentale della Banca di Credito
Cooperativo di Gambatesa s.c.a.r.l. è inammissibile perché
tardivo.
10.1. – Occorre premettere che la sentenza impugnata è
stata notificata il 27 dicembre 2007 alla Banca personalmente
e non già tramite il procuratore costituito in secondo grado,
poi deceduto.

La Banca non adduce alcunché sul fatto che il decesso
(in data 3 settembre 2007) del suo unico procuratore (avv.
Pizzuti) sia avvenuto prima o dopo l’udienza di discussione
(rectius:

allo scadenza del termine per lo scambio di

comparse/memorie,

ex

art. 190 cod. proc. civ., richiamato

dall’art. 352 cod. proc. civ.: cfr. Cass., 7 gennaio 2011,
n. 259, sulla equiparazione della discussione al regime di
cui al citato art. 190), assumendo soltanto che esso si è
verificato “prima della pronuncia della sentenza”. Tuttavia,
tale decesso deve ritenersi successivo all’anzidetto momento
processuale, posto che la stessa sentenza impugnata indica la
data della precisazione delle conclusioni nel 9 maggio 2007,
sicché il termine per lo scambio di comparse/memorie scadeva
il 29 luglio 2007.
La conseguenza è che, nel caso di specie, correttamente
la sentenza è stata notificata alla parte personalmente in
applicazione dell’art. 286, secondo comma, cod. proc. civ.,
il quale opera a maggior ragione nell’ipotesi in cui la morte
dell’unico procuratore non dia luogo (secondo un orientamento
stabile di questa Corte) all’interruzione del processo
proprio per essere intervenuta dopo l’udienza di discussione
o lo scambio di atti

ex art. 190 cod. proc. civ. (in tale

prospettiva, Cass., 30 aprile 2009, n. 10112 e Cass, 17
dicembre 2010, n. 25641).
10.2. – Ciò premesso, rileva nel caso di specie il
consolidato principio così massimato: “in materia di
procedimento civile, sia ai sensi dell’art. 334 cod. proc.

lo

Tale notificazione è rituale.

civ. che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370
e 371 cod. proc. civ., le regole sull’impugnazione tardiva
operano esclusivamente in tema d’impugnazione incidentale in
senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale
è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è
consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini del
ricorso incidentale, e solo la quale può avere interesse a

controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo.
Quando invece il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo
al ricorso principale, i termini e le forme dell’impugnazione
incidentale sono inapplicabili ed il ricorso stesso deve
essere presentato in quelli propri del ricorso autonomo di
cui agli artt. 325 cod. proc. civ.; a maggior ragione è
soggetto ai detti termini ordinari qualsiasi ricorso proposto
successivamente al primo, che ha comunque valenza
d’impugnazione incidentale qualora investa un capo della
sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa
per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso
principale” (Cass., 18 aprile 2002, n. 5635; cfr. anche, tra
le altre, Cass., 21 marzo 2007, n. 6807).
L’impugnazione della Banca, come reso evidente
dall’esposizione dei relativi motivi, non può essere
qualificata come incidentale “in senso stretto”, posto che
essa reca censure in parte analoghe a quelle avanzate dal
ricorrente principale e in parte diverse, ma pur sempre
dirette immediatamente contro la sentenza della Corte
territoriale e non già scaturite per effetto
dell’impugnazione dello stesso Di Renzo.
Sicché, essendo stata la sentenza della Corte di appello
di Campobasso – come detto – notificata alla parte
personalmente in data il 27 dicembre 2007, l’impugnazione
della stessa Banca, in quanto notificata il 12 aprile 2008, è
stata proposta ben oltre il termine, perentorio (art. 326

11

contraddire e a presentare, contestualmente con il

cod. proc. civ.), di sessanta giorni previsto dall’art. 325
cod. proc. civ. ed è, quindi, inammissibile.
11. – Va, dunque, rigettato il ricorso principale del Di
Renzo e dichiarato inammissibile quello della Banca di
credito cooperativo di Gambatesa s.c.a.r.1., con
compensazione integrale delle spese del presente giudizio di
legittimità tra le stesse parti, entrambe soccombenti.

del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in
favore del Comune di Campobasso, controricorrente in
riferimento alla sola impugnazione iscritta al R.G. n.
7591/2008, promossa, per l’appunto, dal Di Renzo.
Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione delle
spese processuali nei confronti degli intimati che non hanno
svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale di Antonio Di Renzo e
dichiara inammissibile il ricorso della Banca di credito
cooperativo di GaMbatesa s.c.a.r.1.;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di
legittimità tra il Di Renzo e la suindicata Banca;
condanna il Di Renzo al pagamento di dette spese in
favore del Comune di Campobasso, che liquida in complessivi
euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in
data 15 novembre 2013.

Il De Renzo va, poi, condannato al pagamento delle spese

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