Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1120 del 18/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 1120 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18442/2011 R.G. proposto da
Edilfavria s.r.I., rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Lucisano,
con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio 91, presso lo studio del
difensore;
— ricorrente —
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 36/12/10, depositata il 18 maggio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25
settembre 2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Rilevato che:
-la contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, di
conferma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato

Data pubblicazione: 18/01/2018

inammissibile il ricorso della contribuente contro”provvedimento di
rigetto di istanza di sgravio, che la contribuente aveva formulato in
relazione a cartella di pagamento per il recupero di credito Iva
maturato nel 1998 e utilizzato in detrazione l’anno successivo in
assenza di dichiarazione per l’annualità (1998) in cui il credito era

-la Ctr ha condiviso la decisione di primo grado, che aveva
ritenuto inammissibile il ricorso contro il provvedimento negativo, non
essendo stata impugnata la cartella di pagamento a cui l’istanza era
riferita;
– contro la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi;
– l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Considerato che:
-con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,
comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione degli art. 21, comma 1, e 19,
comma 1, del d. Igs. n. 546 del 1992;
– la sentenza è censurata per avere ritenuto inammissibile il
ricorso contro il provvedimento di rigetto della istanza di sgravio, in
quanto atto consequenziale a cartella contro la quale non era stata
proposta tempestiva impugnazione;
-statuendo in questi termini, la Ctr, secondo la ricorrente, ha
deciso sulla base di una ragione diversa da quella addotta nel
provvedimento negativo impugnato, ch’era motivato non in ragione
della definitività della pretesa tributaria, ma per ragioni di merito;
– ulteriore violazione in cui la Ctr sarebbe incorsa è nell’avere
ritenuto non impugnabile il provvedimento negativo sull’istanza di
sgravio, in quanto atto non contemplato dall’art. 19 del d Igs. n. 546
del 1992;
– si sostiene che l’elencazione contenuta nella norma non è
tassativa, ma esemplificativa;

2

sorto;

- il motivo è doppiamente inammissibile;
– in primo luogo è inammissibile perché il tipo di vizio dedotto non
integra error in iudicando, ma error in procedendo;
-conseguentemente, esso doveva essere fatto valere, ai sensi
dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., mediante deduzione della

– in secondo luogo è inammissibile per difetto di autosufficienza,
tenuto conto che la sentenza in grado d’appello ha confermato la
sentenza di primo grado, ch’era fondata esattamente sulla medesima
ragione di cui la ricorrente assume la diversità rispetto a quella fatta
valere dal Fisco con il provvedimento negativo;
– il supposto errore della Ctr rifletteva identico errore in cui era
incorsa la Commissione di primo grado;
– posto che il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado è
rilevabile in appello solo in presenza di specifico motivo di appello,
determinandosi altrimenti giudicato sostanziale interno (Cass. n.
13351/2014), ne derivava l’onere del ricorrente, in ossequio al
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, l’onere di
chiarire se e come la ragione di censura fu proposta al giudice
d’appello, mentre il contenuto di tale atto non è riportato né in parte
narrativa e né nello sviluppo del motivo;
– è inammissibile anche l’ulteriore censura rivolta alla sentenza
con il motivo in esame;
– infatti il rilievo che l’elencazione contenuta nell’art. 19 del d. Igs.
n. 546 del 1992 avrebbe carattere tassativo e non esemplificativo non
ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, la cui

ratio è in quel

passaggio motivazionale in cui la Ctr pone in luce che un
«provvedimento successivo che si limiti a ripetere quello precedente e
ritenuto lesivo che l’opponente non ha voluto impugnare
autonomamente»;
– la sentenza pertanto andava censurata sotto questo profilo;

3

nullità della sentenza;

- il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c.,
degli art. 21, comma 1, 19, comma 1, del d. Igs. n. 546 del 1992;
-secondo la ricorrente «quand’anche si voglia ammettere che la
causa ostativa sia rappresentata dalla omessa impugnazione del ruolo

stata provata l’avvenuta notifica del ruolo […]. Non si comprende
come possa avere l’ente impositore rispettato la normativa vigente se
ha violato il principio dell’onere probatorio non producendo la prova
dell’avvenuta notificazione del ruolo e della derivata cartella
esattoriale»;
– il motivo è inammissibile;
– non è denunciata infatti alcuna violazione delle norme indicata
nella rubrica, ma un errore nella ricostruzione del fatto;
– il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n.
3 e n. 5, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma
secondo, c.p.c.;
– si rimprovera alla Ctr di non avere deciso sulla deduzione
dell’appellante con il quale era stata contestata la liquidazione delle
spese di lite in quanto operata in unico importo senza distinguere
quanto dovuto per diritti e per onorari;
– il motivo è inammissibile;
-la ricorrente non deduce violazione di legge, ma una omessa
pronuncia su una ragione di impugnazione, che andava dedotta, in
relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., adducendo la
violazione del principio fra corrispondenza fra chiesto e pronunciato;
– il motivo è ulteriormente inammissibile per difetto di
autosufficienza, perché non indica in che termini e con quale atto la
questione fu sottoposta al giudice d’appello;

4

e della cartella, parte ricorrente aveva contestato come non fosse

- è inammissibile anche il quarto motivo, che deduce identica
violazione con riferimento alla liquidazione delle spese operata dal
giudice d’appello;
– la ricorrente denuncia la liquidazione cumulativa, ma in modo
formale, mentre avrebbe dovuto indicare il concreto aggravio

dell’applicazione delle tariffe (Cass. 20128 del 2015; Cass. 15363 del
2016);
– in conclusione vanno dichiarati inammissibili tutti i motivi di
ricorso;
– le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.

dichiara inammissibile i motivi di ricorso; condanna la ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
nell’importo di C 5.200,00 per compensi, oltre rimborso delle spese
prenotate a debito.
Roma 25 settembre 2017.
Il presidente

tivo

economico subìto rispetto a quanto sarebbe risultato sulla base

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA