Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1120 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 05/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6199/2011, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Irma s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente

domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Alessandro

Alessandri, che la rappresenta e difende congiuntamente all’avvocato

Angelo Osnato, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/10/10 della Commissione tributaria del

Lazio, depositata il 25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal consigliere Dott. CAIAZZO Rosario;

udito per il ricorrente l’avvocato dello Stato, che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L”Irma” s.r.l. propose ricorso, innanzi alla CTP di Ferrara, avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno 1998, avente ad oggetto elementi positivi di reddito non dichiarato, per complessive Lire 439.019.000, in ordine a varie cessioni di “ammendante” e fertilizzante, lamentando l’errata determinazione della percentuale di scarto e l’eccessività del prezzo di cessione indicato dall’ufficio al fine di stabilire il “valore normale del fertilizzante ceduto gratuitamente e “in nero”.

Si costituì l’ufficio, resistendo al ricorso.

L’adita commissione rigettò il ricorso con sentenza emessa nel 2006, appellata dall'”Irma” s.r.l., adducendo che la cessione gratuita del “compost” rappresenterebbe un’alternativa economica al conferimento in discarica e che la determinazione della percentuale del 5% dello scarto era erronea.

Si costituì l’ufficio resistendo con controdeduzioni.

Nel corso del giudizio tu disposta c.t.u., al fine di accertare la fondatezza delle difese della società.

La CTR accolse parzialmente il ricorso d’appello, con sentenza emessa nel 2010, avverso cui l’agenzia delle entrate ha proposto ricorse per cassazione, formulando tre motivi.

Si è costituita l'”Irma” s.r.l. con deposito dei controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto del requisito dell’autosufficienza, in quanto esso contiene una sufficiente e chiara descrizione dei fatti di causa e dei motivi della decisione, con relativa sufficiente congruenza narrativa.

Il ricorso è infondato.

Con i primi due motivi da ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, l’agenzia ha lamentato, in entrambi i casi ex art. 360 c.p.c., comma 1, l’insufficiente, omessa o contraddittoria motivazione in ordine al fatto che la differenza, rilevata in contabilità, tra 27 milioni da tonnellate di massa in entrata e massa in uscita di “ammendante”, sia da ascrivere a cessioni gratuite di tale prodotto, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, come acriticamente recepito della c.t.u.; l’insufficiente, omessa o contraddittoria motivazione in ordine al fatto delle ritenute gratuità di cessioni di “compost”, come acriticamente recepito dalla c.t.u..

Anzitutto, va respinta l’eccezione d’inammissibilità di tali motivi, perchè la parte ricorrente ha trascritto le parti della ctu contestata e le critiche ac essa espresse nel giudizio d’appello.

I due motivi non meritano accoglimento.

Al riguardo, va premesso che la corretta quantificazione della percentuale di perdita di peso per evaporazione d’acque e altri gas della massa di “ammendante” in entrata nel processo di compostaggio costituisce un fatto rilevante ai fini della decisione, in quanto afferisce all’accertamento delle quantità di materiale ceduto a titolo gratuito dalla società che, come tale, si sottrarrebbe alla presunzione di cessione onerosa di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53.

La CTR ha motivato in adesione ai rilievi del nominato ctu, ritenendo che, tenuto conto della tipologia dell’attività svolta, delle caratteristiche dell’impianto in gestione e del bilancio di massa tra i prodotti in ingresso e quelli in uscita, fossero stati efficacemente dimostrati i cali dichiarati dalla società, con la conseguente necessità di dar corso alle cessioni gratuite dei prodotti ricavati per i motivi indicati.

Tale motivazione è chiara ed esauriente e non merita censura, in quanto il giudice d’appello non ha acriticamente recepito se conclusioni del ctu, avendone, seppure sinteticamente, esposto i motivi della ritenuta plausibilità, sicchè è chiaro il percorso logico – giuridico seguito.

In tal senso, occorre dare continuità all’orientamento consolidato secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (o della stessa parte), che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., ord. n. 1815/15; n. 282/09; n. 8355/07).

Parimenti infondato è il terzo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3, con cui parte ricorrente ha lamentato la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, asserendo che il contribuente aveva ceduto le quantità di compost – risultanti da sette fatture e de una cessione senza fatturazione – senza superare la presunzione di onerosità delle stesse cessioni.

Al riguardo, va respinta l’eccezione d’inammissibilità del motivo, formulata adducendo che: il ricorso non indicherebbe i fatti che avrebbero legittimato l’applicazione delle presunzioni; il riferimento alla presunzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, sarebbe un motivo nuovo; il motivo riguarderebbe il vizio di motivazione e non la violazione di legge.

Il ricorso è da considerare munito dell’autosufficienza perchè, contrariamente a quanto esposto dalla parte resistente, l’avviso d’accertamento impugnate era fondato sull’applicazione della presunzione di cui al citato art. 53, in ordine all’anno 1998.

Inoltre, la formulazione della censura dedotta attiene alla violazione di legge in ordine alla corretta applicazione del ragionamento presuntivo e non al vizio di motivazione.

Il motivo è infondato.

La CTR ha correttamente applicato le norme in tema di presunzioni, avendo recepito le osservazioni del ctu circa la giustificatezza delle cessioni gratuite invocate, argomentando dalle caratteristiche dell’attività svolta dall’Irma” s.r.l. dal bilancio di massa tra prodotti in entrane e quelli in uscita.

Ne consegue che la motivazione adottata ha adeguatamente esplicitato le ragioni del superamento delle presunzioni in tema di accertamento di maggiori ricavi.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese che si liquidano in Euro 7000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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