Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 112 del 07/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/01/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 07/01/2020), n.112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22121-2018 proposto da:

BALTOUR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO ANTONETTI;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 468/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/05/2018, R. G. N. 121/2018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza in data 14 maggio 2018, la Corte d’appello di Firenze annullava il licenziamento disciplinare intimato il 6 febbraio 2015 da Baltour s.r.l. ad B.A. per assenze ingiustificate protrattesi oltre tre giorni consecutivi dall'(OMISSIS) e condannava la società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità (con detrazione di eventuale retribuzione percepita dopo il licenziamento), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: in riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione del predetto avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49 che ne aveva invece accertato la legittimità e respinto le domande del lavoratore;

essa negava preliminarmente l’applicabilità a Baltour s.r.l., in assenza (siccome esercente un servizio di trasporto di linea in regime di autorizzazione) dei requisiti di estensibilità, per effetto della L. n. 1054 del 1960, del regime previsto dal R.D. n. 148 del 1931 con la conseguente inesistenza del diritto del lavoratore, in tale senso istante, all’aspettativa retribuita riconfigurata dall’art. 4 dell’accordo 14 novembre 2014;

la Corte territoriale riteneva tuttavia, sulla base dello stesso CCNL 1976 del settore applicato dalla società e dopo aver ricostruito la sequenzialità cronologica della vicenda relativa alla malattia del lavoratore, il licenziamento intimato privo di giusta causa, per insussistenza del fatto, in considerazione del laconico ed equivoco comportamento datoriale rispetto all’esplicita istanza di aspettativa del predetto (e prevedendone l’art. 66 CCNL cit. una non retribuita a valutazione discrezionale del datore) e, ancor prima, di un’assenza dal servizio ingiustificata; avverso tale sentenza la società, ricorreva per cassazione con due motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 66, n. 4, lett. h) CCNL autoferrotranvieri e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro con carente o insufficiente motivazione in ordine alla loro applicazione e interpretazione e omissione di esame e valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto giustificata l’assenza del lavoratore, protrattasi oltre tre giorni consecutivi dal (OMISSIS), invece ingiustificata nè comunicata, sulla base di risultanze processuali e delle stesse affermazioni del lavoratore deponenti in senso contrario, nonostante il diniego dell’aspettativa retribuita richiesta dal predetto, comunicatagli con nota da lui ricevuta il 7 novembre 2014 e senza che egli comunicasse tempestivamente l’assenza, sul presupposto della concessione, soggettivamente ravvisata, di un’aspettativa non retribuita, a discrezione datoriale, mai accordata e pertanto in violazione degli adempimenti stabiliti dal CCNL in ordine all’assenza per malattia e degli obblighi del lavoratore di diligenza e correttezza, sanzionati con il licenziamento, legittimamente intimato (primo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 82 Testo Coordinato dei CCNL 1976, 1985, 1987, 1991, 2000, dell’art. 6 “Allegato A) Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità” del CCNL Autoferrotranvieri 2000 richiamato dall’art. 4 CCNL Autoferrotranvieri riferito al Trattamento economico e normativo degli addetti all’area operativa “servizi ausiliari della mobilità”, con carente o insufficiente motivazione in ordine alla loro applicazione e interpretazione e con omissione di esame e valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto giustificata l’assenza del lavoratore sulla presunta e non necessaria omessa motivazione del diniego dell’aspettativa non retribuita richiesta dal lavoratore, in base a normativa contrattuale non applicabile, siccome relativa a dipendenti assegnati all’area operativa “servizi ausiliari per la mobilità” (e quindi non di Baltur s.r.l.), pure con interpretazione dell’art. 6 denunciato manipolata nell’espressione letterale “potrà essere concesso” (al lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita) in quella “il lavoratore può avere accesso”: così rendendo aspettativa di un diritto del lavoratore una discrezionale facoltà datoriale (secondo motivo);

2. i due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

2.1. è noto che la conoscibilità della fonte normativa si atteggi diversamente a seconda che si versi in un’ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre in quest’ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio “iura novit curia”), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell’ipotesi di acquisizione giudiziale ai sensi dell’art. 425 c.p.c., comma 4 (Cass. 16 settembre 2014, n. 19507; Cass. 5 marzo 2019, n. 6394);

2.2. questa Corte ha diversamente modulato l’onere di deposito, nel giudizio di cassazione, dei contratti e degli accordi collettivi imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006): secondo un indirizzo, in un’accezione più rigorosa, per la quale esso è stato ritenuto soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, quale adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. (Cass. 4 marzo 2015, n. 4350; Cass. 14 giugno 2018, n. 15580; Cass. 4 marzo 2019, n. 6255); secondo altro, in una più flessibile, per la quale esso è stato invece ritenuto soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3.

(Cass. s.u. 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 18 settembre 2017, n. 21554; Cass. 3 maggio 2019, n. 11599);

2.3. sempre è stata tuttavia affermata, secondo l’uno e l’altro indirizzo ai fini di procedibilità del ricorso, l’esigenza, in ogni caso, di una specifica indicazione, a pena di inammissibilità a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (con richiamo sul punto di tutte le sentenze citate al punto precedente);

2.4. nel caso di specie, la società ricorrente non ha specificamente indicato la sede di produzione dei contratti collettivi degli autoferrotranvieri, che pure sono stati oggetto di censura in merito all’interpretazione datane (art. 66, n. 4, lett. h del CCNL autoferrotranvieri 23 luglio 1976, sebbene con una contestazione della valutazione in fatto della Corte, in base a diversa ricostruzione interpretativa della vicenda; art. 82 del Testo Coordinato dei CCNL 1976, 1985, 1987, 1991, 2000) e addirittura alla stessa appropriata pertinenza del parametro collettivo adottato (art. 6 “Allegato A – Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità” del CCNL Autoferrotranvieri 2000, richiamato dall’art. 4 CCNL Autoferrotranvieri); essa si è limitata ad una generica e laconica indicazione, in calce alle conclusioni rassegnate, di deposito dei “fascicoli di parte di tutti i precedenti gradi di giudizio” oltre che di “istanza alla Cancelleria della Corte di Appello di Firenze per la trasmissione alla Cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo di Ufficio”: palesemente inidonea, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, alla soddisfazione di quell’onere prescritto a pena di inammissibilità;

3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore antistatario, secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020

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