Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 112 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.04/01/2017),  n. 112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15949-2012 proposto da:

B.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

SARACENI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE PASTEUR 5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO GIANNUBILO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1458/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Saraceni Stefania difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 23715/05 accertava e dichiarava ex art. 2932 c.c. il diritto di proprietà in favore di L.D. dell’immobile in (OMISSIS). I e piano interrato NCF,U n. (OMISSIS) int.(OMISSIS) f. (OMISSIS) part. (OMISSIS) sub (OMISSIS) previo pagamento a B.A. della somma di Euro 7471.80 oltre Euro 4483,08 per rivalutazione e interessi dal 1.1.1994 data in cui l’immobile era divenuto commerciabile, ciò in accoglimento della domanda. Proposto appello dal B., nella resistenza dell’appellato, la Corte di appello di Roma, con sentenza 15.3.2012, rigettava il gravame ritenendo infondate le eccezioni procedurali sul mancato tentativo di conciliazione, osservando che la precisazione delle conclusioni era avvenuta e che la prova della simulazione della scrittura non poteva essere data mediante testimoni o presunzioni.

L’oggetto non era indeterminato trattandosi della metà del manufatto di proprietà e la ctu aveva avuto il solo scopo di consentire sotto il profilo tecnico l’emanazione della sentenza di trasferimento.

Ricorre B. con tre motivi, illustrati da memoria, resiste con controricorso L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo A) si denunziano violazione dell’art. 1417 c.c. e vizi di motivazione ribadendo quanto dedotto nell’atto di appello e cioè che la scrittura era stata sottoscritta dal ricorrente col L., suo dipendente, per evitare le conseguenze di un procedimento penale.

Col motivo B) si lamentano violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 cc e vizi di motivazione richiamando la comparsa conclusionale in appello e concludendo che l’unica parte trasferita al L. è il primo piano int. 2.

Col motivo C) si deducono violazione dell’art. 2932 c.c. e vizi di motivazione richiamando l’atto di appello e la risposta in sentenza.

Le censure non meritano accoglimento.

Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito e la stessa impostazione del ricorso ribadisce i motivi di appello anzi col motivo sub B riporta solo la conclusionale in appello manifestando dissenso rispetto alla decisione impugnata e richiedendo un inammissibile riesame del merito.

Si ripete l’impostazione dei motivi di appello sui quali è stata data sufficiente risposta manifestando mero dissenso rispetto alla congrua, logica e sufficiente sentenza.

Era necessaria una puntuale censura ex art. 112 c.p.c. riportando compiutamente le difese svolte in entrambi i gradi del giudizio ed in ogni caso la sentenza statuisce che l’eccezione sull’indeterminabilità dell’oggetto era stata formulata solo nella memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c. e ne era stata rilevata la tardività mentre la scrittura riferiva della vendita della metà del manufatto in via (OMISSIS). La prova della simulazione della scrittura non poteva essere data mediante testimoni o presunzioni mentre una scrittura prodotta dall’appellante in primo grado a sostegno della simulazione era stata disconosciuta e dal successivo procedimento di verifica era risultata apocrifa e sul punto non era stato mosso alcun gravame. L’oggetto non era indeterminato trattandosi della metà del manufatto di proprietà e la ctu aveva avuto il solo scopo di consentire sotto il profilo tecnico l’emanazione della sentenza di trasferimento.

Il ricorso difetta anche di autosufficienza non trascrivendo il documento in questione e non supera l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3200 di Euro 3000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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