Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 112 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. I, 04/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 04/01/2011), n.112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A.L. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato

CAPOROSSI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FEROCI CONSUELO, CARDENA’ CLAUDIA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI MACERATA, PREFETTURA – U.T.G.

DELLA PROVINCIA DI MACERATA;

– intimati –

avverso il decreto n. 26/2009 del GIUDICE DI PACE di MACERATA,

depositato il 05/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1.- B.A.L. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi – contro il decreto del Giudice di pace di Macerata in data 5.6.2009 con il quale e’ stato respinto il suo ricorso avverso il diniego di revoca di decreto di espulsione emesso nel 2005 nei suoi confronti dal Prefetto di Macerata.

Gli intimati – Prefettura di Macerata, Ministero dell’Interno e Questura di Macerata – non hanno svolto difese.

2. – Il ricorso proposto nei confronti del Ministero e della Questura e’ inammissibile perche’ il provvedimento amministrativo impugnato dinanzi al Giudice di pace e’ stato emesso dal Prefetto, unico legittimato, quindi, nel giudizio di legittimita’.

2.1.- Con i tre motivi di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge e vizio di motivazione formulando i seguenti quesiti in relazione a ciascuna censura:

1a) ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e’ viziata la pronuncia del giudice di merito che non pronuncia sulla domanda formulata dall’attore;

1b) e’ affetta da illogicita’ la decisione del giudice del merito la quale confonda i presupposti della domanda con le conseguenze derivanti dall’efficacia dell’atto che si intende rimuovere;

2a) ai sensi L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 quinquies la revoca di un provvedimento amministrativo durevole in sede di autotutela trova la sua giustificazione nella presenza di un interesse pubblico alla rimozione del provvedimento sulla base di nuovi presupposti di fatto che, mutati, non giustificano piu’ la conservazione dell’efficacia del provvedimento;

2b) ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 25-quinquies la revoca di un provvedimento e’ dissociata dalla presenza di un interesse del privato al mantenimento di una particolare posizione giuridica;

2c) e’ viziato il provvedimento del giudice del merito il quale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimita’ dell’esercizio del potere amministrativo di revoca, ricollega alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 quinquies alla tutela dell’affidamento del privato.

3a) la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 presuppone la coscienza e volonta’ dello straniero di aver rilasciato false generalita’, al fine di ottenere un diverso titolo per rientrare nel territorio italiano;

3b) e’ viziato il provvedimento del giudice del merito che non attribuisce rilevanza all’accertata insussistenza del reato di cui all’art. 496 c.p. 3. – Il ricorso appare manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. essendo i quesiti formulati del tutto generici ovvero tautologici e mancando del tutto la sintesi del fatto controverso in relazione ai vizi di motivazione denunciati.

Secondo la giurisprudenza della S. Corte, invero, il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. In altri termini, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, ordinanza n.. 19769 del 17/07/2008) E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge perche’, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneita’ a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Sez. U, Sentenza n. 26020 del 30/10/2008). Il ricorso, dunque, puo’ essere deciso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c”.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano – non scalfite dal contenuto della memoria – e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

Nulla va disposto in ordine alle spese stante l’assenza di attivita’ difensiva degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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