Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11199 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 01/02/2017, dep.08/05/2017),  n. 11199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2511-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, incorporante la EQUITALIA POLIS SPA C.F.

(OMISSIS), in persona del Direttore Generale e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADOLFO

GANDIGLIO 27, presso lo studio dell’avvocato EMMIDIO PERRECA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

G.A., COMUNE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6034/29/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALI, di NAPOLI, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 9 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 1662/40/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto parzialmente il ricorso di G.A. contro l’iscrizione ipotecaria derivante da cartelle esattoriali relative a tributi vari. La CTR osservava in particolare che la documentazione dimessa in appello dall’Agente della riscossione al fine di comprovare la, contestata, ritualità delle notifiche degli atti “presupposti” non poteva considerarsi adeguata a tale scopo. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud spa deducendo un motivo unico.

L’intimato non si è costituito.

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, poichè la CTR ha affermato la invalidità della notifica delle cartelle esattoriali fondanti l’iscrizione ipotecaria impugnata in quanto non inviata la raccomandata informativa di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8.

La censura è inammissibile.

Pur vero che ha CTR ha fondato la decisione sulla affermazione giuridica censurata, tuttavia essa rappresenta soltanto una delle due rationes decidendi, posto che la CTR stessa ha poi comunque soggiunto che l’Agente della riscossione “ha omesso di allegare gli estratti di ruolo al fine di potere ricollegare le relate esibite con le relative cartelle di pagamento”.

Risulta perciò evidente che la sentenza impugnata si basa su due, autonome, rationes decidendi, sicchè l’averne impugnata soltanto una rende appunto inammissibile il ricorso (cfr. tra le molte, Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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