Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11199 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimato –

Per la cassazione della sentenza della CTR della Emilia e Romagna n.

84/2007/19, depositata il 13/11/2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 24/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. SORRENTINO Federico che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR dell’Emilia e Romagna, con sentenza 84/07/19, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Rimini n. 222/01/05, con la quale era stato rigettato accolto il ricorso proposto da G.L. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP relativa agli anni 1999-2000, escludendo l’esistenza di un’autonoma organizzazione per l’impiego di capitale modesto e l’indispensabile costante presenza del professionista.

Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate formulando tre motivi di censura. Nessuna attività ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 24/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo e secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. LA CTR avrebbe trascurato la rilevanza dei beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ed avrebbe dato rilievo all’attività del professionista.

Le censure sono fondate alla luce del principio consolidato di questa corte (v. Sez. 5, Sentenza n. 3673 del 16/02/2007 (Rv. 594810) secondo cui rimborso dell’IRAP non spetta agli esercenti arti o professioni, indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (richiamato dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c), responsabili in qualsiasi forma dell’organizzazione quando essi si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività.

Con terzo motivo la ricorrente assume l’omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo. La CTR nell’affermare che “l’impiego di capitale appare modesto” avrebbe omesso di esaminare la presenza di specifici e rilevanti beni strumentali per un valore dichiarato di L. 32.746.000.

La censura è fondata; la mancanza di una specifica argomentazione in ordine alla censura sollevata a riguardo dall’Agenzia evidenzia nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR medesima alla formazione del proprio convincimento. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base dei principi di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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