Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11198 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.M., F.A., D.M., F.

L., M.A., S.S.S., B.M.,

I.C., M.F., Z.C., elettivamente

domiciliati in Roma, via G. Marconi n. 57, presso lo studio dell’avv.

Cimaglia Giulio, rappresentati e difesi dall’Avv. Vaini Ivanoe,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo

n. 9, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Trifirò, rappresentata e

difesa dall’Avv. Minutolo Bonaventura, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 293/06 della Corte d’appello di Broscia,

depositata

in data 22.9.06; R.G. 49/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.03.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi gli Avvocati Cimaglia per delega Vaini e Paolo Zucchinali per

delega Minutolo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro che ha concluso l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- D.L.M., F.A., D.M., F. L., M.A., S.S.S., B.M., I.C., M.F., Z.C. con separati ricorsi al giudice del lavoro di Mantova successivamente riuniti, chiedevano che venisse dichiarata la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a.

disposta in loro favore per vari periodi di tempo.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dai predetti, la Corte d’appello di Brescia con sentenza del 22.9.06 rigettava l’impugnazione.

3.- La Corte rilevava che il termine era stato apposto in tutte le occasioni per periodi successivi al 30.4.98 per far fronte ad “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ai sensi dell’art. 8 del ccnl Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97.

Inquadrati i contratti nell’ambito del sistema della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva, la Corte riteneva che le parti collettive con tale strumento avessero voluto prevedere un meccanismo di successive consultazioni che, in ragione della verifica delle esigenze aziendali e senza alcun limite temporale, consentiva di autorizzare di volta in volta la stipula di nuovi contratti motivati dalle ragioni suddette.

4.- Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione tutti i dipendenti. Risponde con controricorso e memoria Poste Italiane s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.- I ricorrenti, con due motivi, deducono violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 del ccnl 26.11.94 e degli accordi integrativi 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98 e 11.1.01, nonchè carenza di motivazione, sostenendo che le parti con l’accordo 25.9.97 avevano voluto aggiungere alle originarie fattispecie di contratto a termine previste dall’art. 8 del ccnl 1994 quella ulteriore della necessità di far fronte alle “esigenze eccezionali ecc. …”, limitandone l’operatività alla data del 30.4.98, e che, venuto meno il potere di deroga concesso dall’art. 23, le fattispecie legittimanti l’apposizione del termine tornano ad essere quelle della L. 18 aprile 1962, n. 230, tra le quali non è compresa quella adottata nei casi in oggetto.

6.- I motivi sono fondati.

La giurisprudenza ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 1 conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 -nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v.

S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante delle esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo.

Per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva dunque procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30.4.98 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre; parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo – negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la conclusione è comunque conforme al principio dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

L’impostazione adottata consente di affermare che la sussistenza delle esigente eccezionali è stata negozialmente riconosciuta dalle parti stipulanti limitatamente ad un periodo temporale che è limitato alla data del 30.4.98 e che, conseguentemente, la legittimità dei contratti a termine stipulati entro tale data è basata su una ricognizione di fatto derivante direttamente dal sistema normativo nato dall’attuazione dell’art. 23, che esclude l’onere di Poste Italiane di dare prova di una specifica e concreta esigenza.

Essendo stati i contratti a termine dei ricorrenti in epigrafe, oggetto della pronunzia impugnata, stipulati per periodi successivi al 30.4.98 i motivi sono da ritenere fondati.

7.- Non essendosi il giudice di merito attenuto ai principi sopra enunziati, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame facendo applicazione del seguente principio di diritto: in materia di assunzioni a termine alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., con l’accordo sindacale del 25.9.97, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, e con il successivo accordo attuativo del 16.1.98, le parti collettive hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria legittimante la stipula di nuovi contratti a termine fino alla data del 30.4.98; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30.4.98, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1.

8.- Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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