Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11198 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17663-2019 proposto da:

E.R., elettivamente domiciliata presso l’avvocato ANNA ROSA

ODDONE dalla quale è rappresentata e difesa, con procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE

Con decreto del 24.4.19 il Tribunale di Torino rigettò il ricorso di E.R., cittadina della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale e umanitaria, osservando che: non era riconoscibile lo status di rifugiato per l’inattendibilità del racconto della ricorrente; era da escludere la protezione sussidiaria, sia per la suddetta inattendibilità, sia per l’insussistenza della situazione di violenza indiscriminata da conflitto interno, come desumibile dalle fonti esaminate; non era riconoscibile la protezione umanitaria per la mancata allegazione di condizioni di vulnerabilità specifiche, essendo anche dubbio che la ricorrente avesse seguito un percorso d’integrazione in Italia.

E.R. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), per non aver il Tribunale valutato le fonti aggiornate sulla situazione della Nigeria, in ordine alla sussistenza di una situazione di violenza generalizzata da conflitto armato, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo relativo alla condizione di vulnerabilità nella quale la ricorrente verserebbe in caso di rimpatrio.

il primo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente ha formulato una generica doglianza afferente all’omesso approfondimento istruttorio da parte del Tribunale circa l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, prescindendo del tutto dalla critica dell’analitica motivazione del provvedimento impugnato.

Va altresì rilevata l’inammissibilità del motivo nella parte relativa all’insufficiente o contraddittoria motivazione poichè afferente alla versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inapplicabile ratione temporis.

Al riguardo, giova comunque osservare che il giudice di primo grado ha acquisito dettagliate informazioni sulla situazione socio-politica della Nigeria, attraverso l’esame di vari aggiornati report internazionali da cui è desumile l’insussistenza, nella regione di provenienza della ricorrente, di un rischio di danno grave alla persona derivante da un conflitto armato indiscriminato.

Il secondo motivo è del pari inammissibile, in quanto la ricorrente non ha allegato situazioni individuali di vulnerabilità, limitandosi ad invocare la situazione generale della Nigeria. Nulla per le spese, atteso che il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA