Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11198 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.08/05/2017),  n. 11198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15483-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.T., B.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BORGOGNONA 47, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

BRANCADORO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO VINCENZI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1060/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento relativo ad irpef ed ilor dell’anno 1993, la C.T.R. dell’Emilia Romagna (cui la controversia era stata rinviata da questa Corte) premesso che la parte pubblica, pur costituendosi nel giudizio di rinvio, non aveva proposto appello incidentale in reiterazione della precedente impugnazione, dichiarava inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per riassunzione proposto dal contribuente.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi l’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste al ricorso incidentale con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso principale si deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che il contribuente non avesse interesse a proporre ricorso in riassunzione laddove l’art. 392 c.p.c. prevede espressamente che la riassunzione può essere proposta da entrambe le parti.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria la proposizione di appello incidentale in aperta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 4.

Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per avere eluso il comando di questa Corte che imponeva un rinnovato esame nel merito.

Rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti per essere il ricorso principale sufficientemente specifico e conforme ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c., il primo ed il secondo motivo di ricorso principale nonchè il primo motivo del ricorso incidentale, trattati congiuntamente siccome connessi e vertenti sulla medesima questione, sono fondati.

Ed infatti, premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione regionale, entrambe le parti hanno uno specifico interesse e diretta legittimazione a riassumere il giudizio, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. di recente Cass. n. 23073 del 30/10/2014) “nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonchè, in genere, alle difese svolte, ha l’effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario, sicchè, per la validità dell’atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato – senza necessità di integrale e testuale riproduzione – l’atto introduttivo in base al quale sia determinabile “per relationem” il contenuto dell’atto di riassunzione, nonchè il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima. Ne consegue, inoltre, che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata, e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l’atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario”.

I restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, attenendo al merito il cui accertamento era stato demandato da questa Corte al giudice del rinvio, sono assorbiti.

In conclusione, quindi, in accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del gi dizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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