Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11198 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Iran Zamin Di Rotundo Giuseppe e C. s.n.c., R.G.,

M.F., Ro.Ga., elett.te dom.to in Roma, al

viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell’avv. Rienzi Carlo,

dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Francesco di

Lieto, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria n. 26/2007/10 depositata il 3/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 24/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. SORRENTINO Federico che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Iran Zamin Di Rotundo Giuseppe e C. s.n.c., R.G., F.M., Ro.Ga., contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Catanzaro n. 62/1/2005 aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Ilor 1996. I ricorso proposto dall’Agenzia si articola in unico motivo. Resistono con controricorso i contribuenti. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 24/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente l’omessa pronuncia della CTR su una specifica richiesta formulata dall’Ufficio nell’atto di gravame.

La censura è inammissibile non avendo la ricorrente prodotto a corredo del ricorso copia dell’atto su cui il ricorso si fonda – nella specie l’atto di appello – come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore di Iran Zamin Di Rotundo Giuseppe e C. s.n.c., R.G., M.F., Ro.Ga., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.u. e accessori di legge.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore di Iran Zamin Di Rotundo Giuseppe e C. s.n.c., R.G., M.F., Ro.

G., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.u. e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA