Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11197 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. 1850/2016 proposto da:

ITALVAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GUALTIERO COSTA, e

dall’Avvocato GIANDOMENICO RIGGIO, e presso quest’ultimo

elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 32;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA MARIA TRINCHERA, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato ANDREA CAU,

in Roma, Via Maria Adelaide n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1329/2015 della CORTE D’APPELLO DI TORINO,

pubblicata l’8/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che, con sentenza n. 6787/2012, depositata in data 22.11.2012, il Tribunale di Torino accoglieva le opposizioni proposte dalla ITALVAR s.r.l., condomina nell’edificio condominiale, avverso due decreti ingiuntivi emessi in favore del CONDOMINIO di (OMISSIS) per il pagamento di spese di riscaldamento, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti;

che, avverso detta sentenza proponeva appello il Condominio di (OMISSIS) chiedendone la totale riforma;

che si costituiva in giudizio la ITALVAR s.r.l. chiedendo il rigetto del gravame;

che, con sentenza n. 1329/2015, depositata in data 8.7.2015, la Corte d’Appello di Torino rigettava le opposizioni confermando i decreti ingiuntivi, condannando la parte appellata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio;

che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ITALVAR s.r.l.; mentre il Condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Rilevato che la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale e di rinunciare agli atti, con spese del giudizio di Cassazione compensate tra le parti, notificando l’atto di rinuncia in data 11.12.2020;

che il Condominio resistente, con atto notificato in data 22.12.2020, dichiarava di accettare la rinuncia agli atti del presente giudizio con spese compensate tra le parti.

Considerato che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo di cassazione va dichiarato estinto, nulla dovendosi statuire sulle spese e non sussistendo i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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