Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11197 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo

n. 9, presso lo studio dell’Avv. Trifirò Salvatore, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Cavour n.

221, presso lo studio dell’Avv. Fabbrini Fabio, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

CA.GI., elettivamente domiciliata in Roma, via Cavour

n. 221, presso lo studio dell’Avv. Fabbrini Fabio, che la rappresenta

e difende, giusta delega a margine del controricorso;

I.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni

Gentile n. 8, presso lo studio dell Avv.Martorielli Massimo con

l’avv.to Cogo Giovanna, che la rappresenta e difende, giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e sul ricorso n. 17030-2007 r.g. proposto da:

I.A., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.p.a., come sopra rappresentata e difesa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/06 della Corte d’appello di Milano,

depositata in data 28.4.06; RG. 1362/04 + ALTRI;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.03.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Paolo Zucchinali per delega Trifirò;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso nei confronti

di C. e Ca. e per l’accoglimento del ricorso nei

confronti di I., con assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- C.C., Ca.Gi. e I.A. con separati ricorsi, al giudice del lavoro di Lecco i primi due ed a quello di Milano la terza, chiedevano che venisse dichiarata la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. disposta in loro favore per vari periodi di tempo.

2.- Accolte le domande e dichiarata per tutti la nullità del termine e l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, proponevano appello Poste Italiane in via principale in punto di legittimità del termine, C. e Ca. in via incidentale in punto di quantificazione del risarcimento. La Corte d’appello di Milano con sentenza del 28.4.06, riuniva tutti gli appelli e li rigettava.

3.- Con riferimento alle posizioni di C. e Ca., la Corte riteneva illegittimamente apposto il termine in quanto apposto per far fronte ad “esigente eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ai sensi dell’art. 8 del ccnl Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97, per periodi (11.6- 31.10.99 e 1.3-30.6.00 per C., 7.6-31.10.99 per Ca.) successivi al 30.4.98.

4.- Con riferimento alla posizione I., il termine era stato apposto per il periodo 30.7-30.9.02 “per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè per l’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie contrattualmente dovute a rutto il personale nel periodo estivo”.

La Corte d’appello, rilevato che il contratto era stipulato ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 concernente la regolazione della fase transitoria della nuova disciplina del contratto a termine, riteneva che fosse onere del datore di lavoro dare prova delle ragioni per le quali, in fatto, era stato apposto il termine. Ritenendo indimostrate sia le esigenze di ristrutturazione, sia la transitoria mancanza di personale per godimento delle ferie, riteneva illegittima l’assunzione a termine.

5.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a., cui rispondono con controricorso tutti i dipendenti.

I. ha proposto anche ricorso incidentale.

Ricorrente principale ed incidentale hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7.- Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 8.- Quanto alle posizioni Ca. e C. i motivi di impugnazione avanzati da Poste Italiane possono riassumersi come segue.

8.1.- Con il primo motivo si sostiene che il rapporto di lavoro era da ritenere risolto per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo trascorso tra cessazione del rapporto ed offerta della prestazione indice del disinteresse del lavoratore a sostenere la nullità del termine; erroneamente il giudice di merito avrebbe escluso che l’inerzia sia idonea a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto.

8.2.- Con i motivi dal secondo al quinto è dedotta la violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2 in relazione all’art. 8 del ccnl 1994 ed agli accordi integrativi successivi, in quanto in ragione della delega per l’introduzione di nuove fattispecie di apposizione del termine contenuta in detto art. 23, avrebbe dovuto valutarsi se le parti contrattuali avessero voluto effettivamente una delega temporalmente limitata al 30.4.98 o se, invece, con gli accordi successivi a quello del 25.9.97 non avessero inteso darsi reciprocamente atto del perdurare della situazione aziendale che legittimava, sul piano organizzativo, le assunzioni a termine; inoltre si assume contraddittoria la motivazione in quanto il giudice, pur ritenendo che la contrattazione deroga alla disciplina generale, poi sostiene che l’ipotesi derogatoria sarebbe comunque soggetta ad un limite temporale di efficacia.

9.- Quanto alla posizione di I., i motivi dedotti da Poste Italiane possono riassumersi come segue.

9.1.- Con i motivi sesto, settimo ed ottavo è dedotta violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e 25 del ccnl 11.01.01, nonchè del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1 e 11 sulla nuova disciplina del contratto a termine, censurandosi l’affermazione che la norma contrattuale richiederebbe pur sempre la prova delle esigenze specifiche che avevano procurato l’apposizione del termine, non tenendosi, invece conto che con gli accordi integrativi successivi le parti stipulanti si erano dato atto del perdurare delle esigenze organizzative.

9.2.- Con il nono motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 434 c.p.c., rilevandosi l’omesso esame del motivo di appello a proposito della legittimità del termine in relazione alla seconda causale apposta al contratto a termine, che prevedeva la sostituzione del personale con diritto al mantenimento del posto, assente per ferie.

10.- Con i motivi decimo ed undicesimo è dedotta violazione delle normativa in materia di messa in mora e corrispettività delle prestazioni, nonchè omessa considerazione dell’eventualità che controparte possa avere svolto altre attività lavorative tanto da consentire la deduzione dell’aliunde perceptum da quanto dovuto dal datore a titolo di risarcimento.

11.- Con il ricorso incidentale I. denunzia violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 1, 4-6 sostenendo che il giudice, nel liquidare le spese a suo favore nel giudizio di appello ha violato i minimi della tariffa professionale, di cui riporta il corretto conteggio.

12.- Prima di procedere all’esame dei motivi dedotti dalla ricorrente principale deve preliminarmente rilevarsi che la sentenza di merito affronta la questione della legittimità dell’apposizione del termine da tre differenti punti di vista: a) con riferimento all’art. 25 ccnl 10.1.01 per la posizione C. (quarta posizione non interessata dal ricorso per cassazione); b) con riferimento all’art. 8 del ccnl 26.11.94 (posizioni C. e Ca.); c) con riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (posizione I.). A questa conclusione si perviene all’esito dell’attenta lettura della sentenza impugnata, che, pur nella sua sinteticità, pone in adeguato risalto tali distinzioni, in particolare precisando che la causale prevista dall’art. 25 del ccnl del 2001 è limitata alla posizione del quarto dipendente, a nome C.A., non interessato dal ricorso di Poste Italiane.

13.- Sulla base del rilievo appena effettuato deve, dunque, ritenersi inammissibile il ricorso proposto contro I., il quale parte dal presupposto che il giudice di merito (per un contratto stipulato per il periodo 3.7-30.9.02) abbia fatto applicazione della norma collettiva e non della norma di legge, affrontando una problematica del tutto inconferente in relazione al decisum del giudice di merito.

14.- Passando alle posizioni Ca. e C., deve rigettarsi innanzitutto il motivo formulato a proposito della carenza di interesse dei due lavoratori (v. n. 8.1).

La giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. 17.12.04 n. 23554, 28.9.07 n. 20390, 10.11.08 n. 26935) affermato che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè, alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la “salutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto”.

Nel caso di specie il giudice di merito sostiene che il lasso di tempo intercorso tra cessazione del rapporto a termine e avvio della controversia non può essere considerato indice della volontà di porre fine al rapporto, mancando la prova che il lavoratore fosse consapevole dell’illegittimità del termine. Trattandosi di valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità e mancando la prova (facente carico al datore di lavoro) di altre circostanze che possano qualificare nel senso dell’inerzia colpevole il comportamento dei due lavoratori, il motivo è infondato.

15.- Quanto ai motivi dal secondo al quinto (v. n. 8.2), la giurisprudenza ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v.

S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante delle esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo.

Per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva dunque procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30.4.98 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo-negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la conclusione e comunque conforme al principio dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

L’impostazione adottata consente di affermare che la sussistenza delle esigente eccezionali è stata negozialmente riconosciuta dalle parti stipulanti limitatamente ad un periodo temporale che è limitato alla data del 30.4.98 e che, conseguentemente, la legittimità dei contratti a termine stipulati entro tale data è basata su una ricognizione di fatto derivante direttamente dal sistema normativo nato dall’attuazione dell’art. 23, che esclude l’onere di Poste Italiane di dare prova di una specifica e concreta esigenza.

Essendo stati i contratti a termine di C. e Ca., oggetto della pronunzia impugnata, stipulati per periodi successivi al 30.4.98 i motivi sono da ritenere infondati.

16.- Sono, invece, inammissibili i motivi decimo ed undicesimo in materia di risarcimento del danno (v. n. 10) in quanto formulati in termini generici e riassuntivi, senza avere di mira il decisum della sentenza impugnata.

Poste Italiane s.p.a. con la memoria sopra indicata, preso atto dell’intervento della L. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), ha chiesto alla Corte l’applicazione della disposizione dell’art. 32, comma 5, di detta legge, che fissa i criteri di quantificazione del risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto a tempo determinato.

Non sussistendo un valido motivo di impugnazione in punto di liquidazione del risarcimento, non sussistono le condizioni processuali per l’ingresso nel presente giudizio di legittimità dell’invocato ius superveniens e non si pone alcun problema di procedere a nuova liquidazione del risarcimento, che è questione ormai non più sub iudice.

17.- E’ fondato il ricorso incidentale di I..

In materia di liquidazione degli onorari degli avvocati, il giudice è tenuto al rispetto dei minimi e massimi prescritti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore dalla causa, in ottemperanza alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 in materia di onorari di avvocato e di procuratore per le prestazioni giudiziali in materia civile. Il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in indicando e pertanto per l’ammissibilità della censura per cassazione è necessario che nel ricorso siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare un’inammissibile indagine sugli atti di causa (v., tra le tante, Cass. 16.2.07 n. 3651).

Nel caso di specie il giudice di merito ha liquidato le competenze e gli onorari del giudizio di secondo grado in favore dell’appellata I. in misura minore a quanto previsto dalla tariffa professionale all’epoca vigente, approvata con il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, procedendo ad una liquidazione in misura inferiore ai minimi ivi previsti, giusta la specificazione dei conteggi effettuata dalla ricorrente incidentale.

18.- In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato con riferimento a tutte le posizioni in contestazione.

Deve essere, invece, accolto il ricorso incidentale e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto in questione. Tenuto conto dei conteggi e provvedendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve essere modificata la quantificazione di quanto spettante alla I. per spese, competenze ed onorari del giudizio di secondo grado, nella misura indicata in dispositivo.

Le spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE così provvede:

a) riunisce i ricorsi;

b) rigetta il ricorso principale;

c) accoglie il ricorso incidentale e per l’effetto cassa la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento e, provvedendo nel merito, determina nella misura di Euro 80,00 (ottanta/00) per spese, Euro 505,00 (cinquecentocinque/00) per diritti ed Euro 935,00 (novecentotrentacinque/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, le spese dovute da Poste Italiane in favore di I. per il giudizio di secondo grado;

d) condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari in favore di I., e nella misura di Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno, in favore di Ca. e C., oltre spese generali, Iva e Cpa per tutti.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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