Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11197 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. II, 07/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28151-2006 proposto da:

PRINTING FROM DIGITAL PROCESSING SRL P. IVA (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore G.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PRESTINARI 15, presso lo studio

dell’avvocato SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO, rappresentato e difeso

dall’avvocato COLICA ROBERTO;

– ricorrente –

contro

R.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato

MARTUCCELLI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SACCHI

FRANCESCO;

– controricorrente –

e contro

COND. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1037/2006 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 01/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato COLICA Roberto, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso e della memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per l’inammissibilità del 1^ motivo

di ricorso e accoglimento del resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6-9-2002 la s.r.l. Printing From Digital assumeva:

– con decreto del Giudice di Pace di Catanzaro del 17-7-2002 notificato il 29-7-2002 le era stato ingiunto dall’amministratore del Condominio (OMISSIS) il pagamento della somma di Euro 2428,80 a titolo di oneri condominiali; la liquidazione di tale importo era stata deliberata dall’assemblea condominiale il 26-7-2001 alla quale l’esponente – condomina del suddetto Condominio – non era stata invitata, con conseguente invalidità insanabile della delibera stessa;

in ogni caso l’importo era stato erroneamente determinato non rispettandosi le tabelle millesimali, peraltro illegittime in quanto non approvate all’unanimità; non corretto e contrario a buona fede doveva qualificarsi il comportamento dell’amministratore giudiziario avvocato R.P., che avrebbe dovuto astenersi dal promuovere il ricorso per l’emissione del decreto ingiuntivo, atteso che la maggioranza qualificata dei condomini stava agendo giudizialmente per la revoca della carica da lui ricoperta;

d’altra parte essa debitrice aveva effettuato il pagamento di quanto dovuto al nuovo amministratore subentrante – o comunque ritenuto tale – D.V., da poco nominato dalla assemblea condominiale, cosicchè la Printing doveva essere ritenuta liberata in base ai principi del pagamento eseguito in favore del creditore apparente.

Tanto premesso, la suddetta società proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro chiedendo la revoca del decreto suddetto e, in via gradata, l’annullamento della delibera predetta.

Si costituiva in giudizio il Condominio (OMISSIS) chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in garanzia del R. il quale, agendo come amministratore del Condominio, aveva preteso e riscosso gli oneri condominiali presso l’opponente; precisava che la predetta società aveva pagato in buona fede a colui che in base a circostanze univoche appariva essere il creditore all’esito della nuova delibera condominiale (ovvero D.V.); chiedeva pertanto l’accoglimento dell’opposizione e la condanna del R. al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il R. il quale resisteva all’opposizione; sosteneva che il pagamento effettuato dall’opponente in favore del D. – ritenuto erroneamente amministratore subentrante e come tale legittimato a riceverlo – non poteva rivestire efficacia liberatoria sia perchè era invalida la delibera con la quale quest’ultimo era stato nominato sia perchè il relativo importo non era stato versato, come dovuto, sul conto corrente postale n. (OMISSIS) intestato al Condominio; a dimostrazione della negligenza in cui era incorsa la debitrice deduceva la circostanza del contenzioso allora pendente tra lo stesso D. e l’esponente quale amministratore giudiziario, che avrebbe quantomeno dovuto far dubitare della legittimazione dell'”accipiens” a ricevere il pagamento, considerate altresì le ripetute richieste per la sanatoria della morosità inoltrate dallo stesso R. quale amministratore giudiziario.

Con sentenza del 20-5-2004 il Giudice di Pace adito rigettava l’opposizione.

Proposto gravame da parte della società Printing cui resisteva il R. mentre il Condominio (OMISSIS) chiedeva l’accoglimento dell’appello, il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 1-6-2006 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. Printing From Digital Processing ha proposto un ricorso affidato a due motivi successivamente illustrato da una memoria cui il R. ha resistito con controricorso; il Condominio (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censura la sentenza impugnata per aver ignorato che lo stesso Condominio (OMISSIS) aveva riconosciuto che l’esponente aveva pagato il suddetto importo dovuto a titolo di oneri condominiali il 24-6-2002, ovvero prima ancora che fosse richiesto in data 12-7-2002 il decreto ingiuntivo opposto; pertanto, avendo la società Printing corrisposto tale somma al nuovo amministratore del Condominio D.V., ovvero al creditore apparente, la debitrice doveva ritenersi liberata, avendo dimostrato la propria buona fede nell’adempimento, provato quest’ultimo documentalmente; inoltre aggiunge che il giudice di appello aveva affrontato una questione – cioè la sussistenza o meno della legittimazione dell’amministratore rimosso R. P. a richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo relativo agli oneri condominiali dovuti dalla attuale ricorrente – estranea alla presente controversia.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che apoditticamente il giudice di appello ha negato la riconducibilità al pagamento della quota condominiale in discussione dell’emissione e della consegna da parte dell’esponente al nuovo amministratore D. di un assegno di Euro 4.704,12 intestato al Condominio (OMISSIS) e nel retro compensato a mezzo della Banca Monte Dei Paschi di Siena direttamente dallo stesso D..

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondate; in proposito, pur dovendosi rilevare per le ragioni che saranno più innanzi espresse l’inconferenza del quesito di diritto prospettato dalla ricorrente con riferimento al pagamento da parte del debitore al creditore apparente, devesi invece ritenere che sia stato chiaramente indicato il fatto controverso in relazione al quale è stato denunciato il vizio di motivazione.

Il Tribunale di Catanzaro, premesso che la fattispecie era riconducibile al pagamento da parte del debitore ai creditore apparente, avendo la società Printing corrisposto la quota condominiale dovuta a D. nominato amministratore del Condominio (OMISSIS) in base alla Delib. 11 febbraio 2002 inficiata da invalidità, ha ritenuto non scusabile l’errore in cui era incorsa l’attuale ricorrente, considerato in particolare che l’amministratore giudiziario R., prima di agire giudizialmente nei confronti della Printing, aveva comunicato formalmente a mezzo raccomandata con a.r. la promozione di azione legale nei confronti dei condomini morosi, e che la Printing aveva effettuato un incauto pagamento nelle mani del D. con un assegno non intestato al Condominio, unico creditore legittimato a riceverlo ed a beneficiarne, nè successivamente versato sul conto corrente del Condominio stesso.

Tale convincimento non può essere condiviso perchè basato sulla errata individuazione del soggetto creditore degli oneri condominiali nei confronti dei singoli condomini; al riguardo è appena il caso di osservare che tale qualità non può essere riconosciuta all’amministratore del Condominio – essendo il primo soltanto un mandatario del secondo per tutti i rapporti attinenti alla gestione delle cose e dei servizi comuni – ma evidentemente al Condominio stesso, che in particolare riscuote dai condomini i contributi condominiali dovuti tramite l’amministratore.

Le considerazioni ora espresse determinano l’irrilevanza nella fattispecie della questione affrontata dalla sentenza relativa al pagamento da parte del debitore al creditore apparente (ovvero, secondo l’assunto della sentenza impugnata, al D. quale amministratore del Condominio nominato dall’assemblea con la Delib.

11 febbraio 2002), posto che in realtà la decisione della presente controversia comportava soltanto di accertare se la società Printing avesse corrisposto la quota condominiale dovuta all’effettivo creditore, ovvero al Condominio (OMISSIS); ed è evidente che a tale quesito deve rispondersi affermativamente, posto che detto Condominio – unico legittimato a ricevere l’assegno al riguardo emesso dalla suddetta società, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata (vedi pag. 8) – sia nel primo che nel secondo grado di giudizio non ha mosso contestazione alcuna in proposito, riconoscendo l’avvenuto tempestivo pagamento dei suddetti oneri condominiali (come correttamente sostenuto in questa sede dalla ricorrente) e chiedendo l’accoglimento della opposizione dinanzi al Giudice di Pace e dell’appello dinanzi al Tribunale di Catanzaro; ne consegue che le considerazioni della sentenza impugnata e dello stesso R. in ordine alla mancata prova del versamento del suddetto assegno sul conto corrente intestato al Condominio sono irrilevanti.

In definitiva in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, deve essere revocato il decreto ingiuntivo emesso il 17-7-2002 dal Giudice di Pace di Catanzaro, e deve essere rigettata la domanda proposta relativa al pagamento degli oneri condominiali.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di tutti i gradi di giudizio tra la società Printing ed il Condominio (OMISSIS), considerato che quest’ultimo ha sempre riconosciuto la fondatezza delle ragioni fatte valere dalla controparte; quanto invece ai rapporti tra la Printing ed il R., quest’ultimo quale soccombente deve essere condannato al rimborso in favore della prima delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo emesso il 17-2-2002 dal Giudice di Pace di Catanzaro e rigetta la domanda proposta nei confronti della Printing relativa al pagamento degli oneri condominiali;

Compensa interamente le spese di tutti e tre i gradi di giudizio tra la Printing ed il Condominio (OMISSIS), e condanna il R. al rimborso in favore della ricorrente delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio, liquidate in Euro 800.00 (di cui Euro 400.00 per diritti e 300.00 per onorari di avvocato) per il giudizio di primo grado, in Euro 900.00 (di cui 300.00 per diritti e 500.00 per onorari di avvocato) per il giudizio di secondo grado, ed in Euro 900.00 (di cui 200,00 per spese e 700,00 per onorari di avvocato) per il presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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