Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11196 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende assieme all’Avv. Trifirò Salvatore giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 577/05 della Corte d’appello di Milano,

depositata in data 2.8.05; RGN. 691/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.03.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Fiorillo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Milano, D.V. chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per il periodo 26.3-30.4.03.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla predetta, la Corte d’appello di Milano con sentenza del 2.8.05 accoglieva l’impugnazione e, in riforma della sentenza appellata, dichiarava la nullità del termine e l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fissandone la decorrenza. Condannava altresì Poste Italiane alla riammissione in servizio ed a corrispondere, a titolo di risarcimento, le retribuzioni dalla data della costituzione in mora, detratto l’aliunde perceptum.

Il contratto era stato stipulato D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, ex art. 1 per ragioni di carattere sostitutivo correlate all’esigenza di sostituire il personale addetto al recapito/smistamento e trasporto presso il Polo corrispondenza Lombardia, assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo 15.2-30.4.03.

Il giudice riteneva che Poste Italiane s.p.a. non avesse dato prova delle ragioni di carattere sostitutivo, non essendo dimostrato che il numero dei dipendenti di ruolo assenti a vario titolo nell’U.D.R. cui la dipendente era stata assegnata nel periodo de quo fosse almeno pari a quello del personale chiamato in sostituzione, non risultando quindi un nesso specifico tra l’assunzione e le ragioni sostitutive.

3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a.

Fissata la discussione per l’udienza pubblica del 17.6.10, in assenza di attività difensiva di D., la Corte, rilevatane la nullità, ordinava la rinnovazione della notifica del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Prima ancora di verificarne il contenuto, sulla base del solo esame esterno, il ricorso va deve essere dichiarato inammissibile.

La Corte con ordinanza fuori udienza ordinò la rinnovazione della notifica entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Ricevuta la comunicazione il 16.7.10, la ricorrente in due occasioni, rispettivamente in data 14.9.10 ed in data 28.9.10, presentò l’atto all’ufficiale giudiziario richiedendo la notifica a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c..

Agli originali di tali ricorsi in rinnovazione, depositati ai sensi dell’art. 369 c.p.c., su cui pure sono documentate le operazioni compiute dall’ufficiale, non risulta tuttavia allegato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, di modo che non esiste prova dell’avvenuta notifica.

Non avendo la ricorrente nulla dedotto sul punto, in ragione della perentorietà del termine, non risultando provato il perfezionamento del procedimento notificatorio in sede di rinnovazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve statuirsi sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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